Language of document :

Ricorso presentato l'11 agosto 2006 - Nolin / Commissione

(Causa F-89/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Nolin (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione e l'intenzione formale del direttore generale del servizio giuridico, adottate rispettivamente sulla base dell'art. 13, n. 3, e dell'art. 5, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto, adottate con la decisione della Commissione 23 dicembre 2004 (in prosieguo: le "DGE"), di non attribuire al ricorrente alcun punto di precedenza della direzione generale (in prosieguo: "PPDG") a titolo dell'esercizio di promozione 2005, come confermate e rese definitive dalla decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione, adottata in forza dell'art. 10, n. 2, delle DGE, che respinge il reclamo amministrativo proposto il 26 settembre 2005;

annullare la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione, adottata in forza dell'art. 10, n. 2, delle DGE, di non attribuire al ricorrente alcun punto di precedenza speciale per lavoro realizzato nell'interesse dell'istituzione (in prosieguo: "PPII"), a titolo dell'esercizio di promozione 2005;

annullare l'elenco dei funzionari ai quali sono stati attribuiti PPII, l'elenco di merito dei funzionari di grado A*12 a titolo dell'esercizio 2005 e l'elenco dei funzionari promossi al grado A*13 a titolo dello stesso esercizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa, in primo luogo, valere che, applicando le DGE all'esercizio di promozione 2005, la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nei limiti in cui tali disposizioni sono state adottate a fine dicembre 2004.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione di non attribuirgli alcun PPDG, sebbene egli avesse ottenuto il rapporto informativo più elevato nell'ambito del suo grado e del suo servizio per il periodo luglio 2001 - dicembre 2003, viola l'art. 45 dello Statuto e le DGE, che esigono che il merito sia il criterio determinante per l'attribuzione di tali punti, comportando un manifesto errore di valutazione. Inoltre, il ricorrente ritiene che, nei limiti in cui i PPDG non sono stati attribuiti per ricompensare il merito, la Commissione sia incorsa in una sviamento di potere.

Il ricorrente fa, poi, valere che la decisione di non attribuirgli alcun PPII è illegittima, tenuto conto del fatto che la sua candidatura in quanto membro della giuria di concorso era stata accolta. Ne deriverebbe una violazione dell'art. 5 dello Statuto e del principio della parità di trattamento.

Infine, secondo il ricorrente, gli elenchi di cui al precedente terzo trattino devono anch'essi essere annullati, da un lato, a causa dei vizi che inficiano le decisioni impugnate e, dall'altro, a causa dell'illegittimità di taluni articoli delle DGE.

Infatti, il ricorrente ritiene che:

- prevedendo l'attribuzione di PPII per taluni compiti supplementari svolti nell'interesse dell'istituzione che sono già presi in considerazione in occasione della redazione del rapporto informativo e dell'attribuzione dei PPDG, l'art. 9 delle DGE violi l'art. 45 dello Statuto, nonché i principi dell'aspettativa di carriera e della parità di trattamento;

- prevedendo per l'esercizio di promozione 2005 la concessione di punti di precedenza transitori basati esclusivamente sull'anzianità nel grado, l'art. 13, n. 3, delle DGE, violi l'art. 45 dello Statuto;

- prevedendo un trattamento più favorevole per i funzionari delle direzioni generali o dei servizi dotati di effettivi modesti, inclusi i membri dei gabinetti, l'art. 6, n. 2, delle DGE violi l'art. 45 dello Statuto, nonché i principi dell'aspettativa di carriera e della parità di trattamento.

____________