Language of document : ECLI:EU:C:2019:904

ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni)

24 ottobre 2019 (*)

«Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

Nella causa C‑614/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 agosto 2019,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, con sede a Stoccarda (Germania), rappresentata da C. Klawitter, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto in primo grado,

Autec AG, con sede a Norimberga (Germania),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, J. Malenovský (relatore) e F. Biltgen, giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la propria impugnazione, la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Autovetture) (T‑210/18, non pubblicata, EU:T:2019:380; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha respinto il ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 gennaio 2018 (procedimento R 941/2016‑3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Autec AG e la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

 Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione

2        In forza dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3        Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

4        Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5        Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafo 3, di tale regolamento, la Corte decide sulla domanda di ammissione dell’impugnazione con ordinanza motivata.

6        Nel caso di specie, a sostegno della domanda di ammissione dell’impugnazione, la ricorrente afferma che essa solleva importanti questioni per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, adducendo otto argomenti.

7        Con il primo argomento, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ignorato la giurisprudenza di riferimento della Corte dichiarando che il carattere individuale di un disegno o di un modello deve risultare dalla mancanza di sensazione di «déjà vu». Orbene, la questione se il criterio del «déjà vu» sia rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale sarebbe importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

8        Riguardo al secondo argomento, la ricorrente addebita al Tribunale di aver ignorato, nel contesto della valutazione del carattere individuale di un disegno o di un modello, la giurisprudenza di riferimento della Corte escludendo dall’osservazione le caratteristiche meno significative o meno marcate. Tale errore di diritto solleverebbe quindi un’importante questione per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

9        Per quanto attiene al terzo argomento, la ricorrente sostiene che, contrariamente alla posizione adottata dal Tribunale, l’esame del carattere individuale di un modello implica, conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), la constatazione anzitutto dell’impressione generale suscitata da un modello e successivamente dell’impressione generale suscitata dall’altro. La posizione del Tribunale, pertanto, metterebbe in discussione la coerenza e l’unità del diritto dell’Unione.

10      Con il suo quarto argomento, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale non ha rispettato la giurisprudenza della Corte secondo la quale compete al titolare del modello anteriore dimostrare e provare che il disegno o il modello di cui fa valere la nullità esisteva già nel modello anteriore, e ciò interamente. Tale divergenza di valutazione del Tribunale porrebbe quindi in discussione l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

11      Per quanto concerne il quinto argomento, la ricorrente asserisce, in sostanza, che talune constatazioni del Tribunale impedirebbero al titolare di un disegno o di un modello contestato di fornire la prova che, al di là delle concordanze secondo le visuali parziali in questione, esistono numerose differenze tra i modelli in conflitto che conducono a un’impressione generale notevolmente differente.

12      Per quanto attiene al sesto argomento, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto definendo l’utilizzatore informato indipendentemente da precisi modelli o prodotti e senza prendere in considerazione le caratteristiche effettive del mercato di riferimento. La questione se un simile approccio sia corretto o meno riguarderebbe l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

13      Con il suo settimo argomento, la ricorrente sostiene che l’utilizzatore informato adotta la decisione fondata sulla preferenza tra un modello e un altro in funzione del suo grado di informazione e di attenzione. Pertanto, essa si chiede se, nel caso di specie, sia possibile basarsi sugli autoveicoli in generale per constatare il carattere individuale secondo la designazione del prodotto rappresentato dal disegno o dal modello in questione o se occorra, almeno per quanto concerne gli autoveicoli che, eventualmente, sono sul mercato da decenni, definire in maniera più restrittiva l’utilizzatore informato, in funzione delle caratteristiche effettive del mercato. Secondo la ricorrente, sembra che la Corte non abbia ancora avuto occasione di pronunciarsi su una simile questione e che, pertanto, tale questione riguardi lo sviluppo del diritto dell’Unione.

14      Con l’ottavo ed ultimo argomento, la ricorrente afferma, basandosi sul libro verde della Commissione europea sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali, che la libertà dell’autore, la quale, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, dev’essere presa in considerazione per valutare il carattere individuale, può essere limitata anche da «vincoli commerciali» nonché da «stabili esigenze del cliente», il che implica eventualmente che piccole differenze tra disegni e modelli rispetto alle forme già conosciute possano bastare a giustificare il carattere individuale di un disegno o modello. Orbene, secondo la ricorrente, la Corte non si è ancora pronunciata su una simile questione, cosicché essa è importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione.

15      In via preliminare, si deve rilevare che spetta alla ricorrente dimostrare che le questioni sollevate con la sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 16 settembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:746, punto 11).

16      Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanza del 10 ottobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:854, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

17      Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza impugnata (ordinanza del 10 ottobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:854, punto 13 e giurisprudenza ivi citata). Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnate che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 7 ottobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:845, punto 16).

18      Infatti, una domanda di ammissione dell’impugnazione che non contenga gli elementi enunciati al punto precedente della presente ordinanza non può essere, fin dall’inizio, idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che giustifichi la sua ammissione (ordinanza del 10 ottobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:854, punto 14).

19      In proposito, per quanto attiene, in primo luogo, agli argomenti addotti ai punti 7, 8 e 10 della presente ordinanza, secondo i quali il Tribunale si sarebbe discostato dalla pertinente giurisprudenza della Corte, si deve sottolineare che, conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di un’impugnazione, un simile argomento di per sé non basta a dimostrare che l’impugnazione in esame sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto il richiedente deve rispettare, a tal fine, tutti i requisiti enunciati al punto 17 della presente ordinanza (v., in tal senso, ordinanza del 7 ottobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:845, punto 16). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, senza invece rispettare simili requisiti, si limita ad affermare che il Tribunale ha violato la pertinente giurisprudenza della Corte.

20      Per quanto concerne, in secondo luogo, gli argomenti di cui ai punti 9, 11 e 12 della presente ordinanza, relativi a presunti errori di diritto commessi dal Tribunale, va rilevato che la domanda di ammissione dell’impugnazione in esame è viziata da mancanza di precisione per quanto riguarda la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che il Tribunale avrebbe violato allorché ha commesso gli errori lamentati nell’ambito degli argomenti addotti ai punti 11 e 12. Il fatto che un’impugnazione sollevi talune questioni di diritto specifiche della sentenza impugnata comunque non permette, di per sé, di considerare che tale impugnazione debba essere ammessa dalla Corte. Infatti, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 7 ottobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:845, punti 11 e 12). Orbene, una simile dimostrazione non risulta dalla domanda in esame.

21      Per quanto attiene, in terzo ed ultimo luogo, all’argomento di cui ai punti 13 e 14 della presente ordinanza, secondo cui l’impugnazione solleverebbe questioni di diritto nuove rispetto alla giurisprudenza della Corte, si deve constatare che la domanda di ammissione dell’impugnazione in esame è viziata da mancanza di precisione anche per quanto concerne la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dal Tribunale quando quest’ultimo ha dichiarato che occorre fondarsi sugli autoveicoli in generale per dichiarare il carattere individuale secondo la designazione del prodotto rappresentato dal disegno o modello. Inoltre, il fatto che una questione di diritto non sia stata oggetto di esame da parte della Corte non significa tuttavia che tale questione sia necessariamente importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione, il ricorrente essendo sempre tenuto a dimostrare una simile importanza fornendo indicazioni precise non soltanto sul carattere di novità di tale questione, ma anche sulle ragioni per le quali detta questione è importante con riferimento ad un simile sviluppo (ordinanza del 30 settembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:797, punto 16). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente si limita ad affermare che l’interesse delle questioni di diritto sollevate nell’ambito di tale argomento risiede nello sviluppo del diritto dell’Unione e fa riferimento in proposito all’assenza di giurisprudenza della Corte, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni.

22      Ne consegue che la ricorrente non fornisce la prova, ad essa incombente, che le questioni sollevate nella sua impugnazione siano importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

23      Alla luce delle precedenti considerazioni, l’impugnazione non è ammessa.

 Sulle spese

24      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

25      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti del procedimento e, di conseguenza, prima che queste ultime avessero potuto sostenere spese, si deve disporre che la ricorrente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) così provvede:

1)      L’impugnazione non è ammessa.

2)      La Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG sopporta le proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.