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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 22 agosto 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Causa C-633/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Resistenti: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento (CE) n. 91/2009 1 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 2 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 3 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione non ha offerto tempestivamente ai produttori/importatori cinesi la possibilità di prendere visione delle informazioni relative ai tipi di prodotti sulla base dei quali era stato determinato il valore normale dei prodotti e/o giacché la Commissione, nell’ambito del calcolo del livello del margine antidumping per i prodotti di cui trattasi, nel raffronto del valore normale dei prodotti di un produttore indiano con i prezzi di esportazione di prodotti cinesi analoghi ha rifiutato di prendere in considerazione correzioni relative ai dazi all’importazione sulle materie prime e alle imposte indirette nel paese di riferimento India e delle differenze nella (nei costi di) produzione.

Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, ai fini della valutazione del danno, ha considerato come importazioni oggetto di dumping talune importazioni di due imprese cinesi delle quali era stato accertato che non operavano in dumping. [Or. 7]

Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione, nella valutazione della questione se importazioni dell’industria dell’Unione europea abbiano contribuito al danno subito da detta industria, si è basata su informazioni relative a produttori non rientranti nei produttori nazionali.

Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha omesso di assicurare che i due produttori nazionali (italiani) fornissero spiegazioni adeguate relativamente ai motivi per cui non era possibile fornire una sintesi di informazioni confidenziali.

Se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese sia invalido per violazione degli articoli 6, paragrafo 6, [articolo] 6, paragrafo 7 e [articolo] 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, giacché la Commissione ha proceduto tardivamente a comunicare le informazioni sui prodotti, danneggiando in tal modo gli interessi dei produttori/importatori cinesi.

6)    L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (come modificato) prevede che l’aliquota individuale del dazio antidumping per la società Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City, pari al 64,4%, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato II e che se tale fattura non è presentata si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Si chiede se la quota individuale del dazio antidumping possa essere ancora riconosciuta, nell’ambito di un recupero a posteriori di dazio antidumping a seguito di un accertamento dell’Olaf, al dichiarante in buona fede, allorché l’Olaf abbia constatato che gli elementi di fissaggio di cui trattasi non sono di origine indonesiana come dichiarato, ma di fatto sono stati prodotti in Cina dalla società Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., mentre non può essere presentata una fattura con le indicazioni richieste per la quota individuale del dazio antidumping giacché era proprio intenzione degli esportatori fuorviare le autorità degli Stati membri.

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1 GU 2009, L 29, pag. 1.

2 GU 2009, L 343, pag. 51.

3 GU 1996, L 56, pag. 1.