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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2018 – «Elektrorazpredelenie Jug» EAD / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Causa C-31/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: «Elektrorazpredelenie Jug» EAD

Resistente: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE1 debbano essere interpretate nel senso che l’unico criterio distintivo tra sistema di distribuzione e sistema di trasmissione e, corrispondentemente, tra attività di «distribuzione» e attività di «trasmissione» di energia elettrica è il livello di tensione e che gli Stati membri, nonostante siano liberi di dirigere gli utenti verso l’una o l’altra tipologia di sistema (di trasmissione o di distribuzione), non possono introdurre quale ulteriore criterio di distinzione delle attività di trasmissione da quelle di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i consumatori di energia elettrica che sono allacciati alla rete a media tensione debbano essere considerati sempre clienti del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l’area corrispondente, chiunque sia il proprietario delle apparecchiature cui sono direttamente allacciati i loro impianti elettrici e anche quando detti clienti abbiano concluso accordi direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se siano conformi alla ratio della direttiva 2009/72/CE disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 1, punto 44, in combinato con il punto 20, delle disposizioni integrative della legge sull’energia elettrica, secondo la quale la «trasmissione di energia elettrica» è il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione e il «sistema di trasmissione dell’energia elettrica» è l’insieme delle linee e degli impianti elettrici impiegati per la trasmissione, la trasformazione della corrente da alta a media tensione e la ridistribuzione dei flussi di energia. Se, a dette medesime condizioni, siano conformi alla direttiva disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 88, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica, secondo la quale «la distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione che siano proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e abbiano ottenuto una licenza per la distribuzione dell’energia elettrica nell’area corrispondente».

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1     Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).