Language of document : ECLI:EU:T:2019:215

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

4 aprile 2019 (*)

«REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Rigetto in quanto infondata di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006»

Nella causa T‑108/17,

ClientEarth, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da A. Jones, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, R. Lindenthal e K. Mifsud‑Bonnici, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä e W. Broere, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione del 7 dicembre 2016, con la quale tale istituzione ha respinto una richiesta di riesame interno del 2 agosto 2016 presentata dalla ricorrente contro la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione, del 16 giugno 2016, relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Quando ha adottato il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2011, L 44, pag. 2), la Commissione europea ha incluso lo ftalato di bis (2-etilesile) DEHP, un composto organico essenzialmente utilizzato per ammorbidire le plastiche a base di cloruro di polivinile (PVC), nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), a causa delle proprietà tossiche di tale sostanza per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.

2        Il 13 agosto 2013, tre società di riciclaggio dei rifiuti di autorizzazione (in prosieguo: le «richiedenti l’autorizzazione») hanno presentato una domanda congiunta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 2, di tale regolamento (in prosieguo: la «domanda di autorizzazione»), in vista dell’immissione in commercio del DEHP per i seguenti «usi»:

–        «formulazione di cloruro di polivinile (PVC) morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere;

–        utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per calandratura, estrusione, compressione e stampaggio a iniezione per la produzione di articoli in PVC».

3        Nell’analisi delle alternative che accompagnava la domanda di autorizzazione, le richiedenti l’autorizzazione hanno indicato quanto segue:

«Il DEHP è un plastificante utilizzato da diversi decenni per ammorbidire il PVC per la produzione di PVC plastificato o morbido. (…)

Il DEHP è quindi aggiunto al PVC prima che la plastica sia trasformata in articoli di plastica e prima che tali articoli di plastica diventino rifiuti, vale a dire un prodotto potenzialmente di valore per [le richiedenti l’autorizzazione]. In senso stretto, il DEHP non svolge quindi alcun ruolo funzionale specifico per [le richiedenti l’autorizzazione]; è presente solo come impurità (per lo più indesiderata) in rifiuti che sono raccolti, separati e trattati, e che vengono successivamente immessi sul mercato sotto forma di «materiale riciclato». Tuttavia, la presenza di DEHP (o di altri plastificanti) in quantità limitate nel prodotto riciclato potrebbe teoricamente avere alcuni vantaggi per gli utilizzatori a valle (trasformatori di PVC):

–        può facilitare la trasformazione della materia prima da riciclare in nuovi articoli in PVC; e

–        può consentire ai trasformatori di PVC di ridurre la quantità di DEHP puro (o “vergine”) (o di altri plastificanti) da aggiungere ai loro composti per produrre nuovi articoli in PVC morbido».

4        Nella domanda di autorizzazione, le richiedenti hanno inoltre precisato che il «DEHP non svolge[va] alcun ruolo funzionale specifico per [le medesime]». Tale sostanza sarebbe semplicemente presente come impurità (per lo più indesiderata) in rifiuti che sono raccolti, separati e trattati, e che vengono successivamente immessi sul mercato sotto forma di materiale riciclato. Emerge parimenti da tale richiesta di autorizzazione che la presenza in quantità limitate di DEHP nel materiale riciclato può facilitare la sua trasformazione in nuovi articoli in PVC riducendo la quantità di DEHP puro o vergine, o di altri plastificanti, che può essere aggiunta ai composti prima della produzione di nuovi articoli in PVC morbido.

5        Il 10 ottobre 2014, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno espresso il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Secondo il comitato per la valutazione dei rischi, le richiedenti l’autorizzazione non avevano dimostrato che i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai due «usi» richiesti erano adeguatamente controllati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. Il comitato per l’analisi socioeconomica, da parte sua, ha concluso che, nonostante vi fossero talune carenze nell’analisi presentata dalle richiedenti l’autorizzazione per dimostrare i vantaggi socioeconomici derivanti dagli «usi» per i quali era stata presentata la domanda di autorizzazione, da un lato, e sulla base di un’«analisi qualitativa» comprendente le incertezze pertinenti, dall’altro, l’autorizzazione poteva essere accordata nel caso di specie.

6        Il 22 ottobre 2014, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno elaborato un documento contenente una versione congiunta e consolidata dei loro pareri. Tale documento, recante il riferimento «ECHA/CER/CASE [parere] no AFA-0-0000004151-87-17/D», è intitolato «Parere relativo ad una domanda di autorizzazione per l’uso di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP): [f]ormulazione di PVC morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere». Il 24 ottobre 2014, l’ECHA ha fatto pervenire alla Commissione tale parere comune consolidato.

7        Il 12 dicembre 2014 l’ECHA ha aggiornato e integrato la voce esistente relativa al DEHP nell’«elenco delle sostanze candidate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV» di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate»), identificando tale sostanza come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino, per la quale era scientificamente comprovato che essa poteva avere effetti gravi per l’ambiente che davano adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dall’utilizzo di altre sostanze indicate all’articolo 57, lettere da a) ad e), del regolamento n. 1907/2006, e tutto ciò ai sensi dell’articolo 57, lettera f), di tale medesimo regolamento.

8        La domanda di autorizzazione è stata anche discussa in seno al comitato di cui all’articolo 133 del regolamento n. 1907/2006.

9        Il 16 giugno 2016, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»). Mediante l’articolo 1 di tale decisione, la Commissione ha concesso un’autorizzazione per gli «usi» seguenti:

–        «formulazione di cloruro di polivinile (PVC) morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere;

–        utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per calandratura, estrusione, compressione e stampaggio per iniezione per la produzione di articoli in PVC, ad esclusione di: giocattoli e articoli per l’infanzia; gomme per cancellare; giocattoli per adulti (giocattoli erotici e altri articoli per adulti a contatto prolungato con le mucose); oggetti per uso domestico di dimensioni inferiori a 10 cm che i bambini possono succhiare o masticare; prodotti tessili e di abbigliamento destinati ad essere indossati a contatto con la pelle; cosmetici e materiali a contatto con prodotti alimentari disciplinati dalla legislazione settoriale dell’Unione».

10      Ai sensi dell’articolo 1 della decisione di autorizzazione, sostanzialmente, l’autorizzazione è stata concessa in forza dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, a condizione, da un lato, che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative descritte nella relazione sulla sicurezza chimica presentata conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del medesimo regolamento, fossero integralmente applicate per ciascuno dei rispettivi usi e, dall’altro, che la proporzione di DEHP contenuta nel PVC morbido riciclato nei composti e nelle miscele in polvere non superasse il 20% peso su peso.

11      Nell’articolo 2 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha fissato a quattro anni il periodo di revisione dell’autorizzazione, previsto dall’articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento n. 1907/2006, a decorrere dalla data di scadenza stabilita nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, vale a dire al 21 febbraio 2019. Nell’articolo 3 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha imposto un monitoraggio ai sensi dall’articolo 60, paragrafo 9, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

12      Nell’articolo 4 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha spiegato che tale decisione si rivolgeva alle richiedenti l’autorizzazione.

13      Nel considerando 8 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha dichiarato che il regolamento n. 1907/2006 «non si applica[va] ai rifiuti quali definiti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» e che, di conseguenza, l’«autorizzazione ad immettere sul mercato ed utilizzare taluni composti e miscele in polvere di PVC morbido riciclato contenente DEHP conformemente all’articolo 64 del [regolamento n. 1907/2006] si applica[va] nei limiti in cui tali composti e miscele in polvere non costitui[vano] più rifiuti ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva».

14      Con lettera del 2 agosto 2016 (in prosieguo: la «richiesta di riesame interno»), la ricorrente, la ClientEarth, organismo senza scopo di lucro il cui oggetto è segnatamente la tutela dell’ambiente, ha chiesto alla Commissione di effettuare un riesame interno della decisione di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

15      Con decisione C(2016) 8454 final del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione sulla richiesta di riesame interno») la Commissione ha respinto la richiesta di riesame interno, sostanzialmente, in quanto priva di fondamento.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

17      Il controricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2017.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2017, l’ECHA ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Quinta Sezione del Tribunale del 29 giugno 2017, è stato ammesso l’intervento.

19      La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 giugno e il 21 agosto 2017.

20      Il 21 agosto 2017 l’ECHA ha depositato la sua memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale.

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione sulla richiesta di riesame interno;

–        annullare la decisione di autorizzazione;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese;

–        «adottare qualunque altra misura ritenuta adeguata».

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

23      L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento della decisione di autorizzazione

24      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione, sostenuta dall’ECHA, fa valere la parziale irricevibilità del presente ricorso nella misura in cui la ricorrente chiede, con il terzo capo della domanda, l’annullamento della decisione di autorizzazione.

25      In sostanza, in primo luogo, secondo la Commissione, la decisione di autorizzazione non è oggetto del presente ricorso di annullamento. In secondo luogo, la ricorrente non sarebbe legittimata ad agire per contestare la decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 263 del TFUE.

26      In udienza, la ricorrente ha precisato di non contestare direttamente la decisione di autorizzazione in quanto riteneva di non disporre della necessaria legittimazione ad agire per proporre un ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e diretto avverso tale decisione. Si deve pertanto constatare che la decisione di autorizzazione non è oggetto del presente ricorso nei limiti in cui quest’ultimo è fondato sull’articolo 263 TFUE.

27      Tuttavia, secondo la ricorrente, in primo luogo, un’eventuale annullamento della decisione sulla richiesta di riesame interno dovrebbe comportare logicamente l’annullamento della decisione di autorizzazione.

28      A tale riguardo, occorre ricordare che il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati non prevede la possibilità, per il Tribunale, di annullare una decisione che non è oggetto di un ricorso di annullamento diretto in base all’articolo 263 TFUE.

29      In secondo luogo, la ricorrente aggiunge che, in ogni caso, ai sensi del primo comma dell’articolo 266 TFUE, il Tribunale ha il potere di esigere, quale misura necessaria per dare effetto alla sentenza nella presente causa, che la Commissione «revochi» la decisione di autorizzazione. Per tale motivo, la ricorrente ha affermato, in udienza, che essa intendeva mantenere il terzo capo della domanda.

30      Nella misura in cui la ricorrente fa riferimento al fatto che il Tribunale ha il potere, asseritamente ex articolo 266, primo comma, TFUE, di chiedere alla Commissione di «revocare» la decisione di autorizzazione, si deve osservare che la ricorrente muove da una lettura erronea di tale disposizione. Infatti, da un lato, l’annullamento da parte del Tribunale della decisione di autorizzazione, come richiesto dalla ricorrente nell’ambito del terzo capo della domanda, non ha nulla a che vedere con la possibilità di una revoca, da parte della Commissione, di tale decisione. Dall’altro lato, tale disposizione non fornisce al Tribunale alcuna competenza giurisdizionale che ecceda quanto è espressamente previsto dai Trattati. Contrariamente a quanto la ricorrente sembra suggerire, l’articolo 266, primo comma, TFUE riguarda espressamente l’obbligo per l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato dal giudice dell’Unione europea di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Secondo la giurisprudenza, non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o sostituirsi a tali istituzioni nell’esercizio dei suoi poteri di controllo (v. sentenza del 30 maggio 2013, Omnis Group/Commissione, T‑74/11, non pubblicata, EU:T:2013:283, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, nel caso di specie, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alla Commissione, in caso di annullamento della decisione sulla richiesta di riesame interno, né revocare la decisione di autorizzazione.

31      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che il terzo capo della domanda è manifestamente irricevibile e deve quindi essere respinto.

 Sulla domanda di annullamento della decisione sulla richiesta di riesame interno

32      Nei limiti in cui, come risulta dal suo secondo capo della domanda, il ricorso è diretto all’annullamento della decisione sulla richiesta di riesame interno, la ricorrente deduce quattro motivi.

33      Il primo motivo riguarda la circostanza che la decisione sulla richiesta di riesame interno sarebbe viziata da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la conformità della domanda di autorizzazione con l’articolo 62 e con l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006. Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione sulla richiesta di riesame interno è viziata da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la valutazione socioeconomica fondata sull’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. Il terzo motivo riguarda la circostanza che la decisione sulla richiesta di riesame interno è viziata da errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’analisi delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006. Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la decisione sulla richiesta di riesame interno sia viziata da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione nell’applicazione del principio di precauzione nell’ambito della procedura di autorizzazione prevista dal regolamento n. 1907/2006.

 Sul primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione in merito alla conformità della domanda di autorizzazione con gli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006.

34      Il primo motivo si divide in quattro parti che sono volte a dimostrare l’esistenza, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, di errori di diritto e di errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la conformità della domanda di autorizzazione con l’articolo 62 e con l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, in primo luogo, nell’interpretazione della nozione di «uso» di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1907/2006, in secondo luogo, relativamente alla presenza di presunte carenze nella relazione sulla sicurezza chimica, in terzo luogo, per quanto riguarda la sussistenza di presunte lacune relative alla valutazione di alternative adeguate e, in quarto luogo, nell’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 7, e dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006.

–       Sulla prima parte, attinente ad un errore di diritto e di valutazione nell’interpretazione della nozione di «uso» di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1907/2006

35      In primo luogo, la ricorrente fa valere che le richiedenti l’autorizzazione non hanno definito «l’uso o gli usi di tale sostanza», come richiesto dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. La Commissione avrebbe anch’essa interpretato erroneamente la nozione di «uso» di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 e all’articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento.

36      In primo luogo, ad avviso della ricorrente, tale nozione si riferisce a casi in cui è richiesta l’autorizzazione per l’uso attivo o l’introduzione di una sostanza «in un processo industriale». I concetti di uso attivo e di introduzione di una sostanza in un processo industriale corrisponderebbero ad una nozione di uso intenzionale. L’antitesi di questo concetto di uso attivo sarebbe il caso in cui la sostanza sia semplicemente presente, come elemento accidentale nell’ambito di un processo preesistente. Orbene, secondo la ricorrente, la presenza continua e accidentale di una sostanza in un processo preesistente non potrebbe essere qualificato come un «uso» propriamente detto.

37      Nel caso di specie, la domanda di autorizzazione sarebbe stata presentata per gli «usi di PVC riciclato contenente DEHP». Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, come le indicazioni contenute nell’analisi delle soluzioni alternative predisposta dalle richiedenti l’autorizzazione, si potrebbe concludere che le richiedenti l’autorizzazione non avrebbero chiesto l’autorizzazione per l’uso attivo o l’introduzione del DEHP in un «processo industriale» da esse effettuato. La domanda di autorizzazione riguarderebbe la mera presenza involontaria di una sostanza nell’ambito di un processo preesistente e non un «uso» ai sensi del regolamento n. 1907/2006. Di fatto, le richiedenti l’autorizzazione si riferirebbero solo al processo di raccolta, trasformazione e immissione in commercio di rifiuti di plastica che contengono una certa percentuale di DEHP come ingrediente accessorio. In altri termini, si tratterebbe nella specie dell’uso di PVC riciclato contenente DEHP, ossia un «trattamento di rifiuti di plastica», in contrapposizione al trattamento del DEHP in quanto tale.

38      Seguendo, nella sua decisione sulla richiesta di riesame interno, l’interpretazione proposta dalle richiedenti l’autorizzazione per la nozione di «uso», la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto «manifesto». In tal modo, la Commissione avrebbe autorizzato, concretamente e incorrendo in errore, un «processo nel suo insieme», vale a dire il «riciclaggio di materiali contenenti una sostanza estremamente problematica», mentre il regolamento n. 1907/2006 consentirebbe solo di autorizzare l’uso intenzionale di una sostanza estremamente problematica ai sensi dell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 in un processo industriale.

39      In risposta a uno degli argomenti della Commissione, secondo il quale la decisione di autorizzazione sarebbe stata rilasciata per una sostanza, in quanto componente «di un preparato», la ricorrente fa valere che si evince dai termini «di un preparato», di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, che la corretta interpretazione dovrebbe piuttosto riferirsi all’uso della «singola sostanza nell’ambito di un preparato» e non all’uso «del preparato nel suo complesso». Secondo la ricorrente, nonostante l’uso del preparato risulti pertinente per comprendere il valore aggiunto e la funzione della sostanza nel preparato, la domanda di autorizzazione avrebbe dovuto essere incentrata sull’uso specifico della sostanza stessa in tale preparato. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie.

40      Inoltre, uno dei motivi per cui sarebbe importante che il richiedente un’autorizzazione a norma del regolamento n. 1907/2006 tenga conto dell’uso della «sostanza estremamente problematica in un preparato» al posto dell’«uso del preparato», sarebbe che l’accuratezza dell’analisi delle alternative e della valutazione socioeconomica dipenderebbe dalla definizione dell’uso. Nel caso in esame, nell’ambito della loro analisi delle alternative, le richiedenti l’autorizzazione non avrebbero esaminato le sostanze o le tecnologie atte a sostituire l’uso del DEHP nel preparato. Invece la domanda di autorizzazione avrebbe coperto solo altri modi per ottenere un preparato che non conterrebbe DEHP, cioè il PVC esente da DEHP per separazione o eliminazione, o a partire da altre fonti.

41      Infine, la Commissione sosterrebbe a torto che gli argomenti della ricorrente di cui ai punti da 36 a 38 supra, non sarebbero stati menzionati nella richiesta di riesame interno. Nella richiesta di riesame interno la ricorrente avrebbe spiegato che la definizione del termine «uso» doveva essere interpretata nel senso che si riferisce ad una «funzione tecnica» della sostanza interessata, diversamente da quanto sostenuto dalle richiedenti l’autorizzazione, le quali affermano che esse «non utilizzano la sostanza [DEHP] in quanto tale [e che quest’ultima] è presente solo come impurità (per lo più indesiderata)». La ricorrente sottolinea che, anche se non aveva utilizzato l’aggettivo «attivo» in tale contesto, al punto 49 della sua richiesta di riesame interno, essa avrebbe indicato che la decisione di autorizzazione non consentiva di «continuare a usare il DEHP, in quanto tale o in quanto componente di un preparato». In altre parole, essa avrebbe indicato che la decisione di autorizzazione non consentiva di utilizzare o impiegare attivamente il DEHP.

42      In secondo luogo, la Commissione avrebbe tentato di identificare un uso del DEHP conforme al regolamento n. 1907/2006 attribuendo alla domanda di autorizzazione l’indicazione di una funzione del DEHP che sarebbe difficilmente conciliabile con il regolamento n. 1907/2006.

43      Infatti, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, la Commissione avrebbe spiegato che era stato necessario operare una distinzione tra la «presenza di DEHP nei rifiuti [...] e la funzione svolta dalla sostanza nel materiale recuperato che ha cessato di essere un rifiuto». Secondo la Commissione, la funzione pertinente del DEHP nel materiale recuperato sarebbe di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC morbido a partire da materiale in PVC morbido riciclato».

44      Orbene, da un lato, tale funzione non sarebbe stata indicata come tale nella domanda di autorizzazione. Al contrario, le richiedenti l’autorizzazione avrebbero dichiarato espressamente che il «DEHP non svolge[va] alcun ruolo funzionale specifico per [le medesime]». La funzione del DEHP che la Commissione ha analizzato non rifletterebbe dunque la domanda di autorizzazione.

45      Dall’altro lato, e cosa più importante, il fatto di ridurre la quantità di una sostanza estremamente problematica vergine utilizzata come plastificante mediante una sostanza estremamente problematica riciclata non può essere qualificato come «funzione» che potrebbe essere autorizzata ai sensi del regolamento n. 1907/2006.

46      Infatti, secondo la ricorrente, se tale ragionamento fosse applicato esulando dal contesto della presente causa, qualsiasi sostanza estremamente problematica presente in un materiale riciclato avrebbe allora tale funzione, cioè ridurre la quantità di sostanza estremamente problematica vergine nel materiale. Tale ragionamento comporterebbe che qualsiasi utilizzo di una sostanza estremamente problematica presente in un materiale recuperato sarebbe autorizzato solo in ragione del fatto che un materiale riciclato è stato utilizzato. Pertanto, tutte le domande di autorizzazione riguardanti l’uso di materiali riciclati dovrebbero necessariamente essere accolte. Orbene, autorizzare il «riciclaggio di materiali che contengono una sostanza estremamente problematica» contrasterebbe direttamente con gli obiettivi del regolamento n. 1907/2006. Infatti, quest’ultimo non sarebbe volto a promuovere il riciclaggio di materiali contenenti sostanze estremamente problematiche, bensì, al contrario, a sostituire o eliminare progressivamente queste ultime, dovunque esse si trovino e indipendentemente da quanto tempo se ne faccia uso in talune applicazioni.

47      Inoltre, anche se la riduzione della quantità di plastificanti vergini fosse una funzione «conforme all’articolo 62 [del regolamento n. 1907/2006]», l’analisi delle alternative, a parere della ricorrente, avrebbe dovuto essere incentrata su tale funzione. Sarebbe stato quindi necessario stabilire se vi fossero alternative all’uso del DEHP riciclato atte a ridurre la quantità di DEHP vergine necessario per la produzione di articoli in PVC. In altri termini, anche se la definizione delle nozioni di «uso» e «funzione» da parte della Commissione fosse stata corretta, l’analisi delle alternative fornita dalle richiedenti l’autorizzazione avrebbe dovuto presentare altri modi per ridurre la quantità di plastificanti nel PVC vergine, cosa che tale analisi non avrebbe fatto.

48      Inoltre, la Commissione commetterebbe un altro errore affermando che solo nella fase del ricorso la ricorrente avrebbe presentato gli argomenti connessi con l’esistenza di un’autorizzazione per un «processo nel suo insieme», vale a dire il riciclaggio di una miscela di rifiuti in PVC contenenti DEHP, invece di un’autorizzazione per un uso specifico del DEHP in tale processo o tale miscela. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la ricorrente avrebbe precisato, già nella sua richiesta di riesame interno, che quest’ultima si era in realtà «concentrata sulla sostituzione di [un] fluss[o] di rifiuti». La Commissione avrebbe esaminato le soluzioni alternative al rifiuto riciclato «nel suo insieme» e la ricorrente avrebbe contestato alla Commissione di non aver analizzato le effettive sostanze alternative in grado di assolvere la funzione del DEHP.

49      In secondo luogo, l’interpretazione fornita dalla Commissione della nozione di «uso» nel caso di specie potrebbe indebitamente interferire con la normativa in materia di rifiuti.

50      In assenza di criteri atti a stabilire quando una sostanza abbia ottenuto lo status di «cessazione della qualifica di rifiuto», sarebbe lecito temere che, in caso un’autorizzazione sia concessa a norma del regolamento n. 1907/2006 per un rifiuto, le imprese potrebbero basarsi su tale autorizzazione quale prova della valutazione positiva degli effetti sull’ambiente o sulla salute umana quando cercano di dimostrare che taluni rifiuti devono ottenere lo status di «cessazione della qualifica di rifiuto». In tal modo, le società di riciclaggio potrebbero utilizzare il rilascio di un’autorizzazione ai sensi del regolamento n. 1907/2006 per un rifiuto datato al fine di ottenere lo status di «cessazione della qualifica di rifiuto» ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva quadro sui rifiuti»).

51      Infine, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, gli argomenti della ricorrente, menzionati nei punti 49 e 50 supra, sarebbero già stati sollevati in sostanza nella richiesta di riesame interno. Infatti, ai punti 117 e 118 di quest’ultima, la ricorrente avrebbe chiaramente indicato che la relazione tra il regolamento n. 1907/2006 e la direttiva quadro sui rifiuti non doveva essere compromessa.

52      La Commissione contesta tale argomento.

53      In via preliminare, si deve osservare che, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente in taluni punti della domanda, il presente ricorso può riguardare soltanto la legittimità della decisione sulla richiesta di riesame interno e non l’adeguatezza o meno della domanda di autorizzazione. I motivi addotti nel ricorso dovrebbero quindi mirare a dimostrare eventuali errori di diritto o di valutazione commessi dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno e non eventuali illeciti commessi dalle richiedenti l’autorizzazione.

54      Pertanto, l’argomento volto a far valere che, in primo luogo, le richiedenti l’autorizzazione non hanno definito esse stesse correttamente «l’uso o gli usi di tale sostanza», come richiesto dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 (v. punto 35 supra), che, in secondo luogo, in base alle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, le richiedenti non hanno chiesto l’autorizzazione di usare attivamente o introdurre il DEHP in un «processo industriale», ma la domanda di autorizzazione riguarderebbe piuttosto la semplice presenza non intenzionale di una sostanza in un preparato (v. punto 37 supra) e che, in terzo luogo, le richiedenti l’autorizzazione si riferivano solo ad un processo di raccolta, trasformazione e immissione in commercio di rifiuti di plastica contenenti DEHP (v. punto 37 supra) potrebbe avere incidenza sull’attuale ricorso solo se la Commissione, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, avesse fatto propri gli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento secondo cui la domanda di autorizzazione non stabilirebbe quale funzione del DEHP sarebbe stata presa in considerazione dalla Commissione nella sua decisione sulla richiesta di riesame interno (v. punto 44 supra).

55      Inoltre, sempre in via preliminare, occorre rilevare che i motivi e gli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione recante rigetto di una richiesta di riesame interno potrebbero essere considerati ricevibili solo nella misura in cui tali motivi e argomenti siano già stati presentati dal ricorrente nella richiesta di riesame interno, in modo che la Commissione abbia potuto reagire (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2016:736, punto 68).

56      Questa conclusione si impone alla luce della formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006. Infatti, da tale disposizione si ricava che una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo adottato da un’istituzione dell’Unione ai sensi del diritto ambientale deve espressamente indicare l’atto interessato e specificare i motivi del riesame. Risulta da tale obbligo che il richiedente il riesame interno ha il diritto solo di richiedere alla Commissione di adottare una posizione sui motivi da esso presentati nella propria richiesta. Egli non vanta invece alcun diritto a che la Commissione prenda posizione su questioni che non sono state sollevate, almeno, in modo ragionevolmente riconoscibile, in una siffatta richiesta.

57      A tal proposito, si deve parimenti rilevare che, al fine di specificare ulteriormente i motivi di riesame come previsto, il richiedente il riesame interno di un atto amministrativo emanato ai sensi del diritto ambientale è tenuto ad indicare fatti o prove o argomentazioni giuridiche che suscitano seri dubbi circa la valutazione operata da parte dell’istituzione o dell’organo dell’Unione nell’atto interessato. I terzi che contestano l’autorizzazione all’immissione in commercio devono quindi fornire prove sostanziali che possono far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della concessione di tale autorizzazione (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 maggio 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 57, e del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2016:736, punti 66 e 67).

58      La conclusione esposta al precedente punto 55 si applica anche alla luce del testo della prima frase dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006. Secondo tale disposizione, l’istituzione destinataria di una richiesta di riesame interno esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Ai sensi di tale disposizione, spetta quindi alla Commissione esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi invocati in una richiesta di riesame interno a meno che non siano manifestamente privi di fondamento. Da un lato, non spetta alla Commissione esaminare motivi supplementari rispetto a quelli sollevati dal richiedente il riesame interno. Dall’altro, per consentire alla Commissione di rispondere adeguatamente al richiedente il riesame interno, quest’ultimo deve porre la Commissione nelle condizioni di conoscere con sufficiente precisione le critiche formulate relativamente all’atto amministrativo contestato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2016:736, punti da 262 a 264).

59      Nel caso di specie, la Commissione sostiene che l’argomento della ricorrente, secondo il quale la nozione di «uso» implicherebbe l’introduzione o l’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un processo industriale, è un argomento nuovo in quanto non sarebbe stato incluso nella richiesta di riesame interno.

60      Risulta dal punto 49 della richiesta di riesame interno, che, secondo la ricorrente, in primo luogo, l’autorizzazione in questione nel caso di specie riguarda l’uso di un «materiale contenente DEHP introdotto come parte di un flusso di rifiuti di plastica in cui il DEHP non svolge una funzione tecnica». In secondo luogo, da tale punto della richiesta di riesame interno emerge inoltre che, secondo la ricorrente, «l’autorizzazione [di cui trattasi nella fattispecie] non è pertanto idonea a consentire al richiedente l’uso del DEHP in quanto tale, come componente di un preparato, né l’introduzione [di tale sostanza] in un articolo».

61      Orbene, è giocoforza constatare che, quando, nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente sostiene che la nozione di «uso» comporta l’introduzione o l’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un «processo industriale», essa presenta una censura che non è stata precisata né in modo chiaro e specifico né in modo ragionevolmente evidente per la Commissione nella richiesta di riesame interno. Insistere, come fatto dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, sul fatto che il DEHP è utilizzato «come parte di un flusso di rifiuti» o chiedere che tale sostanza sia utilizzata «in un preparato», o introdotta «in un articolo», da un lato, e considerare che solo l’introduzione attiva o l’impiego intenzionale di una sostanza «in un processo industriale» corrisponda alla nozione di «uso», dall’altro, sono due cose diverse.

62      Ciò premesso, si deve concludere che l’argomento della ricorrente, secondo cui la nozione di «uso» implicherebbe l’introduzione o l’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un «processo industriale», non era stato presentato alla Commissione nel quadro della richiesta di riesame interno ed è, quindi, irricevibile.

63      In subordine, per quanto riguarda la fondatezza di tale argomento, vale a dire, relativamente alla questione di come debba essere interpretata la nozione di «uso» di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1907/2006, va rilevato che tale nozione è definita all’articolo 3, punto 24, del medesimo regolamento. Secondo tale disposizione, va considerato come uso: «ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione».

64      Contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dalla ricorrente, (v. punto 36 supra), la nozione di «uso», di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento n. 1907/2006 non è limitata all’introduzione attiva di una sostanza «in un processo industriale». Inoltre, nessun elemento di tale disposizione indica che, per concludere che una sostanza sia «usata», tale sostanza debba essere introdotta intenzionalmente in un simile processo.

65      Al contrario, la formulazione dell’articolo 3, punto 24, del regolamento n. 1907/2006 consente di concludere che è possibile parlare di un «uso» di una sostanza anche nel caso in cui quest’ultima rientri nella combinazione di diverse sostanze, combinazione che, a sua volta, è soggetta ad una delle operazioni di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento n. 1907/2006. In altre parole, se una combinazione di sostanze è, ad esempio, trasformata, formulata, consumata o conservata, tutte le sostanze incluse in tale combinazione sono «utilizzate» ai sensi del regolamento n. 1907/2006.

66      Sostiene tale interpretazione, in primis, l’uso dell’espressione «ogni altra utilizzazione» di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento n. 1907/2006. Questi termini sono, da un lato, l’espressione del fatto che rientrano nella nozione di «uso» operazioni diverse da quelle espressamente previste da tale disposizione. Dall’altro, tali termini sono anche espressione del fatto che il legislatore ha adottato un’interpretazione ampia secondo la quale l’uso attivo di una combinazione di sostanze costituisce contemporaneamente un uso attivo delle sostanze che entrano nella combinazione.

67      Depone a favore di una siffatta interpretazione, inoltre, la formulazione dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. Ai sensi di tale disposizione, l’autorizzazione è necessaria non solo per l’uso di una sostanza considerata isolatamente, ma anche per l’uso di una sostanza in quanto componente di un «preparato». Risulta dall’articolo 3, punto 2, del medesimo regolamento che un «preparato» ai sensi di tale regolamento è «una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze».

68      Infine, come giustamente sostiene la Commissione, emerge altresì implicitamente dall’articolo 56, paragrafo 6, del regolamento n. 1907/2006, il quale esonera dall’obbligo di autorizzazione l’«uso di sostanze contenute in preparati» al di sotto di determinati limiti di concentrazione ivi specificati, che l’autorizzazione è necessaria per l’uso delle sostanze incluse nell’allegato XIV di tale regolamento contenute «in preparati». La tesi alla base di tale disposizione è, ancora una volta, che una sostanza che fa parte di una combinazione è utilizzata ogniqualvolta è utilizzata tale combinazione.

69      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (v. punto 39 supra), non è solo quando è dimostrato che una sostanza svolge una funzione specifica «nel contesto di un preparato», in contrapposizione all’uso del «preparato nel suo complesso», che si deve considerare che una sostanza contenuta in un preparato è utilizzata.

70      A tale proposito, è opportuno osservare che un preparato può essere costituito in particolare da sostanze che hanno una funzione specifica all’interno del preparato e da sostanze la cui funzione risulta evidente solo quando il preparato stesso è utilizzato. Inoltre, possono anche sussistere preparati in cui tutti i componenti non hanno una funzione se non in relazione all’uso del preparato in quanto tale. Orbene, i termini «ogni altra utilizzazione» previsti all’articolo 3, punto 24, del regolamento n. 1907/2006 consentono di concludere che, in entrambi i casi, l’uso di un preparato implica l’uso di tutte le sostanze che vi si trovano.

71      Nel caso di specie, per giustificare la sua conclusione secondo cui la decisione di autorizzazione riguardava un «uso» del DEHP, la Commissione, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, ha dichiarato, in primo luogo, che l’autorizzazione era stata chiesta per il DEHP come sostanza «presente solo come impurità (per lo più indesiderata) in rifiuti che sono raccolti, separati e trattati, e che vengono successivamente immessi sul mercato sotto forma di materiale riciclato». In secondo luogo, in armonia con questo approccio e in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, la Commissione ha indicato che, poiché i rifiuti non costituivano una sostanza, i requisiti previsti nel regolamento n. 1907/2006 erano, nel caso di specie, applicabili soltanto nel caso in cui i rifiuti contenenti DEHP avessero cessato di essere rifiuti. A tale proposito, si tratta di un chiarimento supplementare per sottolineare la distinzione tra, da un lato, i rifiuti in PVC, e, dall’altro, il materiale riciclato in PVC, vale a dire i rifiuti in PVC che hanno perso la loro qualità di rifiuti e possono quindi essere immessi sul mercato. Emerge dalla decisione sulla richiesta di riesame interno che si applica l’autorizzazione solo per quest’ultima ipotesi. In terzo luogo, emerge chiaramente da tale ultima decisione che, quando il DEHP è contenuto in materiale riciclato, esso svolge una funzione «tecnica» precisa, vale a dire quella di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC morbido a partire da materiale in PVC morbido riciclato». In quarto luogo, va rilevato che in tutte le descrizioni delle funzioni del DEHP, la Commissione è partita dalla premessa, che era già menzionata nella domanda di autorizzazione, secondo la quale il DEHP svolge in generale la funzione di plastificante (v. punto 3 supra). In sintesi, secondo la decisione sulla richiesta di riesame interno, l’autorizzazione è stata concessa per il DEHP nella sua qualità di plastificante contenuto nel materiale riciclato di PVC immesso sul mercato dopo che il PVC ha cessato di essere un rifiuto. In altre parole, la Commissione ha individuato alcune funzioni del DEHP che sono attivate al più tardi quando il materiale riciclato di PVC contenente tale sostanza è utilizzato.

72      Pertanto, si deve concludere che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere, in sostanza, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, che la decisione di autorizzazione era stata concessa per un «uso» del DEHP ai sensi dell’articolo 3, punto 24, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 60 e dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

73      Gli altri argomenti della ricorrente non sono in grado di rimettere in discussione tale conclusione.

74      In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha autorizzato in realtà un «processo nel suo insieme, vale a dire il «riciclaggio di materiali contenenti una sostanza estremamente problematica» (v. punti 38 e 48 supra), deve essere respinto.

75      Da un lato, come ha giustamente osservato la Commissione, si tratta di un argomento che non compariva affatto nella richiesta di riesame interno, e che è, pertanto, irricevibile.

76      Dall’altro, e in ogni caso, nel merito, come è già stato rilevato al precedente punto 71, supra, la Commissione ha spiegato nella decisione sulla richiesta di riesame interno che l’autorizzazione era stata concessa per l’uso della sostanza DEHP in quanto componente in un preparato, vale a dire il DEHP come componente del PVC riciclato, e non per il «riciclaggio di materiali contenenti una sostanza estremamente problematica» o ancora per un «processo nel suo insieme». Inoltre, l’utilizzo di un preparato contenente DEHP è stato espressamente descritto nella domanda di autorizzazione. Come la Commissione giustamente rileva, tuttavia, ciò non significa che l’autorizzazione si riferisce ad un preparato, ma ad una sostanza contenuta in un preparato.

77      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’indicazione, da un lato, che la funzione del DEHP di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC morbido a partire dal materiale in PVC morbido riciclato», come individuata dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno, sarebbe stata inclusa nella domanda di autorizzazione, è stata fornita per la prima volta in tale decisione, e secondo il quale, dall’altro lato, tale funzione sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 1907/2006 di sostituire progressivamente le sostanze estremamente problematiche (v. punti 44 e 46 supra), si deve constatare quanto segue.

78      In primo luogo, tale funzione non è stata assegnata al DEHP dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno. A tale proposito, la prima parte del primo motivo si basa su una lettura erronea, da parte della ricorrente, dei documenti che le richiedenti l’autorizzazione avevano presentato alla Commissione. Infatti, già nella fase della domanda di autorizzazione, queste ultime avevano dichiarato che la funzione plastificante del DEHP era pertinente per il PVC morbido riciclato nel senso che la presenza di tale sostanza in tale materiale contribuisce alla flessibilità dello stesso, il che ridurrebbe la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta al momento della sua trasformazione in articoli in PVC morbido (v. punti 3 e 4 supra). Inoltre, emerge dal punto 51 della richiesta di riesame interno che la ricorrente era ben cosciente del fatto che le richiedenti l’autorizzazione avevano menzionato la funzione del DEHP nella domanda di autorizzazione.

79      In secondo luogo, la funzione del DEHP cui fa riferimento la Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno non è in contrasto con l’obiettivo della progressiva sostituzione delle sostanze estremamente problematiche previsto, in particolare, nel considerando 70 e nell’articolo 55 del regolamento n. 1907/2006. A tal riguardo, si deve sottolineare che l’obiettivo menzionato in tali disposizioni è quello di sostituire «progressivamente» le sostanze estremamente problematiche con sostanze idonee. Il termine «progressivamente» è di particolare importanza in questo contesto. Il fatto di utilizzare il DEHP già esistente nel PVC riciclato consente di evitare di produrre nuovi quantitativi di DEHP. Una misura finalizzata a ridurre, gradualmente, la produzione di DEHP vergine non può quindi essere in contrasto con l’obiettivo di sostituire «progressivamente» le sostanze estremamente problematiche.

80      Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato quale sostanza o tecnologia «idonea», ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con il considerando 73 di tale regolamento, potrebbe sostituire il DEHP nel PVC utilizzato nell’ambito degli usi di cui al punto 9 supra.

81      In terzo luogo, non può convincere l’argomento della ricorrente secondo cui il ragionamento della Commissione relativo ad una funzione come quella esaminata da tale istituzione nella decisione sulla richiesta di riesame interno implicherebbe che qualsiasi utilizzo di una sostanza estremamente problematica presente in un materiale recuperato sarebbe autorizzato solo in ragione del fatto che un materiale riciclato è stato utilizzato e che, quindi, tutte le domande di autorizzazione relative all’uso di materiali riciclati dovrebbero essere necessariamente accolte (v. punto 46 supra).

82      A tale riguardo, si deve osservare che, come sostiene giustamente la Commissione, tale interpretazione della nozione di «uso» di cui al regolamento n. 1907/2006, non comporta che tutte le domande di autorizzazione per l’uso di materiali riciclati debbano necessariamente essere accolte. Infatti, affinché sia concessa un’autorizzazione, è ancora necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 2 o 4, del regolamento n. 1907/2007.

83      In quarto luogo, relativamente a tutti gli argomenti della ricorrente in merito alla concessione dell’autorizzazione in questione nel caso di specie per un presunto «trattamento di rifiuti» e riguardanti un’asserita divergenza tra tale autorizzazione e il sistema normativo dell’Unione in materia di rifiuti (v. punti 37 e 50 supra), si deve constatare quanto segue.

84      In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, l’autorizzazione è stata concessa per un «trattamento di rifiuti di plastica», il che non sarebbe coerente con la legislazione (v. punto 37 supra), non può che essere respinto.

85      È vero che, ai punti 117 e 118 della richiesta di riesame interno, la ricorrente ha menzionato in modo alquanto impreciso una presunta divergenza tra la decisione di autorizzazione e la legislazione sui rifiuti, di modo che non si può ritenere che tale argomento sia stato dedotto per la prima volta nell’ambito del presente ricorso e che sia irricevibile.

86      Tuttavia, tale argomento non è fondato. Infatti, da un lato, si deve rilevare che, come ha osservato la Commissione, in sostanza, al punto 1.1 della decisione sulla richiesta di riesame interno, emerge dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 che i rifiuti quali definiti nella direttiva quadro sui rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma di tale regolamento. Dall’altro, come emerge in sostanza dallo stesso punto di detta decisione, quando un preparato di PVC contenente DEHP è utilizzato senza che tale preparato abbia perso la sua qualità di rifiuto, l’autorizzazione in questione nel caso di specie non è applicabile a questo preparato. Quindi non vi è alcuna divergenza tra la decisione di autorizzazione e la normativa in materia di rifiuti.

87      In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento allo status di «cessazione della qualifica di rifiuto» (v. punto 50 supra), è giocoforza constatare, invece, che tale censura non è stata sollevata né specificatamente né in modo sufficientemente chiaro nella richiesta di riesame interno. Tale argomento è stato pertanto sollevato solo nella fase del ricorso. Pertanto, tenuto conto delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 55 a 58, esso deve essere respinto in quanto irricevibile.

88      In ogni caso, nel merito, come fatto giustamente valere dalla Commissione, le preoccupazioni della ricorrente relative alla presunta circostanza che, in assenza di criteri basati sul diritto o su prassi a livello dell’Unione atti a stabilire lo status di «cessazione della qualifica di rifiuto», la concessione di un’autorizzazione «per un rifiuto» impedirebbe che il PVC morbido riciclato contenente DEHP cessi di «essere un rifiuto», sono prive di fondamento.

89      A tale riguardo, a parte il fatto che tale argomento è di natura ipotetica, in quanto si basa su eventualità che non è certo che si siano mai verificate o che possano verificarsi in futuro negli Stati membri, si deve rilevare che, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti, spetta agli Stati membri decidere se il rifiuto ha cessato di essere tale. Tale decisione deve essere presa caso per caso, alla luce della pertinente giurisprudenza dell’Unione applicabile a questo settore. Anche se uno Stato membro avesse scelto, per adottare una siffatta decisione, presa nell’ambito dell’applicazione del concetto di «cessazione della qualifica di rifiuto», di basarsi su una decisione di autorizzazione concessa ai sensi del regolamento n. 1907/2006, come quella di cui trattasi nella specie, ciò non avrebbe potuto costituire un motivo di rifiuto per la decisione di autorizzazione. Infatti, una decisione sullo status di «cessazione della qualifica di rifiuto» non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006 né in quello della decisione di autorizzazione.

90      In quinto luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui, se il fatto di ridurre la quantità di plastificanti vergini fosse una funzione «conforme all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006», l’analisi delle alternative da parte della Commissione avrebbe dovuto essere strutturata intorno a questa funzione (v. punto 47 supra), non è convincente.

91      È vero che la questione di come debba essere interpretata la nozione di «uso» può avere un impatto sulla portata dell’analisi delle diverse condizioni di cui all’articolo 60, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1907/2006. In ogni caso, come emerge dalle considerazioni che precedono, è possibile parlare di «uso» anche nei casi in cui, come nel caso di specie, si tratta di una sostanza presente in un preparato e le caratteristiche della sostanza hanno una funzione specifica nell’ambito di tale preparato, nella specie quella di plastificante, nonché una funzione che si rivela solo al momento dell’impiego del preparato come, nel caso di specie, la funzione connessa alla progressiva riduzione della produzione di DEHP vergine. In tale contesto, non è errato considerare come soluzioni alternative possibili altri preparati non contenenti affatto la sostanza o altri processi in cui la funzione svolta dalla sostanza può essere assicurata con altri mezzi. In particolare, e in ogni caso, la Commissione non era tenuta a verificare in quale esatta misura l’utilizzazione autorizzata consentirebbe di ridurre la presenza della sostanza estremamente problematica sul mercato.

92      Alla luce di quanto sopra, la prima parte del primo motivo va respinta in quanto irricevibile e, comunque, in quanto infondata.

–       Sulla seconda parte, relativa ad errori di diritto e di valutazione in relazione a carenze nella relazione sulla sicurezza chimica

93      Secondo la ricorrente, le valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno concernenti la relazione sulla sicurezza chimica sono viziate da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione.

94      In primo luogo, la domanda di autorizzazione non sarebbe coerente con l’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006. Il mancato rispetto di tale disposizione costituirebbe un errore che inficia non solo l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 7, di tale regolamento nel contesto della decisione di autorizzazione, ma anche le conclusioni della Commissione quanto all’applicazione di tale ultima disposizione, come quelle contenute nella decisione sulla richiesta di riesame interno.

95      Infatti, la relazione sulla sicurezza chimica allegata alla domanda di autorizzazione non avrebbe esaminato adeguatamente i rischi per la salute di un’intera categoria di persone interessate, vale a dire i lavoratori esposti al DEHP. I dati forniti nella domanda di autorizzazione relativi all’esposizione dei lavoratori comprenderebbero solo un minimo di biomonitoraggio e talune misurazioni dell’aria. Orbene, tali dati sarebbero insufficienti al fine di valutare correttamente i rischi per la salute dei lavoratori. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica avrebbero entrambi sottolineato l’insufficienza della relazione sulla sicurezza chimica in tale ambito. In particolare, il comitato per la valutazione dei rischi avrebbe ritenuto che le informazioni fornite in tale relazione avevano un «valore informativo limitato» e che la valutazione dell’esposizione della popolazione dei lavoratori presentata non era rappresentativa per la domanda di autorizzazione. Nella decisione di autorizzazione, la Commissione avrebbe anche indicato che il comitato per l’analisi socioeconomica «aveva riconosciuto le carenze nella valutazione dell’esposizione sul luogo di lavoro individuate dal comitato per la valutazione dei rischi e l’assenza di valutazione dell’impatto sulla salute nell’analisi socioeconomica».

96      In risposta alle censure dedotte dalla ricorrente nell’ambito della sua richiesta di riesame interno, attinenti a che, da un lato, la domanda di autorizzazione non conterrebbe alcuna relazione sulla sicurezza chimica che esaminasse adeguatamente i rischi per la salute umana o per l’ambiente, e, dall’altro, di conseguenza, la decisione di autorizzazione sarebbe erronea, la Commissione si sarebbe limitata ad indicare, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, che il comitato per la valutazione dei rischi aveva constatato carenze nella valutazione dei rischi derivanti dal DEHP, senza tuttavia adottare essa stessa, a seguito di un esame approfondito di prove contraddittorie, una posizione motivata in merito alla conformità della relazione sulla sicurezza chimica.

97      La Commissione non avrebbe neppure individuato l’incoerenza presente nel parere del comitato per la valutazione dei rischi, il quale aveva dichiarato, da un lato, che la domanda di autorizzazione era conforme ai requisiti del regolamento n. 1907/2006, pur riconoscendo chiaramente, dall’altro, la presenza di lacune nelle informazioni presentate.

98      Lungi dal porre rimedio alla palese insufficienza della relazione sulla sicurezza chimica, la Commissione, al punto 1.2 della decisione sulla richiesta di riesame interno, avrebbe constatato che, in definitiva, «sebbene il [comitato per la valutazione dei rischi] abbia infatti rilevato, nel suo parere, che la valutazione dell’esposizione presentava alcune carenze, esso ha ritenuto che la domanda contenesse le informazioni necessarie [...] e la Commissione ha considerato la richiesta conforme all’articolo 62 [del regolamento n. 1907/2006]».

99      Orbene, secondo la ricorrente, tale ragionamento è evidentemente erroneo. Infatti, secondo la ricorrente, la decisione sulla richiesta di riesame interno sarebbe basata sul parere del comitato per la valutazione dei rischi come se si trattasse di un elemento di prova convincente. Tuttavia, il semplice fatto che il comitato per la valutazione dei rischi abbia indicato nel suo parere che la domanda di autorizzazione era conforme non sarebbe vincolante per la Commissione. Il ragionamento di tale istituzione consistente nell’invocare unicamente la conclusione del comitato per la valutazione dei rischi sulla conformità, o sulla legittimità, della domanda di autorizzazione come prova convincente sarebbe chiaramente insufficiente. Per di più, menzionando lo stesso ragionamento nella sua decisione sulla richiesta di riesame interno, la Commissione dimostrerebbe di essersi basata sul fatto che la decisione di autorizzazione aveva valutato la domanda di autorizzazione come conforme al regolamento n. 1907/2006. In altre parole, la Commissione avrebbe invocato la decisione di autorizzazione quale prova della sua effettiva conformità. La decisione sulla richiesta di riesame interno muoverebbe quindi dal presupposto che è appurato proprio quell’elemento, vale a dire la conformità del processo decisionale nella fase di autorizzazione, che la Commissione avrebbe dovuto verificare nella fase del riesame interno.

100    In secondo luogo, andrebbe rilevata l’esistenza di «manifesti» errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 61 del regolamento n. 1907/2006, relativo alla revisione dell’autorizzazione, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 7, di tale regolamento. Infatti, nella sua decisione sulla richiesta di riesame interno, la Commissione avrebbe indicato di aver tenuto conto della conclusione del comitato per la valutazione dei rischi in merito alle lacune della domanda di autorizzazione, da un lato, stabilendo un periodo di revisione molto breve per l’autorizzazione, con scadenza al 21 febbraio 2019, e, dall’altro, imponendo un controllo ai titolari dell’autorizzazione. Questo ragionamento suggerirebbe che le carenze riscontrate in una domanda di autorizzazione, anche se sono gravi quanto quelle individuate dal comitato per la valutazione dei rischi, possono essere corrette mediante la fissazione di un «periodo di revisione molto breve». Tuttavia, secondo la ricorrente, l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 non conferirebbe alla Commissione un «potere sanante», avente ad effetto che essa possa accogliere una domanda che non soddisfa talune condizioni restrittive, mediante la fissazione di un breve periodo di revisione o in altro modo. L’obiettivo della revisione non sarebbe quello di dare ad un’impresa la possibilità di superare le lacune contenute in una precedente domanda di autorizzazione, bensì quello di fornire ad un’impresa la possibilità di «aggiornare» la sua domanda di autorizzazione iniziale alla luce delle mutate circostanze, e, in particolare, delle informazioni sulle alternative disponibili.

101    Infine, seguendo questo ragionamento, la ricorrente afferma che, quando ha indicato che la decisione di autorizzazione sarebbe scaduta il 21 febbraio 2019, la Commissione ha interpretato erroneamente le conseguenze giuridiche della fissazione di un breve periodo di revisione. L’articolo 61 del regolamento n. 1907/2006 stabilirebbe, infatti, che le autorizzazioni «sono considerate valide fintantoché la Commissione non decide di modificare l’autorizzazione o di revocarla nel contesto di una revisione». Nel ritenere che le carenze della domanda di autorizzazione fossero state debitamente prese in considerazione nel concedere un periodo di revisione molto breve, la Commissione sarebbe incorsa in un errore «manifesto» di diritto che priverebbe la sua conclusione di qualsiasi credibilità.

102    La Commissione contesta tale argomento.

103    In via preliminare, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito della seconda parte del primo motivo riguardano l’esistenza di errori di diritto e di errori manifesti di valutazione che, a suo avviso, inficiano l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 per motivi connessi con la lettura di tale articolo in combinato disposto con due diverse norme. Più in particolare, la prima censura di tale parte è diretta a dimostrare un’errata applicazione dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, mentre la seconda censura di tale parte riguarda un’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 61 del medesimo regolamento.

104    Per quanto riguarda la prima censura menzionata al punto 103 supra, occorre rilevare che l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 è destinato a consentire alla Commissione di esaminare se una domanda di autorizzazione sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 62 di tale stesso regolamento da un punto di vista formale. Più in particolare, la Commissione è tenuta a verificare se gli elementi di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettere da a) a f), del regolamento n. 1907/2006 siano effettivamente contenuti nella domanda di autorizzazione o meno. È vero che i documenti che i richiedenti l’autorizzazione devono presentare per conformarsi all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 devono essere verificabili. In particolare, la relazione sulla sicurezza chimica deve essere redatta in conformità con le modalità previste nell’allegato I del medesimo regolamento. Tuttavia, l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 assoggetta la Commissione ad un obbligo di tipo formale e procedurale, e non all’obbligo di esaminare la fondatezza degli elementi di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

105    Analogamente, l’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 precisa, dal canto suo, le informazioni che il richiedente un’autorizzazione deve fornire al momento della presentazione della sua domanda. In base a tale disposizione, le domande di autorizzazione, che, peraltro, come risulta dall’articolo 62, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono presentate all’ECHA, devono essere accompagnate, segnatamente, da una relazione sulla sicurezza chimica e da un’analisi delle alternative. L’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 riveste anche un carattere formale e procedurale.

106    Per contro, né l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 né l’articolo 62 del medesimo regolamento riguarda i requisiti sostanziali per la concessione di un’autorizzazione o gli obblighi a carico della Commissione nella valutazione dei fatti e degli elementi di prova per il rilascio di un’autorizzazione. In particolare, non è sulla base di tali disposizioni che la Commissione deve esaminare, in particolare, se la relazione sulla sicurezza chimica per una sostanza tragga le giuste conclusioni con riguardo alle proprietà di una sostanza chimica o ancora se il comitato per la valutazione dei rischi abbia commesso errori nell’esaminare tale relazione nel quadro dell’elaborazione del parere di cui all’articolo 60, paragrafo 4, e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1907/2006.

107    In realtà, siffatti obblighi incombono alla Commissione a norma dell’articolo 60, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006.

108    In udienza, le parti sono state sentite sulle valutazioni del Tribunale relative ai punti da 104 a 107 supra. In risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente ha precisato che, a suo avviso, nella «struttura del regolamento [n. 1907/2006]» vi è sicuramente, da un lato, una fase volta all’esame, da parte della Commissione, della conformità della domanda di autorizzazione con le norme del regolamento stesso e, dall’altro, una fase volta all’esame sostanziale delle condizioni di concessione di un’autorizzazione. Tuttavia, la prima fase non potrebbe limitarsi al semplice esercizio consistente nello spuntare alcune caselle, in quanto vi sarebbero requisiti concreti relativi al contenuto dei documenti presentati, quali, ad esempio, quelli derivanti dall’allegato I del regolamento n. 1907/2006. Quest’ultimo indicherebbe, ad esempio, quali elementi debbano essere inclusi in una relazione sulla sicurezza chimica.

109    Orbene, questo argomento dev’essere respinto in quanto infondato. Infatti, l’allegato I del regolamento n. 1907/2006 definisce gli elementi che devono necessariamente contenere taluni documenti presentati dal richiedente un’autorizzazione, come una relazione sulla sicurezza chimica. Tuttavia, anche se prevede l’obbligo per il richiedente l’autorizzazione di fare riferimento a talune indicazioni precise nella sua domanda di autorizzazione e nei relativi documenti, tale allegato, in base al suo tenore letterale, non impone alla Commissione, nell’ambito dell’esame che incombe a tale istituzione sulla base dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 62 di quest’ultimo, di esaminare tali elementi nel merito.

110    Infine, in udienza, la ricorrente ha evidenziato, in sostanza, che, a suo parere, in ogni caso, la domanda di autorizzazione conteneva carenze atte a violare non solo i requisiti di valutazione incombenti alla Commissione a norma dell’articolo 60, paragrafi da 2 a 5, del regolamento n. 1907/2006, ma anche le norme sull’esame della conformità della domanda ai sensi dell’articolo 62 di tale regolamento. In tal modo, la ricorrente sembra ammettere che l’articolo 62, paragrafo 4, di tale stesso regolamento fissa i requisiti formali per la concessione di un’autorizzazione.

111    Tale argomento va tuttavia respinto anch’esso in quanto infondato. Infatti, da un lato, la ricorrente sembra muovere dal presupposto che debba essere previamente esaminata la questione se una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi indicati nell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e nell’allegato I di detto regolamento presenti carenze inerenti al contenuto della domanda di gravità tale che si possa concludere che tale domanda non è conforme al regolamento 1907/2006 già da un punto di vista formale. Orbene, un siffatto esame non è previsto dal regolamento n. 1907/2006. Dall’altro lato, qualora la ricorrente non muovesse da tale presupposto, ma piuttosto dall’ipotesi che si tratti dell’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, va rilevato che essa non indica quale potrebbe essere il criterio oggettivo atto a determinare, con precisione, o, quanto meno, in modo pertinente e convincente, la soglia di rilevanza per le carenze di una domanda di autorizzazione che potrebbe comportare una violazione dei requisiti formali prescritti da tale ultima disposizione.

112    Nel caso di specie, è pacifico che la domanda di autorizzazione era corredata da tutti gli elementi di cui all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006 e che il requisito, formale, di cui all’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, relativo alla presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica era soddisfatto. Era inoltre soddisfatta nella fattispecie la condizione secondo la quale i documenti di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 devono essere verificabili. Infatti, né i comitati dell’ECHA né la Commissione hanno sostenuto che i documenti presentati dalle richiedenti l’autorizzazione non erano verificabili. La ricorrente non ha nemmeno sostenuto in modo specifico e comprovato che i documenti che accompagnavano la domanda di autorizzazione non erano verificabili. Inoltre, è pacifico tra le parti che, per quanto attiene alla relazione sulla sicurezza chimica, le richiedenti l’autorizzazione si erano conformate ai requisiti di cui all’allegato I del regolamento n. 1907/2006. Nessuna delle parti coinvolte ha sostenuto che tale relazione non era conforme alle prescrizioni dell’allegato I del regolamento n. 1907/2006. La ricorrente non ha neanche fornito elementi di prova, nella sua richiesta di riesame interno, atti a consentire di giungere ad una diversa conclusione a questo proposito.

113    In tali circostanze, si deve constatare che gli argomenti della ricorrente attinenti alla presenza di asserite carenze che viziano il parere del comitato per la valutazione dei rischi e l’impatto delle stesse sulla concessione dell’autorizzazione in questione nel caso di specie, da un lato, e il fatto che la Commissione non avrebbe ovviato a queste carenze, ma avrebbe semplicemente invocato il parere di detto comitato e la decisione di autorizzazione come prove convincenti, dall’altro, non incidono sull’esito della questione se la Commissione sia venuta meno all’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 62 del medesimo regolamento. Infatti, tali argomenti si riferiscono a questioni relative alla valutazione di fatti complessi, che ha costituito il fondamento per l’elaborazione del parere del comitato per la valutazione dei rischi, nonché al potere della Commissione di valutare tali fatti complessi e, quindi, alla legittimità nel merito della decisione di autorizzazione.

114    Pertanto, nei limiti in cui la ricorrente contesta la legittimità formale della decisione di autorizzazione adducendo argomenti relativi alle condizioni sostanziali per la sua adozione, si deve osservare, come prima conclusione intermedia, che tali argomenti sono inoperanti.

115    Per quanto riguarda la seconda censura sollevata nell’ambito della seconda parte del primo motivo (v. punto 103 supra), occorre rilevare che l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 non rimanda all’articolo 61 di tale regolamento e che non ha alcun collegamento con quest’ultimo.

116    Di conseguenza, occorre constatare, come seconda conclusione intermedia, che l’argomento della ricorrente, attinente alla combinazione di tali due disposizioni per dimostrare la violazione dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, è anch’esso privo di pertinenza.

117    Per di più, l’argomento relativo alla fissazione di un «breve periodo di revisione» e all’obiettivo di una «revisione» ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 1907/2006 (v. punto 100 supra) sembra piuttosto invocabile per dimostrare l’esistenza di una carenza nella legittimità sostanziale della decisione di autorizzazione. Lo stesso vale per l’argomento della ricorrente relativo all’asserita mancanza di un «potere sanante» in capo alla Commissione per rimediare al contenuto della domanda di autorizzazione tramite l’imposizione di un breve periodo di revisione. Tuttavia, come è già stato rilevato ai punti 104 e 106 supra, l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 non riguarda la legittimità sostanziale di una decisione di autorizzazione.

118    Quale terza conclusione intermedia, si deve quindi constatare che l’argomento relativo alla fissazione di un «breve periodo di revisione», che sarebbe contrario all’obiettivo di una «revisione» ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 1907/2006, non è rilevante per stabilire se la Commissione abbia violato o meno i requisiti formali di cui all’articolo 60, paragrafo 7, di tale regolamento. Anche tale argomento è dunque inconferente.

119    Le tre conclusioni intermedie di cui ai punti 114, 116 e 118 supra potrebbero, in linea di principio, essere sufficienti per respingere la seconda parte del primo motivo.

120    Tuttavia, si pone la questione se gli argomenti della ricorrente di cui ai punti da 94 a 101, 113 e 117 supra, possano servire da base a sostegno delle censure attinenti alla violazione di disposizioni diverse da quelle dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, vale a dire l’articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento, da un lato, e l’articolo 60, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, di tale regolamento, dall’altro.

121    A tale riguardo, si deve ricordare che un’autorizzazione a norma del regolamento n. 1907/2006 può essere concessa in base alla cosiddetta procedura dell’«adeguato controllo», come quella prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, o, in alternativa, secondo una procedura nota come «socioeconomica», come quella di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. La procedura dell’«adeguato controllo» si distingue dalla procedura «socioeconomica» nel senso che quest’ultima è destinata ad applicarsi soltanto se non è stato dimostrato che il rischio per la salute umana o per l’ambiente che l’uso di una sostanza comporta a motivo delle sue proprietà intrinseche, previste nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, è adeguatamente controllato in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, di tale regolamento.

122    Inoltre, si deve rilevare che, tenuto conto del diritto a un ricorso effettivo come previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora un ricorrente abbia presentato fatti e argomenti volti a dimostrare la violazione di una norma giuridica che non è pertinente, ma qualora tali fatti e argomenti siano in grado di dimostrare la violazione di un’altra disposizione, nulla impedisce al Tribunale di ricollocare tali fatti e argomenti nel contesto giuridico pertinente. In altre parole, nulla impedisce al Tribunale di considerare tali fatti e argomenti come riferiti alla disposizione pertinente. Infatti, non è necessario che una parte invochi esplicitamente le disposizioni in base alle quali essa ha diritto a proporre ricorso o, più in generale, sulle quali fonda le censure che essa invoca [v. sentenza del 13 giugno 2012, XXXLutz Marken/UAMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non pubblicata, EU:T:2012:294, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

123    Tuttavia, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione come una decisione su una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, l’interpretazione diretta a ricollocare determinati elementi di fatto e argomenti del ricorrente nel contesto giuridico pertinente può essere accolta solo nei limiti in cui non vi è alcuna violazione dei vincoli imposti al Tribunale da tale articolo 10, come descritti nei precedenti punti da 55 a 58.

124    Infine, un’interpretazione simile non può essere effettuata senza ottenere il consenso del ricorrente, almeno implicito, relativamente a questo modus procedendi.

125    Nel caso di specie, durante l’udienza, le parti sono state sentite dal Tribunale per quanto riguarda la natura inoperante degli argomenti della ricorrente di cui ai punti da 94 a 101, 113 e 117 supra. In particolare, il Tribunale ha chiesto alla ricorrente a quali altri motivi del ricorso potrebbero essere riferiti i suoi argomenti.

126    In risposta a tale quesito, la ricorrente ha rammentato che, nel contesto del secondo e del terzo motivo, essa aveva fatto valere l’esistenza di errori manifesti di valutazione, il che sarebbe assimilabile ad una violazione del diritto sostanziale, vale a dire, in particolare, dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che, se gli argomenti dedotti nell’ambito della seconda parte del primo motivo non fossero stati accolti nel contesto di questa parte del motivo, tali argomenti dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto del secondo e del terzo motivo.

127    In tali circostanze, può essere interpretato come un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, in primo luogo, la Commissione, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, avrebbe omesso di adottare, essa stessa, a seguito di un riesame approfondito di prove contraddittorie, una posizione motivata in merito alla conformità della relazione sulla sicurezza chimica, i cui dati erano stati considerati insufficienti per quanto riguarda l’esposizione dei lavoratori al DEHP da parte del comitato per la valutazione dei rischi (v. punti da 94 a 97 supra), e secondo il quale, in secondo luogo, la Commissione si sarebbe semplicemente limitata ad indicare in tale decisione, come prova convincente, che tale comitato aveva constatato talune «carenze» nella valutazione dei rischi derivanti dal DEHP (v. punti 98 e 99 supra).

128    Analogamente, può essere interpretato come una censura attinente ad una violazione dell’articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con la prima frase dell’articolo 61, paragrafo 1, di tale regolamento, l’argomento relativo alla fissazione di un «breve periodo di revisione» (v. punti 100 e 101 supra).

129    In primo luogo, gli argomenti della ricorrente menzionati ai punti da 94 a 99 supra devono tuttavia essere respinti, anche dopo la loro reinterpretazione in argomenti riferiti all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

130    Infatti, qualora una valutazione del rischio che l’uso di una sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente contenuta in una relazione sulla sicurezza chimica è viziata da incertezze o carenze, si può concludere che non è stato dimostrato che tale rischio è adeguatamente controllato. In questo caso, l’autorizzazione non può essere concessa a norma della «procedura dell’adeguato controllo» di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

131    Invece, tale circostanza può costituire l’occasione per sollevare la questione se, sulla base degli elementi di fatto e di prova a disposizione della Commissione, l’autorizzazione può essere concessa ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, nell’ambito della cosiddetta «procedura socioeconomica».

132    Nel caso di specie, affermando, in sostanza, che la Commissione, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, ha omesso di adottare, essa stessa, a seguito di un esame approfondito di prove contraddittorie, una posizione motivata in merito alla conformità della relazione sulla sicurezza chimica con le disposizioni del regolamento n. 1907/2006 (v. punti da 94 a 97 supra), la ricorrente mette in discussione un elemento che avrebbe potuto avere un impatto sull’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2 di tale regolamento e non sull’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

133    Lo stesso vale per l’argomento secondo il quale la Commissione si sarebbe limitata ad indicare, nelle sue decisioni, quale prova convincente, che il comitato per la valutazione dei rischi aveva rilevato carenze nella valutazione del rischio derivante dal DEHP (v. punti 98 e 99 supra).

134    Nella misura in cui essi si basano, in sostanza, sulla premessa secondo cui l’esistenza di incertezze quanto al controllo dei rischi derivanti dall’uso del DEHP costituiva un ostacolo, in quanto tale, all’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, gli argomenti di cui ai punti da 94 a 99 supra sono inconferenti.

135    Inoltre, si deve rilevare che, come ha affermato la Commissione senza essere contraddetta su tale punto in modo circostanziato dalla ricorrente, la relazione sulla sicurezza chimica conteneva informazioni sul monitoraggio biologico effettuato in due Stati membri e su misurazioni dell’aria, corrispondenti a studi sull’esposizione dei lavoratori nel settore del PVC che utilizza PVC vergine e DEHP, invece che PVC riciclato. Questi studi includevano i dati relativi ai lavoratori di due Stati membri, derivanti da informazioni sul monitoraggio biologico, nonché dati provenienti da Germania, Francia, Paesi Bassi e Finlandia relativi al controllo dell’inquinamento atmosferico. Le società cui si riferiscono i dati sono attive nella formulazione e trasformazione del PVC. Anche se le informazioni fornite non riguardano specificatamente l’uso del PVC riciclato contenente DEHP, esse si riferiscono ad attività di uso del PVC vergine con aggiunta di DEHP vergine e all’ulteriore trasformazione di tale sostanza. Inoltre, le richiedenti l’autorizzazione avevano modellizzato le esposizioni dei lavoratori per il trasferimento del PVC morbido riciclato da piccoli o grandi sacchi, il che costituisce un’attività specifica all’uso del PVC riciclato che non era stata oggetto delle misurazioni derivanti dagli studi sul PVC vergine.

136    Orbene, come giustamente rilevato dalla Commissione, il fatto che il comitato per la valutazione dei rischi aveva concluso che vi erano incertezze nella valutazione dell’esposizione dei lavoratori, e che le informazioni fornite non erano rappresentative di tutti gli usi contemplati dalla domanda di autorizzazione, non significa che non era stata presentata alcuna informazione sull’esposizione dei lavoratori né che non era possibile trarne alcuna conclusione.

137    La ricorrente non ha contestato in modo circostanziato tale constatazione della Commissione. Al di là del fatto di contestare in generale la relazione sulla sicurezza chimica, essa non dimostra che non si poteva trarre alcuna conclusione utile da tale relazione.

138    In mancanza di una contestazione siffatta, l’argomento della ricorrente volto a censurare la Commissione per aver omesso di adottare, a seguito di un esame approfondito dei vari elementi di prova, una posizione motivata in merito alla relazione sulla sicurezza chimica non è sufficiente a dimostrare una violazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. Esso non può quindi essere accolto. Lo stesso vale per gli altri argomenti menzionati ai punti da 97 a 99 supra.

139    In secondo luogo, l’argomento relativo alla fissazione di un «breve periodo di revisione», che costituirebbe, secondo la ricorrente, un tentativo da parte della Commissione di porre rimedio alle carenze riscontrate nella relazione sulla sicurezza chimica (v. punti 100 e 101 supra), può suffragare la violazione dell’articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, di tale regolamento. Al fine di verificarne la fondatezza, va osservato quanto segue.

140    A norma dell’articolo 60, paragrafo 8, prima frase, del regolamento n. 1907/2006, le autorizzazioni formano oggetto di una «revisione di durata limitata, senza pregiudizio di eventuali decisioni su un futuro periodo di revisione». Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento n. 1907/2006, «il periodo di revisione di durata limitata» deve essere specificato nell’autorizzazione. Infine, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1907/2006, le autorizzazioni rilasciate a norma di tale articolo 60 sono considerate valide «fintantoché la Commissione non decide di modificare l’autorizzazione o di revocarla nel contesto di una revisione, purché il titolare dell’autorizzazione inoltri una relazione di revisione almeno diciotto mesi prima dello scadere del periodo di revisione di durata limitata».

141    A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che, come risulta, ad esempio, dalle versioni inglese e tedesca del regolamento n. 1907/2006, nonché dal contesto di tali disposizioni, i termini «réexamen» e «révision» (nella versione italiana, in entrambi i casi: «revisione»), utilizzati nella versione francese delle tre disposizioni citate al punto 140 supra, sono sinonimi.

142    Inoltre, è opportuno sottolineare che, in linea di principio, indipendentemente dal loro contenuto, le condizioni imposte a norma dell’articolo 60, paragrafo 8, e paragrafo 9, lettere d) ed e), del regolamento n. 1907/2006 non possono, certo, tentare di sanare eventuali carenze di una domanda di autorizzazione o dell’analisi delle alternative presentate da un richiedente l’autorizzazione o ancora eventuali carenze dell’esame, da parte della Commissione, delle condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

143    In altre parole, la possibilità di corredare un’autorizzazione di talune condizioni, come quelle di cui all’articolo 60, paragrafo 8, e paragrafo 9, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, non può essere interpretata nel senso che la Commissione sia legittimata a lasciare aperta la questione di stabilire se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1907/2006 e a reagire a tale situazione corredando l’autorizzazione di condizioni volte a rimediare ad eventuali carenze o lacune nella valutazione ad essa incombente ai sensi di quest’ultima disposizione.

144    Infatti, nell’ambito dell’esame delle condizioni previste dall’articolo 60 del regolamento n. 1907/2006, la Commissione deve stabilire se tutti i fatti pertinenti e le valutazioni tecniche ed economiche correlate consentano di concludere che le condizioni stabilite da tale norma siano effettivamente soddisfatte. Se questo non è il caso, la Commissione non è legittimata a concedere un’autorizzazione, anche se condizionata.

145    Tuttavia, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dalla ricorrente, non si può ritenere che il periodo di revisione specificato nella decisione di autorizzazione sia servito come strumento per compensare, nell’ambito di un «potere sanante» riconosciuto alla Commissione, le carenze riscontrate nella relazione sulla sicurezza chimica presentata dalle richiedenti l’autorizzazione.

146    Infatti, quando la Commissione ha fissato un periodo di revisione, nel caso di specie uno breve, non vi era necessità di porre rimedio alle carenze individuate dal comitato per la valutazione dei rischi.

147    Da un lato, l’unica conseguenza delle incertezze legate alla relazione sulla sicurezza chimica è stata che la base giuridica per la decisione di autorizzazione non è stata quella che figura all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, bensì quella di cui all’articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento. Non è stato quindi necessario ovviare a carenze che inficiano la relazione sulla sicurezza chimica per quanto riguarda l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

148    Dall’altro lato, si deve ricordare che, nell’ambito della sua analisi qualitativa, comprendente le incertezze rilevate dal comitato per la valutazione dei rischi, il comitato per l’analisi socioeconomica aveva dichiarato che, a suo parere, l’autorizzazione poteva essere concessa nel caso di specie, il che indica che le incertezze legate alla relazione sulla sicurezza chimica erano infine state risolte.

149    Orbene, la ricorrente non può invocare isolatamente le carenze del rapporto di sicurezza, senza contestare con elementi a sostegno la valutazione del comitato per l’analisi socioeconomica.

150    Con gli argomenti dedotti nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente non ha dimostrato che le carenze riscontrate nella relazione sulla sicurezza chimica abbiano influenzato l’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, e non vi sono motivi per ritenere che la Commissione abbia cercato di porvi rimedio stabilendo un periodo di revisione. Non può dunque ravvisarsi alcuna violazione dell’articolo 60, paragrafo 8, e paragrafo 9, lettera e), del regolamento n. 1907/2006.

151    Alla luce di quanto sopra, la seconda parte del motivo è infondata e va respinta.

–       Sulla terza parte, vertente su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione in connessione con talune carenze nella valutazione delle alternative adeguate

152    Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «alternative» di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento n. 1907/2006 e, di conseguenza, un «manifesto errore di valutazione della conformità della domanda di autorizzazione con l’articolo 60, paragrafo 7, del medesimo regolamento». Questi errori priverebbero le conclusioni espresse dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno «di ogni plausibilità».

153    Infatti, alla luce del tenore letterale del considerando 74 del regolamento n. 1907/2006 e in considerazione del ruolo che svolge la valutazione delle alternative, nonché del senso comune del termine «alternativa», si dovrebbe constatare che la domanda di autorizzazione deve comprendere un’analisi delle sostanze o delle tecnologie che possono essere utilizzate in sostituzione della sostanza estremamente problematica «nel processo [...] o l’uso» per il quale o per i quali viene richiesta l’autorizzazione. Secondo la ricorrente, in realtà, l’analisi delle soluzioni «alternative» è intesa a consentire di valutare se un’altra sostanza o un’altra tecnologia possa sostituire la sostanza estremamente problematica «nel processo previsto». Inoltre, le alternative dovrebbero essere valutate sulla base della funzione per la quale è richiesta l’autorizzazione. In particolare, una soluzione alternativa dovrebbe essere intesa in relazione alla funzione della sostanza «nel processo» e anche a confronto con una sostanza o una tecnologia che sia meno pericolosa.

154    Nel caso di specie, l’analisi delle alternative proposte nella domanda di autorizzazione sarebbe stata carente. Poiché tale domanda non avrebbe specificato la funzione del DEHP, essa non avrebbe fatto menzione di alternative atte a sostituire tale sostanza nella sua funzione.

155    È vero che la Commissione avrebbe affermato, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, che il DEHP aveva la funzione di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC». Inoltre, la Commissione avrebbe dichiarato nella decisione sulla richiesta di riesame interno che la domanda di autorizzazione conteneva in realtà una valutazione delle alternative «dal punto di vista delle richiedenti [l’autorizzazione]», in particolare la soluzione che consiste ad utilizzare il PVC vergine.

156    Tuttavia, il fatto di considerare che l’uso di PVC vergine può essere qualificato come una soluzione «alternativa», allorché la produzione di PVC vergine utilizza anche una sostanza estremamente problematica, costituirebbe un «manifesto» errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «alternativa».

157    In ogni caso, la ricorrente sottolinea che, se, come rilevato dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno, la funzione del DEHP era quella di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC» e se siffatta funzione era veramente compatibile con il regolamento n. 1907/2006, tale istituzione avrebbe dovuto esaminare la disponibilità di alternative atte a ridurre la quantità di DEHP utilizzato per la produzione di articoli in PVC. Tale esame avrebbe dovuto prendere in considerazione una più ampia serie di alternative di sostituzione del DEHP nel processo di produzione di articoli in PVC, segnatamente, ad esempio, l’uso di plastificanti che non sono sostanze estremamente problematiche.

158    Invece, nel caso di specie, l’analisi delle alternative allegata alla domanda di autorizzazione non corrisponderebbe affatto alla «funzione» del DEHP considerata dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno. Invece di indicare una soluzione atta a «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC», la domanda di autorizzazione avrebbe fornito informazioni a proposito di altri tre processi per il riciclaggio del PVC, cioè una soluzione consistente nel separare e nell’eliminare dal processo di riciclaggio i rifiuti da consumo che contengono quantità di DEHP che eccedono una determinata concentrazione (0,3% peso su peso), una soluzione consistente nell’eliminare il DEHP dai rifiuti di PVC e una soluzione che comporta l’uso di un altro tipo di rifiuti di PVC industriale.

159    La Commissione contesta tale argomento.

160    In via preliminare, si deve ricordare che, come è stato rilevato ai precedenti punti da 104 a 106, l’articolo 60, paragrafo 7, e l’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 riguardano la questione se i documenti di cui trattasi sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione. Tali disposizioni si riferiscono ad aspetti formali della procedura di autorizzazione.

161    Nel caso di specie, è pacifico che la domanda di autorizzazione era accompagnata da una presentazione di alternative. Nei limiti in cui è inoltre necessario che i documenti che i richiedenti l’autorizzazione devono presentare per conformarsi all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 siano verificabili, occorre rilevare che la ricorrente non ha dimostrato in modo specifico e circostanziato che i documenti forniti dalle richiedenti l’autorizzazione non corrispondevano a tale criterio (v. punto 111 supra).

162    Ad un più attento esame, gli argomenti della ricorrente diretti a far valere carenze riguardanti le alternative sono attinenti alla fondatezza della decisione sulla richiesta di riesame interno. Tali argomenti sono, di conseguenza, inconferenti nella misura in cui essi sono stati addotti al fine di dimostrare errori di diritto o errori di valutazione per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 7, e dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

163    È vero che, per le stesse ragioni esposte ai punti da 122 a 124 supra, tali argomenti possono essere intesi come argomenti a sostegno del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006 a causa di un’erronea valutazione, da parte della Commissione, delle alternative.

164    Infatti, nell’ambito del terzo motivo dedotto nel ricorso, la ricorrente invoca precisamente una violazione dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006, sollevando argomenti attinenti ad un’asserita erronea valutazione delle alternative. Sia la presente parte del primo motivo, sia il terzo motivo riguardano, in sostanza, un presunto errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «alternative». Inoltre, gli argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito della presente parte del primo motivo del ricorso e quelli sollevati nel contesto della prima censura del terzo motivo si sovrappongono in parte.

165    A tale riguardo, si deve rilevare che, con la prima censura del terzo motivo, la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda l’analisi delle alternative in relazione ai seguenti due elementi. Da un lato, la Commissione si sarebbe concentrata, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, come avrebbero anche fatto le richiedenti l’autorizzazione nella domanda di autorizzazione, su un «quadro di riferimento» errato, vale a dire «la sostituzione di un flusso di rifiuti, invece che la sostituzione della [sostanza estremamente problematica] nel processo (la produzione di articoli in PVC)». Dall’altro lato, la Commissione avrebbe ribadito che la funzione del DEHP era di ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC (v. infra, punto 226). Orbene, la questione connessa al «quadro di riferimento» errato e la questione se l’analisi delle alternative debba incentrarsi su una sostanza estremamente problematica «in un processo», come indicato dalla ricorrente nell’ambito della presente parte del primo motivo, si sovrappongono. Si sovrappongono anche la censura relativa all’esistenza di errori che vizierebbero l’esame delle alternative a causa dell’errata interpretazione della funzione del DEHP (cfr. punto 233 qui di seguito), da un lato, e le accuse della ricorrente contenute nella sua argomentazione riportata ai punti da 155 a 158 supra, dall’altro.

166    Inoltre, le condizioni che consentono al Tribunale di interpretare gli argomenti per attribuire loro un effetto utile (v. punti da 122 a 124 supra) sono soddisfatte. In particolare, occorre segnatamente evidenziare che le spiegazioni fornite dalla ricorrente all’udienza in merito all’utilità dei suoi argomenti in riferimento all’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006 – diversamente dalla loro utilità alla luce dell’articolo 60, paragrafo 7, e dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 – comprendevano anche gli argomenti invocati a sostegno di questa parte del primo motivo. Infine, anche la Commissione è stata sentita in proposito.

167    In tali circostanze, occorre esaminare gli argomenti di cui ai punti da 152 a 158 supra a complemento degli argomenti addotti nell’ambito del terzo motivo.

–       Sulla quarta parte, attinente ad un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 7, e dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006

168    A sostegno della quarta parte del primo motivo, la ricorrente evidenzia che il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA aveva chiesto alle richiedenti l’autorizzazione complementi di informazione in un momento in cui, a giudizio di tale comitato, la domanda di autorizzazione era già conforme alle prescrizioni dell’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006. Tuttavia, procedendo in tal modo, tale comitato avrebbe commesso un «manifesto» errore di diritto, vale a dire la violazione della procedura prevista dall’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006. Nella misura in cui la Commissione, nella sua decisione sulla richiesta di riesame interno, avrebbe approvato questo approccio, tale decisione sarebbe, anch’essa, viziata da un «manifesto» errore di diritto. Infine, la Commissione stessa avrebbe violato non solo l’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, ma anche l’articolo 60, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

169    Secondo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, quando una domanda è stata dichiarata conforme alle disposizioni dell’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006, solo il comitato per l’analisi socioeconomica può richiedere ulteriori informazioni e unicamente sulle soluzioni alternative. Al contrario, risulterebbe da tale disposizione che il comitato per la valutazione dei rischi non ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni in merito a una domanda che è già stata giudicata conforme ai requisiti di cui all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006.

170    La Commissione contesta tale argomento.

171    In via preliminare, occorre rilevare che, come emerge dalla prima frase dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, le domande che il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica possono rivolgere al richiedente l’autorizzazione in base a tale disposizione riguardano la questione se la domanda di autorizzazione comprende tutte le informazioni pertinenti di cui all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006, delle quali tali comitati devono poter disporre per svolgere i loro compiti relativi all’elaborazione dei pareri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1907/2006, tali comitati, se del caso, e dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006. Risulta quindi dalle prime due frasi dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 che la domanda congiunta di tali comitati deve riguardare la questione se la domanda di autorizzazione sia conforme all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006 da un punto di vista formale, vale a dire se sia corredata da tutti i documenti e dalle informazioni previste in quest’ultima disposizione. Inoltre, la domanda congiunta di detti comitati può essere volta a ottenere dal richiedente l’autorizzazione una documentazione verificabile.

172    Oltre alla competenza conferita dall’articolo 64, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1907/2006, il comitato per l’analisi socioeconomica, sulla base dell’articolo 64, paragrafo 3, terza frase, di tale regolamento, se lo ritiene necessario, può chiedere al richiedente l’autorizzazione o a terzi di inoltrare, entro un determinato termine, informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative.

173    A differenza della domanda di cui all’articolo 64, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1907/2006, la domanda di cui all’articolo 64, paragrafo 3, terza frase, del medesimo regolamento non riguarda la questione se le informazioni di cui all’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006, come presentate dal richiedente l’autorizzazione, siano complete o verificabili. La domanda di cui all’articolo 64, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 1907/2006 non riguarda dunque un aspetto formale della domanda di autorizzazione interessata. Invece, essa mira a ottenere le informazioni supplementari necessarie per le valutazioni di merito del comitato per l’analisi socioeconomica sulla sostanza di cui trattasi e sulla valutazione delle alternative. Una domanda simile può essere utile nel contesto dell’elaborazione, da parte del comitato per l’analisi socioeconomica, del parere contenente gli elementi di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006. In particolare, nel caso in cui, ad esempio, l’analisi delle alternative presentata dal richiedente l’autorizzazione presenti lacune o carenze alle quali quest’ultimo può porre rimedio, una domanda formulata ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 1907/2006 può permettere di evitare che il comitato per l’analisi socioeconomica sia costretto, nell’ipotesi in cui il richiedente l’autorizzazione avesse inteso presentare le osservazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 5, primo comma, ad attendere che quest’ultimo le abbia presentate, a norma dell’articolo 64, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, del medesimo regolamento.

174    Nel regolamento n. 1907/2006, non vi è alcuna disposizione analoga che consenta al comitato per la valutazione dei rischi di porre quesiti supplementari al richiedente l’autorizzazione per ottenere gli elementi necessari ad una valutazione sostanziale dei dati che devono essere inclusi nel suo parere, come indicato dall’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006.

175    Tuttavia, al momento di elaborare il parere del comitato per la valutazione dei rischi, può anche rivelarsi necessario chiedere al richiedente l’autorizzazione ulteriori informazioni per colmare eventuali carenze o lacune rilevate in una relazione sulla sicurezza chimica relativa ad una data sostanza. Il comitato per la valutazione dei rischi deve essere in grado di porre domande al richiedente l’autorizzazione, perlomeno al fine di accelerare la procedura di elaborazione del suo parere e per evitare di dover aspettare che il richiedente l’autorizzazione presenti osservazioni, ai sensi del terzo comma dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006.

176    Come parte del suo dovere di sollecitudine e ai fini di una sana gestione del caso di cui è investito, il comitato per la valutazione dei rischi può, in qualsiasi momento, comunicare al richiedente l’autorizzazione l’esistenza di lacune contenute nella relazione sulla sicurezza chimica relativa ad una sostanza. Inoltre, tale comitato può decidere di dare al richiedente anche la possibilità di fornire tutte le informazioni necessarie per integrare o precisare ulteriormente le valutazioni che esso dovrà effettuare nell’esercizio dei suoi compiti di valutazione dei rischi della sostanza in questione, e ciò anche qualora questa facoltà non sia espressamente prevista dal regolamento n. 1907/2006.

177    Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene mediante tutti i suoi argomenti menzionati ai punti 168 e 169 supra, non si può concludere che il comitato per la valutazione dei rischi abbia violato l’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, rivolgendo quesiti supplementari sul merito della domanda di autorizzazione, poiché esso aveva concluso che quest’ultima domanda era in linea con le disposizioni dell’articolo 62 del medesimo regolamento.

178    Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in errori di diritto nell’adottare la decisione sulla richiesta di riesame interno, di modo che la quarta parte del primo motivo non può che essere respinta. Pertanto, va respinto il primo motivo nel suo complesso.

 Sul secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione che inficiano la valutazione socioeconomica prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006

179    Il secondo motivo invocato dalla ricorrente è volto a dimostrare l’esistenza di errori manifesti di valutazione che inficiano la valutazione socioeconomica, come prevista all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, sulla quale la Commissione si è basata per concedere l’autorizzazione, e successivamente per respingere la richiesta di riesame interno. Tale motivo si articola in tre parti.

–       Sulla prima parte, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione che inficiano il quadro di riferimento della valutazione socioeconomica

180    La ricorrente ritiene che la decisione di autorizzazione aveva come «quadro di riferimento» l’uso del DEHP, come era stato menzionato dalle richiedenti l’autorizzazione nella domanda di autorizzazione.

181    Nel caso di specie, l’asserito errore di diritto che vizia tale «quadro di riferimento», ossia l’errore che risulterebbe dall’interpretazione effettuata dalle richiedenti l’autorizzazione della nozione di «uso», di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, sollevata nell’ambito della prima parte del primo motivo, vizierebbe anche la valutazione, operata dalla Commissione, dei presunti vantaggi derivanti dall’«uso» oggetto della domanda di autorizzazione. Come essa avrebbe spiegato nella richiesta di riesame interno, nessun vantaggio socioeconomico potrebbe derivare dall’«uso» di una sostanza estremamente problematica che non soddisfa alcuna funzione. In risposta a tale argomento, la Commissione avrebbe reiterato nella decisione sulla richiesta di riesame interno che la funzione pertinente del DEHP era di «ridu[rre]la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC morbido». Orbene, secondo la ricorrente, il fatto di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC morbido» non è una «funzione» conforme ai requisiti del regolamento n. 1907/2006.

182    Inoltre, utilizzando il «stessi elementi» per descrivere l’ «uso» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, da un lato, e per definire il «vantaggio» socioeconomico di cui all’articolo 60, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, dall’altro lato, la Commissione avrebbe anche commesso un errore di diritto nella sua interpretazione della nozione di «vantaggio».

183    La Commissione contesta tale argomento.

184    In via preliminare, occorre rilevare che tutti gli argomenti della ricorrente invocati a sostegno della prima parte del suo secondo motivo si basano sulla premessa, esposta dalla ricorrente nell’ambito della prima parte del primo motivo, secondo cui il modo in cui la Commissione ha interpretato la nozione di «uso», prevista in particolare nell’articolo 3, punto 24, nell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 60 del regolamento n. 1907/2006, costituirebbe un errore di diritto.

185    Tuttavia, come si è rilevato ai punti da 63 a 91 supra, tale istituzione non ha commesso alcun errore di diritto a tale riguardo.

186    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo agli «stessi elementi» di cui la Commissione si è asseritamente servita per descrivere l’uso in questione nel caso di specie e i vantaggi socioeconomici (v. punto 182 supra), si deve distinguere quanto segue.

187    Nei limiti in cui, con tale argomento, la ricorrente intende ribadire la sua tesi fondata sul presupposto secondo cui il modo in cui la Commissione ha interpretato la nozione di «uso» avrebbe portato ad un errore di diritto per quanto riguarda la nozione di «vantaggio», tale argomento deve essere respinto, senza che sia necessario fornire una definizione della nozione di «vantaggio». Infatti, come rilevato al punto 185 supra, tale istituzione non ha commesso alcun errore di diritto a tale riguardo.

188    Se invece, la censura relativa agli «stessi elementi» di cui la Commissione si è asseritamente servita per descrivere l’uso in questione nel caso di specie e i vantaggi socioeconomici (v. punto 182 supra) dev’essere intesa come un argomento supplementare, si deve constatare che la ricorrente non precisa debitamente in cosa consisterebbero tali «stessi elementi».

189    In tali circostanze, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla seconda parte, vertente su un errore manifesto di valutazione che inficia la valutazione dell’equilibrio tra rischi e vantaggi

190    Secondo la ricorrente, l’esistenza di un manifesto errore di valutazione riguardo all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, che inficia la decisione sulla richiesta di riesame interno sarebbe stabilita in base ai seguenti elementi.

191    Anzitutto, tenuto conto del fatto che, secondo il comitato per la valutazione dei rischi, il rischio per la salute dei lavoratori non poteva essere quantificato, né il comitato per l’analisi socioeconomica né, di conseguenza, la Commissione, avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per decidere in merito alla valutazione socioeconomica. In assenza di una quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori, il sotteso bilanciamento dei rischi e dei vantaggi di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 non avrebbe potuto essere effettuato in modo corretto. Pertanto, l’argomento della Commissione, espresso nella decisione sulla richiesta di riesame interno, secondo cui, da un lato, in sostanza, era opportuno seguire l’approccio adottato dal comitato per l’analisi socioeconomica, il quale aveva, dal canto suo, «concluso, sulla base di un’analisi qualitativa delle informazioni disponibili, che i vantaggi del proseguimento dell’uso prevalevano sui rischi» e, dall’altro, la valutazione socioeconomica sarebbe pertanto stata soddisfacente, sarebbe assurdo. È vero che l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 non specificherebbe se il rischio debba essere quantificato. Tuttavia, in base ai punti da 6.1 a 6.5 dell’allegato I del regolamento n. 1907/2006, la relazione sulla sicurezza chimica richiederebbe una quantificazione del rischio per la salute umana, a meno che non sia possibile determinare un livello derivato senza effetto («Derived no‑effect level», in prosieguo: il «DNEL») e una concentrazione prevedibile priva di effetti («Predicted no effect concentration», in prosieguo: la «PNEC»). Orbene, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione considererebbe che il DEHP è una «sostanza soglia», ossia che un DNEL e una PNEC potevano essere determinati.

192    Nella stessa ottica, la ricorrente fa riferimento al fatto che il comitato per la valutazione dei rischi non poteva quantificare il rischio non perché ritenesse che ciò fosse impossibile in base alle attuali conoscenze scientifiche, ad esempio, perché non era possibile determinare un DNEL, ma perché le informazioni sugli scenari di esposizione dei lavoratori erano insufficienti. Tuttavia, «una situazione simile sarebbe contraria al principio di base dell’autorizzazione», che imporrebbe che il richiedente dimostri che il rischio connesso all’uso della sostanza è adeguatamente controllato, in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, o, se non può dimostrare un controllo adeguato, che il richiedente l’autorizzazione sia in grado di dimostrare che i vantaggi di un proseguimento dell’uso della sostanza prevalgono sui rischi, come previsto all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. Nel caso di specie, comunque, le richiedenti l’autorizzazione non avrebbero fornito tutti i dati necessari per effettuare la valutazione.

193    In risposta alla Commissione, la ricorrente sostiene di aver esposto tali argomenti per la prima volta non nell’ambito del presente ricorso, ma nella richiesta di riesame interno. Infatti, le conclusioni del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica, che segnalerebbero le carenze consistenti nella mancanza di un’analisi socioeconomica completa e nella mancanza di una valutazione dell’incidenza sulla salute umana, sarebbero state menzionate espressamente nella sua richiesta di riesame interno.

194    La Commissione contesta tale argomento.

195    In via preliminare, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’argomento diretto a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione nell’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, in quanto tale istituzione, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, avrebbe convalidato l’approccio seguito dal comitato per l’analisi socioeconomica, il quale, dal canto suo, aveva «concluso, sulla base di un’analisi qualitativa delle informazioni disponibili, che i vantaggi del proseguimento dell’uso prevalevano sui rischi», non è stato sollevato in quanto tale nella richiesta di riesame interno.

196    Infatti, gli argomenti dedotti dalla ricorrente relativi ai vantaggi e al loro bilanciamento con i rischi presentati dal DEHP per la salute umana, quali invocati ai punti da 93 a 100 della richiesta di riesame interno, riguardavano certamente alcuni aspetti connessi a tale problematica. Questi elementi sono stati sintetizzati dalla ricorrente al punto 99 della richiesta di riesame interno. Secondo tale punto, «[g]lobalmente le richiedenti l’autorizzazione non erano riuscite a dimostrare che i vantaggi socioeconomici del proseguimento dell’uso del DEHP prevalevano sui rischi, ai sensi dell’articolo 60[, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006], in quanto 1) la sostanza non svolge[va] alcuna funzione; 2) le richiedenti l’autorizzazione avevano erroneamente dichiarato che l’uso del DEHP non comportava rischi e 3) l’analisi socioeconomica era incentrata essenzialmente sull’impatto che poteva avere un rifiuto dell’autorizzazione».

197    Per contro, non è affatto menzionato nella richiesta di riesame interno l’argomento relativo alla questione di quale incidenza abbia avuto o abbia potuto avere l’assenza di quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori, come rilevato dal comitato per la valutazione dei rischi nel suo parere elaborato a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento n. 1907/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento, sul bilanciamento tra i rischi e i vantaggi socioeconomici dell’uso del DEHP.

198    A questo riguardo, e per completezza, va osservato che il passaggio della decisione sulla richiesta di riesame interno, citato dalla ricorrente per dimostrare che la Commissione avrebbe effettivamente trattato il suo argomento in merito all’impatto della mancanza di una quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori sul bilanciamento tra i rischi e i vantaggi socioeconomici, cioè il passaggio in cui il comitato per l’analisi socioeconomica avrebbe «concluso, sulla base di un’analisi qualitativa delle informazioni disponibili, che i vantaggi del proseguimento dell’uso prevalevano sui rischi» è troncato e avulso dal suo contesto.

199    Infatti, in tale passaggio della decisione sulla richiesta di riesame interno, la Commissione non ha risposto all’argomento relativo all’insufficienza della relazione sulla sicurezza chimica riguardante il DEHP a causa dell’assenza di quantificazione dei rischi per la salute dei lavoratori esposti a tale sostanza. In effetti, con la frase citata al precedente punto 193, la Commissione ha risposto all’argomento sollevato dalla ricorrente ai punti 95 e 99 della richiesta di riesame interno, secondo cui l’analisi socioeconomica presentata dalle richiedenti l’autorizzazione non era riuscita a dimostrare che i vantaggi socioeconomici del DEHP erano superiori ai rischi rappresentati da tale sostanza, dal momento che tale analisi si basava sull’erronea premessa che tale sostanza non presentasse alcun rischio.

200    In tali circostanze, si deve constatare che l’argomento della ricorrente esposto nei punti da 190 a 192 supra non era incluso nella richiesta di riesame interno. Per gli stessi motivi richiamati ai punti da 55 a 58 supra, esso dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile.

201    Inoltre, e in ogni caso, nel merito, tale argomento è infondato.

202    Infatti, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il bilanciamento tra i vantaggi socioeconomici e i rischi che comporta l’uso del DEHP per la salute umana, come operato dalla Commissione nella decisione sulla richiesta di riesame interno, sarebbe carente per il fatto che uno degli elementi, vale a dire il rischio legato all’uso del DEHP per i lavoratori, non avrebbe potuto essere «quantificato», mentre la Commissione, che peraltro non ha disconosciuto tale aspetto, sottolinea di aver adottato il parere del comitato per l’analisi socioeconomica, il quale aveva effettuato un’analisi «qualitativa» in proposito.

203    A tale osservazione si deve rispondere che il bilanciamento tra i vantaggi socioeconomici e i rischi che comporta l’uso del DEHP per la salute umana non dovrebbe limitarsi a prendere in considerazione elementi quantitativi. Inoltre, quando non vi sono elementi a sufficienza per «quantificare» un rischio, resta il fatto che quest’ultimo può essere valutato anche con elementi qualitativi.

204    Risulta da quanto precede che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata.

–       Sulla terza parte, relativa ad un manifesto errore di valutazione dovuto alla mancata considerazione di informazioni nel contesto della valutazione socioeconomica

205    Secondo la ricorrente, poiché nell’applicare l’articolo 60, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, la Commissione non avrebbe preso in considerazione le informazioni relative alle proprietà del DEHP in quanto interferente endocrino, tale istituzione ha commesso un «errore manifesto di diritto e di valutazione».

206    Infatti, l’espressione «informazioni disponibili» presente in tale norma dovrebbe essere intesa nel senso che si riferisce a tutte le informazioni che erano effettivamente a disposizione della Commissione al momento della valutazione della domanda di autorizzazione. Poiché il DEHP era stato identificato nel dicembre 2014 dall’ECHA come sostanza estremamente problematica ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino (v. punto 7 supra), la Commissione avrebbe, nel caso di specie, dovuto prendere in considerazione le informazioni relative alle proprietà di tale sostanza quale interferente endocrino alla luce dell’articolo 60, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006. In ogni caso, il tenore letterale di tale norma non specificherebbe che solo le informazioni che sono «disponibili ai richiedenti» possono essere esaminate.

207    Secondo la ricorrente, certamente, la Commissione ha tentato di giustificare tale ultimo approccio affermando, al punto 3.2 della decisione sulla richiesta di riesame interno, che, «[n]on ci si poteva aspettare che [le richiedenti l’autorizzazione] anticipassero l’identificazione di un’ulteriore proprietà pericolosa del DEHP al momento in cui [esse] hanno preparato la domanda di autorizzazione, nel periodo 2012-2013, [dal momento che] tale proprietà è stata identificata solo [nel dicembre 2014, vale a dire] 15 mesi dopo». Tuttavia, la formulazione dell’articolo 60, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006 non conterrebbe alcuna disposizione che specifichi che possono essere esaminate solo le informazioni a disposizione dei richiedenti. Di fatto, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, l’obbligo di valutazione della Commissione non sarebbero soggetto ad alcuna limitazione per quanto riguarda il tipo di pericolo per la salute umana e per l’ambiente da esaminare e non sarebbe soggetto alla restrizione secondo cui solo gli elementi di prova forniti dai richiedenti l’autorizzazione devono essere presi in considerazione.

208    Nel caso di specie, andrebbe considerato che i testi pertinenti per la valutazione socioeconomica sono l’articolo 62, paragrafo 5, lettera a), e l’allegato XVI del regolamento n. 1907/2006. Orbene, questo allegato non sarebbe limitato ai «vantaggi per la salute umana e l’ambiente» di un diniego di autorizzazione sulla base dei rischi elencati nell’allegato XIV del medesimo regolamento. Pertanto, si sarebbe dovuto concludere che le informazioni sulle proprietà pericolose che non figurano nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 devono essere prese in considerazione già nella fase di elaborazione della valutazione socioeconomica operata conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

209    L’argomento della Commissione, presentato nel suo controricorso, secondo il quale il fatto di esigere che i richiedenti l’autorizzazione forniscano informazioni sul rischio connesso con le proprietà estremamente problematiche che non erano state individuate al momento della presentazione della domanda di autorizzazione disconoscerebbe totalmente il principio della certezza del diritto, non potrebbe, secondo la ricorrente, essere convincente. Tale tesi sarebbe infatti contraddetta dalla giurisprudenza in tema di legittimo affidamento, che affermerebbe che gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nel mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata a discrezione delle istituzioni dell’Unione. I richiedenti l’autorizzazione non potrebbero quindi legittimamente attendersi che le sostanze che essi utilizzano o producono non destino «preoccupazioni molto serie» in aggiunta a quelle che già hanno giustificato la loro inclusione nell’elenco di cui all’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006.

210    La Commissione contesta tale argomento.

211    In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, la decisione di autorizzazione è adottata dalla Commissione dopo aver preso in considerazione le «informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l’ambiente».

212    Invece, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente (v. punti 205 e 206 supra), l’articolo 60, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, né esplicitamente né implicitamente fa riferimento alle proprietà intrinseche della sostanza estremamente problematica in questione.

213    La stessa conclusione può essere tratta non soltanto dalla lettera di tale disposizione ma anche dal contesto in cui è collocata. Infatti, nel contesto dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, le proprietà intrinseche delle sostanze estremamente problematiche sono menzionate implicitamente alla prima frase e alla seconda frase, lettera a), di tale disposizione.

214    Pertanto, il fatto che la Commissione non ha tenuto conto delle proprietà intrinseche del DEHP come interferente endocrino potrebbe tutt’al più costituire una violazione dell’articolo 60, paragrafo 4, prima e seconda frase, lettera a), del regolamento n. 1907/2006.

215    Invece, non si può riscontrare alcuna violazione dell’articolo 60, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006.

216    Inoltre, in subordine, si deve rilevare che, nel contesto della risposta da fornire alla questione se sia dimostrato che i vantaggi socioeconomici sono prevalenti sui rischi che l’uso della sostanza [estremamente problematica] comporta per la salute umana o per l’ambiente, come i rischi espressamente menzionati all’articolo 60, paragrafo 4, prima frase, del regolamento n. 1907/2006, e, implicitamente, all’articolo 60, paragrafo 4, seconda frase, lettera a), di detto regolamento, la Commissione deve certamente esaminare d’ufficio tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell’adozione della decisione di autorizzazione, senza che la valutazione dei rischi sia limitata all’esame delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. In effetti, il ruolo della Commissione in una valutazione dei rischi non è quello di un arbitro la cui competenza sarebbe limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dal richiedente l’autorizzazione.

217    È vero che non discende direttamente dalla formulazione dell’articolo 60, paragrafo 4, prima frase, del regolamento n. 1907/2006 che la valutazione dei rischi che va effettuata dalla Commissione deve basarsi unicamente sulle informazioni circa le proprietà intrinseche della sostanza in esame, come indicate nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, o se, a tal riguardo, la Commissione è tenuta piuttosto a prendere in considerazione anche le proprietà di una sostanza che non sono incluse in questo allegato, bensì nell’elenco delle sostanze candidate.

218    A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, l’autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l’ambiente che l’uso di una sostanza comporta «a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV [di detto] regolamento» è adeguatamente controllato in conformità all’allegato I, punto 6.4, del medesimo regolamento, come dimostra la relazione sulla sicurezza chimica del richiedente l’autorizzazione.

219    In linea con l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, l’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006 dispone che una domanda di autorizzazione contiene, salvo qualora sia già stata presentata nell’ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell’allegato I di tale regolamento, relativa ai rischi che comporta per la salute umana o per l’ambiente l’uso della o delle sostanze «a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV [del medesimo regolamento]».

220    In tali circostanze, alla luce dell’articolo 60, paragrafo 2, e dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, si deve concludere che solo i dati relativi alle proprietà intrinseche di una sostanza che sono state incluse nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 sono rilevanti per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 60, paragrafo 4, prima frase, del regolamento n. 1907/2006.

221    Per contro, eventuali informazioni sulle proprietà intrinseche di una sostanza che non hanno formato oggetto di inserimento in tale allegato XIV non devono essere prese in considerazione nella valutazione e ciò anche se tali proprietà intrinseche sono già state inserite nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006.

222    In effetti, l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate, da un lato, e l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, dall’altro, costituiscono due diverse fasi della procedura di autorizzazione prevista dal regolamento n. 1907/2006, che sono disciplinate da norme proprie, riguardano obiettivi che si sovrappongono solo in parte e muovono, in una determinata misura, da criteri di valutazione diversi.

223    Inoltre, come risulta dal termine «possono» di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, la mera inclusione di talune proprietà intrinseche di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate non implica necessariamente o automaticamente l’inclusione di tali proprietà nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006. Invece, come emerge dall’articolo 58 del regolamento n. 1907/2006, è anche necessario che sia assunta una decisione in proposito nel rispetto di tutte le condizioni previste da tale ultima disposizione. La decisione di includere una sostanza nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 è adottata dalla Commissione sulla base di una raccomandazione elaborata dall’ECHA, che tiene conto del parere preventivo del suo comitato degli Stati membri e delle osservazioni, in particolare riguardanti gli usi che dovrebbero essere esentati dall’obbligo di autorizzazione in forza dell’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, fornite dalle parti interessate nell’ambito di una consultazione pubblica prevista dall’articolo 58, paragrafo 4, secondo comma, del citato regolamento (sentenza del 25 settembre 2015, VECCO e a./Commissione, T‑360/13, EU:C:2015:695, punto 30).

224    Alla luce di quanto precede, gli argomenti della ricorrente, invocati a sostegno del terzo capo del secondo motivo e menzionati ai punti da 205 a 209 supra devono essere respinti in quanto infondati. Di conseguenza, poiché le tre parti del secondo motivo sono state respinte, occorre respingere il secondo motivo nel suo insieme.

 Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativamente all’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006, per quanto riguarda l’analisi delle alternative

225    Il terzo motivo sollevato dalla ricorrente si articola in due censure dirette a dimostrare l’esistenza di errori di diritto e di errori manifesti di valutazione che inficiano l’applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006 al caso di specie e, più specificamente, alla luce della valutazione da parte della Commissione della fattibilità economica, per le richiedenti l’autorizzazione, delle alternative al DEHP.

226    In primo luogo, l’analisi fornita dalle richiedenti l’autorizzazione si sarebbe concentrata su un «quadro di riferimento» errato, vale a dire la sostituzione di un flusso di rifiuti, contrariamente alla sostituzione del DEHP in un processo industriale, e avrebbe dato luogo ad un’interpretazione errata, da parte delle richiedenti l’autorizzazione, delle nozioni di «uso» e di «alternativa», interpretazione poi ripresa nella decisione di autorizzazione. In risposta a tale argomento sollevato dalla ricorrente nella sua richiesta di riesame interno, la Commissione, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, avrebbe reiterato la sua valutazione sulla funzione del DEHP come sostanza atta a «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC». Tali errori di diritto si sarebbero ripercossi sulla decisione relativa alla richiesta di riesame interno per quanto riguarda l’analisi delle alternative e avrebbero condotto a che tale ultima decisione sia viziata da errore di diritto.

227    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione sulla richiesta di riesame interno ha accolto un’interpretazione della nozione di «valutazione» delle alternative che sarebbe contraria all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006.

228    Anzitutto, la ricorrente sostiene che, poiché le richiedenti avevano fornito un rapido calcolo contenente informazioni riservate sulle spese e poiché il comitato per l’analisi socioeconomica non era riuscito a trovare informazioni adeguate di dominio pubblico, tale comitato non è stato in misura di verificare la «fascia dei prezzi di tali flussi di rifiuti». La Commissione, per parte sua, avrebbe segnalato questo elemento nella decisione sulla richiesta di riesame interno. A tale riguardo, essa avrebbe aggiunto che «siccome la consultazione pubblica non aveva fornito informazioni contraddittorie circa le cifre fornite [dalle richiedenti l’autorizzazione], il comitato per l’analisi socioeconomica ha ritenuto che esse fossero realistiche».

229    Orbene, in tal modo, la Commissione avrebbe considerato, in effetti, che fosse legittimo che il comitato per l’analisi socioeconomica presupponesse l’affidabilità delle informazioni fornite dalle richiedenti l’autorizzazione fintantoché tali informazioni non fossero contraddette direttamente dalle osservazioni presentate dai terzi. Tale approccio violerebbe tuttavia l’obbligo, in capo alla Commissione, di valutare tutti gli aspetti pertinenti delle soluzioni alternative, ivi compresa la loro fattibilità economica, obbligo che le incomberebbe in forza dell’articolo 60, paragrafo 4, e dell’articolo 60, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1907/2006. A tale proposito, si tratterebbe di un errore manifesto per il quale non sussisterebbe una giustificazione plausibile. Infatti, secondo la ricorrente, l’obbligo di valutare «tutti gli aspetti pertinenti» delle alternative, compresa la loro «fattibilità economica», avrebbe senso soltanto se esso costituisse un reale controllo di informazioni verificabili in modo indipendente. Applicare una «norma procedurale» che presuppone la loro affidabilità costituirebbe una scorciatoia diretta ad eludere tale valutazione. Essa non costituirebbe dunque assolutamente una valutazione economica.

230    In secondo luogo, secondo la ricorrente, un approccio consistente nel presupporre come affidabili le informazioni fornite dai richiedenti, a meno che terzi possano dimostrare il contrario, pregiudicherebbe l’efficacia della procedura di autorizzazione, in quanto incoraggerebbe i richiedenti a celare informazioni che sarebbero contrarie ai loro interessi. Inoltre, dato che le informazioni economiche possono essere anche soggette a restrizioni imposte dalla riservatezza commerciale, non sarebbe ragionevole fare affidamento sul fatto che tali informazioni siano scoperte e comunicate da terzi nel corso della procedura di consultazione.

231    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, al punto 5.2 della decisione sulla richiesta di riesame, ha tentato di giustificare tale approccio indicando che «esigere che il comitato [per l’analisi socioeconomica] svolga una ricerca indipendente in relazione a tali dati specifici costituirebbe un onere sproporzionato per la procedura». Tuttavia, tali motivi sarebbero chiaramente errati. In un caso come quello di specie, la «soluzione evidente» sarebbe stata semplicemente di invitare i richiedenti l’autorizzazione a fornire un sufficiente numero di elementi di prova attendibili e verificabili.

232    La Commissione contesta tale argomento.

233    In via preliminare, si deve ricordare che, come è stato rilevato al punto 167 supra, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del terzo capo del primo motivo (v. punti da 152 a 158 supra), vanno considerati come sollevati a sostegno del presente motivo e saranno trattati nell’ambito dell’esame di quest’ultimo. Infatti, nei limiti in cui essi sono volti a dimostrare l’esistenza di un errore di diritto da parte della Commissione nella sua interpretazione della nozione di «alternativa» (v. punti da 153 a 156 supra), tali argomenti, in sostanza, costituiscono un’aggiunta alla prima censura sollevata nell’ambito del presente motivo. Per contro, gli altri argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della terza parte del primo motivo dovrebbero dimostrare l’esistenza di errori manifesti di valutazione (v. punti 157 e 158 supra).

234    In primo luogo, occorre respingere, in via preliminare, in quanto irricevibile l’argomento della ricorrente secondo cui l’analisi delle alternative proposte nella domanda di autorizzazione è stato carente, poiché, a suo parere, tale domanda non specificava la funzione del DEHP (v. punto 154 supra).

235    Infatti, il presente ricorso può riguardare soltanto la legittimità della decisione sulla richiesta di riesame interno e non l’adeguatezza o meno della domanda di autorizzazione. L’orientamento generale del terzo motivo del ricorso dovrebbe pertanto essere quello di dimostrare l’esistenza di eventuali errori commessi dalla Commissione e non di errori commessi dalle richiedenti l’autorizzazione nella domanda di autorizzazione.

236    Al contrario, nella misura in cui esso mira a illustrare l’esistenza di errori nella decisione sulla richiesta di riesame interno, vale a dire nell’ipotesi in cui si debba concludere che tale decisione riprende e convalida gli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, l’argomento di cui al precedente punto 233 deve essere respinto in quanto infondato. Infatti, indipendentemente da ciò che le richiedenti l’autorizzazione abbiano indicato o meno nella domanda di autorizzazione, la Commissione ha espressamente individuato una funzione del DEHP ai fini dell’autorizzazione di cui trattasi nel caso di specie.

237    In secondo luogo, per quanto riguarda il ragionamento della ricorrente addotto per dimostrare che l’analisi delle alternative deve essere una valutazione delle sostanze o delle tecnologie che possono sostituire la sostanza estremamente problematica «in un processo» per il quale è richiesta l’autorizzazione (v. punto 165 supra), si deve rilevare che tale ragionamento è collegato con l’argomentazione addotta nell’ambito del presente motivo, secondo la quale l’analisi fornita dalle richiedenti l’autorizzazione si è concentrata su un «quadro di riferimento» errato, vale a dire «la sostituzione di un flusso di rifiuti, invece che la sostituzione del DEHP in un processo industriale», il che avrebbe dato luogo ad un’interpretazione errata, da parte delle richiedenti l’autorizzazione, delle nozioni di «uso» e di «alternativa» nella domanda di autorizzazione (v. punto 226 supra). Inoltre, tale ragionamento è collegato con l’argomento diretto a far valere che la Commissione avrebbe sostenuto che il DEHP svolge una funzione che sarebbe inammissibile alla luce del regolamento n. 1907/2006, di modo che, in definitiva, l’errata interpretazione delle nozioni di «uso» e di «alternativa» presente sia nella domanda di autorizzazione, sia nella decisione di autorizzazione, si sarebbe ripercossa quale errore di diritto nella decisione sulla richiesta di riesame interno (v. punto 226 supra).

238    Orbene, come rilevato nell’ambito delle valutazioni relative alla prima parte del primo motivo, per le ragioni esposte ai punti da 63 a 91 supra, è possibile parlare di «uso» di una sostanza anche se quest’ultima non è introdotta attivamente «in un processo industriale». La Commissione non ha dunque errato nel ritenere che, nel caso di specie, si trattasse di un «uso» della sostanza in esame, in quanto contenuta «in un preparato». In tale contesto, è senza incorrere in errore di diritto che la Commissione ha considerato che una delle funzioni del DEHP era quella di «ridurre la quantità di plastificanti che deve essere aggiunta per la produzione di articoli in PVC morbido a partire da materiale in PVC morbido riciclato». È sempre senza commettere errori che la Commissione è partita dalla premessa, già indicata nella domanda di autorizzazione, che il DEHP svolge in generale una funzione di plastificante. Queste funzioni, che si attivano al più tardi quando il PVC riciclato contenente tale sostanza è utilizzato (v. punto 71 supra), hanno consentito di concludere che la decisione di autorizzazione poteva essere concessa per un «uso» ai sensi dell’articolo 3, punto 24, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 60 del regolamento n. 1907/2006.

239    In tali circostanze, come la Commissione giustamente rileva, la valutazione delle alternative, nel caso di specie, poteva concentrarsi sul preparato invece che sulla sostanza in esso contenuta. Invece, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’analisi delle alternative non doveva consistere in una valutazione delle sostanze o delle tecnologie che possono sostituire il DEHP «in un processo industriale».

240    Di conseguenza, l’argomento attinente all’analisi delle alternative relative a sostanze o a tecnologie che possono essere sostituite alla sostanza estremamente problematica «in un processo industriale» deve essere respinto, così come le censure relative alla funzione del DEHP identificata dalla Commissione.

241    In terzo luogo, occorre parimenti respingere l’argomento secondo il quale sarebbe errato considerare che l’uso di PVC vergine può essere qualificato come «alternativa», dal momento che la produzione di PVC vergine impiegherebbe parimenti una sostanza estremamente problematica (v. punto 156 supra).

242    Da un lato, risulta, in sostanza, dalla decisione sulla richiesta di riesame interno, che, secondo la Commissione, il fatto di ridurre la quantità di una sostanza estremamente problematica vergine utilizzata come plastificante impiegando una sostanza estremamente problematica riciclata può rappresentare una funzione conforme al regolamento n. 1907/2006. È alla luce di tale funzione che la Commissione ha esaminato le soluzioni alternative. Invece, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, la Commissione non ha indicato, nella decisione sulla richiesta di riesame interno, né espressamente né implicitamente, che l’utilizzo di PVC vergine corrispondesse ad un’alternativa in quanto tale.

243    D’altro canto, un uso che consente di ridurre la quantità di DEHP, puro o vergine, da aggiungere a taluni composti per produrre nuovi articoli in PVC morbido non viola né i requisiti espliciti né gli obiettivi del regolamento n. 1907/2006.

244    Infatti, l’obiettivo previsto dall’articolo 55 del regolamento n. 1907/2006 non osta a tale uso. Lo scopo di tale disposizione non è quello di sostituire le sostanze estremamente problematiche con idonee sostanze o tecnologie alternative in modo incondizionato, unilaterale e immediato. Invece, come risulta dalla formulazione di tale articolo, lo scopo prefissato è quello di sostituire «progressivamente» le sostanze estremamente problematiche con idonee sostanze o tecnologie alternative «ove queste siano economicamente e tecnicamente valide». Peraltro, tale scopo è ripreso in termini quasi identici al considerando 70 del regolamento n. 1907/2006.

245    In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’esistenza di un errore manifesto di valutazione in quanto, anche ammettendo la funzione indicata dalla Commissione, questa istituzione, in ogni caso, non avrebbe esaminato l’esistenza di alternative atte a ridurre la quantità di DEHP nella fabbricazione di articoli in PVC tenendo conto di una pluralità di soluzioni, tra cui l’uso di plastificanti che non sono sostanze estremamente problematiche (v. punto 157 supra), occorre considerare quanto segue.

246    Secondo la giurisprudenza, per dimostrare che un’istituzione sia incorsa, nell’esaminare fatti complessi, in un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di un atto, gli elementi di prova forniti dal ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti operate in tale atto. Fatto salvo tale esame di plausibilità, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione di fatti complessi a quella dell’autore di tale decisione (v. sentenza del 9 settembre 2011, Francia/Commissione, T‑257/07, EU:T:2011:444, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il motivo vertente sull’errore manifesto dev’essere respinto se, nonostante gli elementi dedotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida in ogni circostanza. Ciò vale in particolare quando la decisione controversa è viziata da errori che, anche se presi nel loro complesso, presentino solo un carattere secondario, inidoneo ad essere stato determinante per l’amministrazione (v. sentenza del 9 settembre 2011, Francia/Commissione, T‑257/07, EU:T:2011:444, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

247    Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che le richiedenti l’autorizzazione avevano fatto valere nella domanda di autorizzazione l’assenza di alternative a disposizione. A tale proposito, si trattava di alternative per i trasformatori a valle di PVC morbido riciclato, come l’utilizzo di PVC vergine contenente plastificanti che non sono sostanze estremamente problematiche. Anche se tale prospettiva non è stata presentata come un’alternativa dalle richiedenti l’autorizzazione, detta soluzione è stata considerata dal comitato per l’analisi socioeconomica come inappropriata, in particolare, in quanto non economicamente fattibile per gli utilizzatori a valle dei prodotti delle richiedenti l’autorizzazione, o almeno per una parte di essi.

248    Contrariamente a quanto incomba dimostrare al ricorrente che fa valere un errore manifesto di valutazione secondo le regole stabilite dal giudice dell’Unione, come citate al punto 246 supra, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che priverebbe di plausibilità la valutazione dei fatti alla base della decisione sulla richiesta di riesame interno per quanto riguarda l’assenza di alternative.

249    Da un lato, la ricorrente non spiega sulla base di quali elementi diversi da quelli indicati dalle richiedenti l’autorizzazione, dai terzi sentiti nel corso della consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 e dagli Stati membri che hanno espresso il loro parere sulla sorte da riservare alla domanda di autorizzazione durante le discussioni del comitato previsto dall’articolo 133 del medesimo regolamento, la Commissione avrebbe potuto ottenere, in sede di adozione della decisione sulla richiesta di riesame interno, un risultato diverso da quello contenuto nel parere del comitato per l’analisi socioeconomica in merito alle alternative a base di plastificanti che non sono sostanze estremamente problematiche. Infatti, la ricorrente non spiega quale altra sostanza, che non sia una sostanza estremamente problematica, avrebbe potuto essere presa in considerazione dalla Commissione.

250    Dall’altro lato, e in ogni caso, la ricorrente non ha contestato, in modo specifico, nella sua richiesta di riesame interno, la conclusione generale tratta dalla Commissione per quanto riguarda l’assenza di alternative.

251    Peraltro, si deve sottolineare che, come è stato rilevato ai punti 249 e 250 supra, esigere che la ricorrente individui gli elementi che potrebbero rimettere in discussione la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione per quanto riguarda l’assenza di alternative nell’ambito del presente ricorso, o ancora nell’ambito della richiesta di riesame interno, non equivale a invertire l’onere della prova gravante sul richiedente l’autorizzazione, come prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con il considerando 69 di quest’ultimo. Invece, si tratta, da un lato, di condizioni connesse con la necessità, nel contesto di un ricorso di annullamento, che gli argomenti e i motivi del ricorso siano chiaramente indicati in modo che il Tribunale possa analizzarli adeguatamente, senza dover fare previsioni sulle intenzioni del ricorrente e senza dover sostituire i propri motivi. Dall’altro lato, si tratta di requisiti di precisione, come quelli che discendono dall’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 (v. punti 56 e 57 supra).

252    In tali circostanze, occorre respingere in quanto infondato l’argomento menzionato al precedente punto 244.

253    In quinto luogo, deve essere respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, la Commissione avrebbe presupposto l’affidabilità dei dati sui prezzi, come indicati dalle richiedenti l’autorizzazione nella loro analisi delle alternative e come accettati dal comitato per l’analisi socioeconomica, senza che quest’ultimo abbia esso stesso eseguito una valutazione indipendente della loro affidabilità, il che equivarrebbe, in conclusione, ad un’interpretazione della nozione di «valutazione» delle soluzioni alternative che sarebbe contraria all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006.

254    A tal riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, nel corso dell’esame della fattibilità economica delle alternative proposte dalle richiedenti l’autorizzazione a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, la Commissione non ha «presunto» l’esattezza dei dati sui prezzi da esse presentate.

255    Infatti, in risposta a tale argomento della ricorrente, e senza essere contraddetta da quest’ultima su tale punto, la Commissione ha indicato, al punto 5.2. della decisione sulla richiesta di riesame interno, che le richiedenti l’autorizzazione avevano fornito prezzi non pubblicamente disponibili per i rifiuti post-industriali. Il comitato per l’analisi socioeconomica, da parte sua, ha operato la sua valutazione sui dati relativi ai prezzi forniti nella domanda di autorizzazione cercando di ottenere ulteriori informazioni di pubblico dominio e controllando tutte le informazioni pertinenti presentate durante la consultazione pubblica di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

256    Questo approccio consistente nel chiedere informazioni complementari costituisce un indizio del fatto che il comitato per l’analisi socioeconomica ha effettivamente proceduto ad un esame delle informazioni fornite dalle richiedenti l’autorizzazione.

257    Quando la Commissione ha approvato tale esame del comitato per l’analisi socioeconomica, essa non ha pertanto più presunto l’accuratezza delle citate informazioni. Inoltre, proprio perché, segnatamente, non vi erano prove atte a confutare l’esattezza dei dati forniti dalle richiedenti l’autorizzazione, la Commissione ha condiviso le valutazioni operate da tale comitato relativamente ai prezzi per i rifiuti post-industriali.

258    In secondo luogo, per esigenze di chiarezza, va indicato che la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione ha «presunto» che i dati economici forniti dalle richiedenti l’autorizzazione fossero corretti non riguarda una questione di diritto.

259    A norma dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006, infatti, al momento di valutare la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative adeguate, vengono presi in considerazione dalla Commissione tutti i pertinenti aspetti e, in particolare, secondo il citato articolo 60, paragrafo 5, lettera b), la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente. Tuttavia, l’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006 non definisce un metodo particolare per procedere alla «valutazione» prevista in tale disposizione, il quale potrebbe essere considerato come un metodo impartito per legge e che costituisce, in altre parole, parte integrante della nozione giuridica di «valutazione».

260    Invece, la valutazione della disponibilità di idonee sostanze o tecnologie alternative di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006 fa riferimento ad un processo di valutazione di questioni tecniche, economiche e scientifiche, nonché di fatti complessi, volto a verificare tutti gli aspetti pertinenti in materia, e, in particolare, gli aspetti di cui all’articolo 60, paragrafo 5, lettere a) e b), e ciò alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione al momento dell’adozione della sua decisione di autorizzazione.

261    Secondo tale approccio, la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione avrebbe «presunto» che alcuni dati forniti dalle richiedenti l’autorizzazione fossero esatti, riguarda, in realtà, la violazione dell’articolo 60, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1907/2006 sotto il profilo dell’esistenza di un eventuale (manifesto) errore di valutazione, piuttosto che la violazione della nozione di «valutazione» come elemento di diritto, come sostiene la ricorrente.

262    A tale riguardo, indipendentemente dal fatto che la Commissione non ha «presunto» taluni elementi nel caso di specie, ma ha approvato il risultato di un esame del comitato per l’analisi socioeconomica, dopo aver indicato che non vi erano prove atte a confutare le informazioni presentate dalle richiedenti l’autorizzazione (v. punto 257 supra), si deve rilevare che la ricorrente non deduce, nel caso di specie, alcun argomento idoneo a dimostrare quali elementi di fatto o di prova avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal comitato per l’analisi socioeconomica o dalla Commissione per verificare o confutare, a seguito di una verifica simile, l’affidabilità dei dati forniti nella domanda di autorizzazione. Inoltre, la ricorrente non spiega quale avrebbe potuto essere il metodo particolare di carattere tecnico, economico o scientifico che avrebbe potuto consentire di dissipare eventuali dubbi circa l’affidabilità delle informazioni presentate dalle richiedenti l’autorizzazione sui prezzi per i rifiuti post‑industriali.

263    Peraltro, come è stato rilevato al punto 251 supra per quanto riguarda l’assenza di alternative, occorre evidenziare che il fatto di esigere che la ricorrente individui gli elementi che potrebbero rimettere in discussione le conclusioni della Commissione per quanto riguarda l’affidabilità dei dati forniti nella domanda di autorizzazione non equivale a invertire l’onere della prova gravante sul richiedente l’autorizzazione, quale previsto dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con il considerando 69 di quest’ultimo. Tuttavia, si tratta di requisiti discendenti dalla giurisprudenza citata supra al punto 246.

264    In tali circostanze, il fatto di censurare semplicemente la Commissione per aver «presunto» l’esattezza dei dati che erano stati comunicati dalle richiedenti l’autorizzazione nella domanda di autorizzazione e successivamente accettati dal comitato per l’analisi socioeconomica al momento di elaborare il suo parere di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

265    Nessuno degli altri argomenti della ricorrente è tale da mettere in discussione tale conclusione.

266    Anzitutto, va respinto l’argomento secondo cui un approccio consistente nel presupporre come affidabili le informazioni fornite dalle richiedenti l’autorizzazione, «a meno che terzi dimostrino il contrario», pregiudicherebbe l’efficacia della procedura di autorizzazione, in quanto incoraggerebbe i richiedenti a celare informazioni che sono contrarie ai loro interessi. Lo stesso vale per l’argomento secondo cui, dato che le informazioni economiche possono essere anche soggette a restrizioni imposte dalla riservatezza commerciale, non sarebbe ragionevole fare affidamento sul fatto che tali informazioni siano scoperte e comunicate da terzi nel corso della procedura di consultazione (v. punto 230 supra).

267    A tal riguardo, si deve rilevare che è vero che esiste un interesse a che i richiedenti un’autorizzazione non occultino le informazioni pertinenti nel contesto di una procedura di autorizzazione, ed essi potrebbero essere indotti a farlo qualora tali informazioni siano contrarie ai loro interessi.

268    Tuttavia, occorre nuovamente evidenziare che la ricorrente non precisa il metodo che potrebbe essere più adeguato per eludere il rischio che un richiedente l’autorizzazione occulti informazioni pertinenti che solamente lui conosce. Da un lato, né la Commissione né i comitati dell’ECHA di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 dispongono di poteri analoghi a quelli di un’autorità garante della concorrenza, o di un pubblico ministero di uno Stato membro, che consentirebbe di verificare l’esattezza dei fatti attraverso misure coercitive quali la perquisizione e il sequestro. Dall’altro, la soluzione descritta dalla ricorrente come «evidente», cioè quella di invitare semplicemente «i richiedenti l’autorizzazione a fornire un sufficiente numero di elementi di prova attendibili e verificabili» (v. punto 231 supra), non lo è affatto. In realtà, il problema dell’esistenza di informazioni riservate conosciute soltanto dal richiedente sorge ogniqualvolta occorre chiedere a quest’ultimo di completare o chiarire le informazioni di cui egli è l’unico a disporre.

269    Va poi respinta la censura della ricorrente riguardante l’argomento della Commissione formulato al punto 5.2. della decisione sulla richiesta di riesame interno, in base al quale «esigere che il comitato [per l’analisi socioeconomica] svolga una ricerca indipendente in relazione a tali dati specifici costituirebbe un onere sproporzionato per la procedura» (v. punto 231 supra).

270    Infatti, a parte la questione dell’«onere sproporzionato per la procedura», come invocato dalla Commissione, la ricorrente non dimostra, in concreto, cosa avrebbe potuto ancora fare il comitato per l’analisi socioeconomica per venire incontro alle preoccupazioni espresse dalla ricorrente.

271    In considerazione di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione a causa della violazione del principio di precauzione nel contesto della procedura di autorizzazione

272    Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere una violazione del principio di precauzione di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

273    In primo luogo, secondo la ricorrente, una corretta applicazione del principio di precauzione presuppone che l’onere di provare che una sostanza dovrebbe essere autorizzata grava sul richiedente l’autorizzazione. Nel caso in cui vi siano incertezze in merito ai rischi per la salute umana o per l’ambiente, anche dopo che il richiedente ha presentato le sue prove, la Commissione dovrebbe concludere che l’onere della prova non è stato adempiuto e che l’uso della sostanza non può essere autorizzato.

274    Nel caso di specie, da un lato, il comitato per la valutazione dei rischi avrebbe concluso che esso «non poteva quantificare» i rischi per la salute dei lavoratori. Dall’altro lato, le proprietà di interferente endocrino del DEHP non sarebbero state prese in considerazione nel processo decisionale. Pertanto, la Commissione non avrebbe rispettato il principio di precauzione quando essa ha comunque deciso di concedere un’autorizzazione per l’uso del DEHP. Tale errore si sarebbe ripercosso anche sulla fondatezza della decisione sulla domanda di riesame interno.

275    In secondo luogo, tenuto conto delle proprietà del DEHP come interferente endocrino estremamente problematico, il che significherebbe che tale sostanza desta un livello di preoccupazione equivalente a quello che ha condotto alla sua inclusione nell’elenco di cui all’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, la Commissione avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, imporre alle richiedenti di aggiornare la domanda di autorizzazione in applicazione del principio di precauzione.

276    In terzo luogo, in risposta all’argomento dedotto dalla Commissione nel controricorso, secondo il quale la presa in considerazione, nel contesto della valutazione del rischio, di proprietà che non erano state individuate al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, violerebbe il principio della certezza del diritto, la ricorrente rammenta che, secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione sul principio della tutela del legittimo affidamento, che costituisce un corollario del principio della certezza del diritto, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nel mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata a discrezione delle istituzioni dell’Unione.

277    Inoltre, e a prescindere da quanto precede, la Commissione non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul modo in cui ha applicato il principio di precauzione nel caso di specie.

278    La Commissione contesta tale argomento.

279    A tale riguardo, e in primo luogo, si deve rammentare che, come risulta dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 191 TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale deve contribuire a conseguire l’obiettivo di tutela della salute umana e si basa, segnatamente, sul principio di precauzione. Questo principio si applica quando le istituzioni dell’Unione adottano misure di tutela dell’ambiente. Inoltre, il principio di precauzione si applica quando le istituzioni dell’Unione adottano le misure necessarie a proteggere la salute umana (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 72).

280    In particolare, risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 che le disposizioni di tale regolamento si basano su detto principio.

281    Conformemente al principio di precauzione, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). Un’applicazione corretta di tale principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l’identificazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute dell’uso proposto della sostanza in questione e, in secondo luogo, una valutazione approfondita del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (v. sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

282    Sotto tale punto di vista, secondo la giurisprudenza, qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio a causa della natura insufficiente, inconcludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive (v. sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). Al momento dell’adozione di una misura restrittiva mirata alla tutela dell’ambiente o della salute umana, l’istituzione competente in materia è tenuta ad operare un equo bilanciamento tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalità. Ciò è la conseguenza di una lettura della giurisprudenza citata al punto 281 supra alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, e che costituisce parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione. Ciò premesso, si deve constatare che il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive a condizione che esse siano non solo non discriminatorie e obiettive, ma anche proporzionate (conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Confédération paysanne e a., C‑528/16, EU:C:2018:20, paragrafo 51).

283    Nel caso di specie, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, in forza del principio di precauzione, l’esistenza di incertezze per quanto riguarda i rischi per i lavoratori individuati dal comitato per la valutazione dei rischi ostava alla concessione dell’autorizzazione accordata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. In altri termini, a parere della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto assolutamente rifiutarsi di concedere l’autorizzazione in questione nel caso di specie.

284    Orbene, in primo luogo, si deve rilevare che il principio di precauzione, come enunciato all’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, è rivolto all’azione dell’Unione e non può essere interpretato nel senso che un’istituzione dell’Unione è tenuta, sulla base di tale principio, ad adottare una misura specifica, come il rifiuto di un’autorizzazione prospettato dalla ricorrente. Infatti, tale disposizione si limita a definire gli obiettivi generali dell’Unione in materia ambientale, nei limiti in cui l’articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, il compito di decidere l’azione da avviare al fine del raggiungimento di detti obiettivi. Inoltre, se è vero che tale principio può giustificare l’adozione di una misura restrittiva da parte di un’istituzione, resta il fatto che esso non la impone.

285    Inoltre, si deve osservare che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 non può corroborare da solo l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto rifiutarsi di concedere l’autorizzazione in questione.

286    In secondo luogo, nel caso di specie, contrariamente a quanto la ricorrente suggerisce (v. punto 273 supra), non vi era alcuna incertezza riguardo ai rischi per la salute umana. Al contrario, era certo che il DEHP presentasse rischi per la salute umana. Come è stato ricordato al punto 1 supra, tale sostanza possiede proprietà tossiche per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), di tale medesimo regolamento. Nel caso di specie, il comitato per la valutazione dei rischi aveva richiamato l’attenzione della Commissione sull’esistenza di incertezze quanto alle affermazioni delle richiedenti l’autorizzazione per quanto riguarda il controllo dei rischi derivanti dal DEHP relativamente all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza. Secondo tale comitato, le richiedenti l’autorizzazione non avevano dimostrato che i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai due utilizzi richiesti erano stati adeguatamente controllati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. È questo, in sostanza, il motivo per cui la Commissione ha scelto di applicare la «procedura socioeconomica» di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

287    Tuttavia, non si può ritenere che la scelta della Commissione di applicare la «procedura socioeconomica» di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, costituisca una violazione del principio di precauzione. L’iter di autorizzazione nell’ambito di tale procedura è stato per l’appunto concepito per consentire alle imprese di commercializzare sostanze che presentano, in particolare, un rischio per la salute umana, ma i cui vantaggi socioeconomici sono prevalenti.

288    Come risulta dal considerando 69 del regolamento n. 1907/2006, da un lato, e dall’articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento, dall’altro, qualora non sia stato dimostrato che i rischi derivanti dall’uso di una sostanza per la salute umana e per l’ambiente siano adeguatamente controllati, un’autorizzazione può essere rilasciata se è possibile dimostrare che i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso della sostanza di cui trattasi prevalgono sui rischi che il suo uso comporta e che non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee che siano economicamente e tecnicamente valide.

289    Nel caso di specie, occorre ricordare che, come risulta dai punti da 211 a 223 supra, l’affermazione della ricorrente secondo cui le proprietà del DEHP come interferente endocrino avrebbero dovuto essere prese in considerazione nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, è stata necessariamente respinta, in base all’interpretazione sistematica dei paragrafi 2 e 4 di tale articolo. Orbene, il principio di precauzione non può essere interpretato in modo tale da pregiudicare la coerenza tra tali due paragrafi dell’articolo 60 del regolamento n. 1907/2006.

290    In terzo luogo, al momento dell’adozione di una misura restrittiva mirata alla tutela dell’ambiente o della salute umana, l’istituzione competente è tenuta ad operare un equo bilanciamento tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalità (v. punto 282 supra).

291    Secondo giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

292    A tale riguardo, occorre constatare che l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 costituisce, in termini astratti, l’espressione del bilanciamento tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalità nel caso in cui una delle condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 2, di tale regolamento non sia soddisfatta, nella specie quella riguardante la prova del controllo del rischio per la salute umana o per l’ambiente che l’uso di una determinata sostanza comporta a motivo delle sue proprietà intrinseche, previste nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006.

293    Infatti, nel consentire la concessione di un’autorizzazione in una situazione in cui tutti i rischi connessi all’uso di una sostanza estremamente problematica non sono controllati in modo adeguato, ma laddove i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso della sostanza in esame prevalgono sui rischi che il suo uso comporta e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee, economicamente e tecnicamente valide, il legislatore dell’Unione ha effettuato un bilanciamento tra, da una parte, la tutela della salute umana e dell’ambiente, e, dall’altra, l’interesse del richiedente l’autorizzazione, nonché i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso della sostanza interessata.

294    È vero che, in un caso come quello di specie, la ponderazione, in concreto, degli interessi in gioco può giustificare l’imposizione da parte della Commissione di un monitoraggio specifico e di un breve periodo di revisione. Tuttavia, emerge dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 che, se le condizioni poste da tale disposizione sono soddisfatte, la Commissione non può rifiutare l’autorizzazione senza violare il principio di proporzionalità.

295    In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il principio di precauzione non può essere interpretato nel senso che esso consentirebbe di negare un’autorizzazione che potrebbe essere concessa sulla base dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

296    In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente basata sull’argomento che, tenuto conto delle proprietà del DEHP quale interferente endocrino estremamente problematico, la Commissione avrebbe dovuto invitare le richiedenti l’autorizzazione ad aggiornare la domanda di autorizzazione in applicazione del principio di precauzione (v. punto 275 supra), si deve rilevare che, con tale argomento, la ricorrente sembra considerare che la Commissione avrebbe potuto invitare le richiedenti l’autorizzazione a fornirle informazioni supplementari prima di adottare la sua decisione. Orbene, un argomento simile non è stato sollevato come tale dalla ricorrente nella richiesta di riesame interno. Invero, la ricorrente non ha sostenuto in nessuna parte della richiesta di riesame interno che, in applicazione del principio di precauzione, la Commissione era obbligata ad invitare le richiedenti l’autorizzazione a fornirle informazioni supplementari e quindi ad aggiornare la domanda di autorizzazione. Invece, nella richiesta di riesame interno, la ricorrente sollevava la violazione di tale principio in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto delle proprietà del DEHP come interferente endocrino estremamente problematico.

297    Per le stesse ragioni esposte supra, al punto 55, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

298    Inoltre, a fini di completezza, nel merito, la censura della ricorrente relativa alla necessità per le richiedenti l’autorizzazione di aggiornare la domanda di autorizzazione, tenuto conto delle proprietà del DEHP come interferente endocrino estremamente problematico, è infondata. Infatti, poiché alla data della decisione di autorizzazione, le proprietà del DEHP quale interferente endocrino estremamente problematico non erano incluse nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, la Commissione non era obbligata a tenerne conto. Tali proprietà non fanno parte di tutti gli elementi pertinenti che la Commissione deve prendere in considerazione in termini imperativi, come le informazioni pertinenti menzionate al precedente punto 216.

299    In tali circostanze, l’argomento della ricorrente esposto al punto 275 supra deve essere respinto.

300    In terzo luogo, alla luce di quanto precede, la censura della ricorrente secondo cui, in sostanza, se la Commissione avesse tenuto conto delle proprietà del DEHP come interferente endocrino estremamente problematico prima della decisione di concessione dell’autorizzazione, le richiedenti l’autorizzazione non avrebbero potuto legittimamente fare affidamento nel fatto che la Commissione non avrebbe chiesto loro un aggiornamento dei dati per tener conto di tali proprietà, è inoperante.

301    Lo stesso vale, in quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, esposto al precedente punto 270, volto a dimostrare che la Commissione non potrebbe invocare il principio della certezza del diritto per ovviare al fatto che, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, le richiedenti l’autorizzazione non erano a conoscenza delle proprietà del DEHP come interferente endocrino estremamente problematico.

302    Deve infine essere respinto, in quinto luogo, l’argomento della ricorrente di cui al punto 277 supra, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul modo in cui ha applicato il principio di precauzione nel caso di specie.

303    Nella misura in cui tale argomento dev’essere interpretato quale censura intesa a dimostrare l’esistenza di un difetto di motivazione della decisione sulla richiesta di riesame interno, occorre rammentare quanto segue.

304    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e consentire al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni (v. sentenza del 1o febbraio 2018, Schenker/Commissione, C‑263/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:58, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

305    Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 1o febbraio 2018, Schenker/Commissione, C‑263/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:58, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

306    Orbene, nel caso di specie, al punto 7 della decisione sulla richiesta di riesame interno, la Commissione ha affermato che «se, sulla base del principio di precauzione, tutti gli usi di una sostanza inclusa nell’allegato XIV [del regolamento n. 1907/2006] dovessero essere vietati perché tale sostanza è stata identificata come interferente endocrino, la finalità e l’efficacia dell’obbligo di autorizzazione sarebbero annullati». Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Commissione ha correttamente spiegato come intendeva applicare il principio di precauzione nel caso di specie.

307    In tali circostanze, poiché tutti gli argomenti fatti valere a sostegno del quarto motivo sono stati respinti, il quarto motivo deve essere respinto nella sua interezza.

308    Alla luce di quanto precede, poiché i quattro motivi dedotti a sostegno del terzo capo delle conclusioni, così come il secondo capo delle conclusioni, sono stati respinti, il ricorso deve essere respinto in toto, ivi compreso il quinto capo delle conclusioni, che per di più non è suffragato da alcun argomento, volto a far disporre ogni altra misura opportuna.

 Sulle spese

309    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sostenere oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

310    In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di procedura, il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell’Unione previste dall’articolo 13, paragrafo 1, TUE, e gli organi o organismi creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale. A norma dell’articolo 100 del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA è un organismo dell’Unione. Ne consegue che l’ECHA sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 aprile 2019.

Firme



Indice



*      Lingua processuale: l’inglese.