Language of document : ECLI:EU:F:2007:238

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

19 dicembre 2007

Causa F‑20/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Presa a carico delle spese mediche – Rigetto esplicito della domanda»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio, ex funzionario della Commissione, chiede in particolare l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con la quale è respinta la sua domanda del 31 marzo 2006 diretta ad ottenere il rimborso al 100% di varie spese mediche, in applicazione dell’art. 72, n. 1, dello Statuto. Inoltre, il ricorrente chiede la condanna della Commissione a versargli la differenza tra l’ammontare totale delle spese mediche di cui trattasi e l’ammontare a lui già rimborsato a tale titolo, ossia la somma di EUR 323,09. Infine, il ricorrente chiede che tale ammontare sia maggiorato di interessi di mora del 10%, con capitalizzazione annua dall’8 aprile 2006.

Decisione: Il Tribunale della funziona pubblica declina la sua competenza nella causa F‑20/07, Marcuccio/Commissione, affinché il Tribunale di primo grado possa statuirvi. Le spese sono riservate.

Massime

Procedura – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici comunitari

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 8, n. 3; Statuto dei funzionari, art. 72)

Investito di un ricorso diretto contro il diniego di concedere ad un funzionario il rimborso al 100% delle spese mediche cui l’interessato asserisce di aver diritto a seguito della malattia mentale di cui dice di soffrire, il Tribunale della funzione pubblica è tenuto, in applicazione dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, a declinare la propria competenza a favore del Tribunale di primo grado, dal momento che dinanzi a quest’ultimo sono pendenti altri ricorsi, tra le stesse parti, fondati sulla stessa causa petendi e vertenti anch’essi sul diritto al rimborso al 100% di spese mediche. Tali vari ricorsi corrispondono ad un’unica e identica controversia, e appare conforme alla buona amministrazione della giustizia, che le disposizioni dell’art. 8, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte intendono garantire, attribuire ad un unico giudice la cognizione dell’intera lite.

(v. punti 8-16)