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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-683/15, Freistaat Bayern / Commissione europea

(Causa C-167/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Altra parte nel procedimento: Freistaat Bayern

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare infondato il primo motivo di ricorso dedotto dinanzi al Tribunale;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale quanto agli altri motivi di ricorso;

condannare il ricorrente del giudizio di primo grado alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione, ovvero, in subordine, nel caso in cui la causa venga rinviata dinanzi al Tribunale, riservare la decisione sulle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione:

Il Tribunale sarebbe incorso, ai punti da 60 a 67 della sentenza impugnata, nel definire i requisiti ai quali è soggetto il contenuto di una decisione di avvio, in un errore di diritto quanto all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/19991 , nonché della relativa giurisprudenza dei giudici dell’Unione: la fonte del finanziamento di un aiuto dovrebbe essere indicata nella decisione di avvio soltanto in via eccezionale e in circostanze particolari.

Secondo motivo di impugnazione:

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato, ai punti da 53 a 58 e 62 della sentenza impugnata, la decisione di avvio, incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione, e non avrebbe fornito alcuna risposta agli argomenti della Commissione; di fatto la decisione di avvio comprenderebbe le modalità di finanziamento mediante risorse di bilancio.

Terzo motivo di impugnazione:

Il Tribunale sarebbe incorso, ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, in un errore di diritto quanto all’interpretazione dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, nonché della relativa giurisprudenza dei giudici dell’Unione, partendo dal presupposto che i diritti di partecipazione dei terzi rappresenterebbero una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, secondo comma, TFUE.

Quarto motivo di impugnazione:

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato, ai punti da 72 a 75 della sentenza impugnata, il diritto di partecipazione di cui all’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, unitamente alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione relativa alle conseguenze della violazione di un diritto di partecipazione, in quanto esso avrebbe stabilito che la presentazione di un’osservazione degli interessati relativa alla questione se le risorse di bilancio costituiscano un aiuto di Stato avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento. In tale contesto il Tribunale avrebbe altresì erroneamente interpretato la nozione di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e la nozione di aiuto esistente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, nonché snaturato i fatti constatati nella decisione impugnata ed esposti dinanzi ad esso e avrebbe omesso di prendere in considerazione gli argomenti presentati dalla Commissione dinanzi ad esso.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).