Language of document : ECLI:EU:C:2014:330

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 maggio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE– Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto – Misure compensative – Sito Natura 2000 “Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek” – Progetto sul tracciato dell’autostrada A2 “’s‑Hertogenbosch‑Eindhoven”»

Nella causa C‑521/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione del 7 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2012, nel procedimento

T.C. Briels e altri

contro

Minister van Infrastructuur en Milieu,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Stichting Reinier van Arkel e la Stichting Overlast A2 Vught e.o., da L. Bier, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer e M.K. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Brighouse, in qualità di agente, assistita da E. Dixon, barrister;

–        per la Commissione europea, da E. Manhaeve, L. Banciella Rodríguez‑Miñón e S. Petrova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Briels e altri e il Minister van Infrastructuur en Milieu (Ministro delle Infrastrutture e dell’Ambiente; in prosieguo: il «Minister») in merito al progetto di tracciato dell’autostrada A2 «’s‑Hertogenbosch‑Eindhoven» (in prosieguo: il «progetto di tracciato dell’autostrada A2»).

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’articolo 1 della direttiva «habitat» dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

e)      Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all’articolo 2.

Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando

–        la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

–        la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile

(...)

k)      Sito di importanza comunitaria [in prosieguo: il “SIC”]: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

(...)

l)      Zona speciale di conservazione: un [SIC] designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

(...)».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

(...)».

5        L’articolo 6 della direttiva «habitat» prevede quanto segue:

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.      

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.  

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

 Il diritto olandese

6        L’articolo 19g della legge del 1998 sulla tutela della natura (Natuurbeschermingswet del 1998), applicabile ai fatti della causa principale (in prosieguo: la «legge del 1998»), prevede quanto segue:

«1.      Se è prescritta un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 19f, paragrafo1, l’autorizzazione di cui all’articolo 19d, paragrafo 1, può essere rilasciata solo se i governi provinciali si sono accertati, sulla base dell’opportuna valutazione, che l’integrità del sito non sarà pregiudicata.

2.      In deroga al paragrafo 1, in assenza di soluzioni alternative per un progetto, i governi provinciali possono rilasciare un’autorizzazione di cui all’articolo 19d, paragrafo 1, per i siti Natura 2000 che non ospitano alcun tipo di habitat naturale prioritario o specie prioritaria, per la realizzazione del progetto in questione, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

3.       In deroga al paragrafo 1, in assenza di soluzioni alternative per un progetto o un’altra iniziativa, i governi provinciali possono rilasciare un’autorizzazione di cui all’articolo 19d, paragrafo 1, per i siti Natura 2000 che non ospitano un tipo di habitat naturale prioritario o di specie prioritaria, per la realizzazione del progetto in questione, esclusivamente:

a)      in base a considerazioni connesse con la salute dell’uomo e con la sicurezza pubblica o a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero,

b)       previo parere della Commissione, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

4.      Il parere di cui al paragrafo 3, lettera b), è richiesto dal Ministro».

7        Ai termini dell’articolo 19h della legge del 1998:

«1.      Se un’autorizzazione di cui all’articolo 19d, paragrafo 1, è rilasciata per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, per la realizzazione di progetti per i quali non è dimostrato con certezza che essi non arrechino pregiudizio all’integrità di un sito Natura 2000, i governi provinciali collegano in ogni caso tale autorizzazione all’obbligo di prendere misure compensative.

2.      I governi provinciali mettono in tempo utile l’autore del progetto in condizione di fare previamente proposte di misure compensative.

3.      Le proposte di misure compensative di cui al paragrafo 2 indicano, in ogni caso, in che modo e entro quale termine le misure compensative verranno prese.

4.      Se sono imposte misure compensative ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 10a, paragrafo 2, lettere a) o b), il risultato perseguito da tali misure deve essere realizzato nel momento in cui si producono le incidenze significative di cui all’articolo 19f, paragrafo 1, a meno che non sia possibile dimostrare che tale simultaneità non sia necessaria per garantire il contributo del sito in causa a Natura 2000.

5.      Di comune accordo con gli altri Ministri, il Ministro [responsabile] può fissare con decreto ministeriale condizioni supplementari alle quali devono sottostare le misure compensative».

8        L’articolo 19j della legge del 1998 dispone quanto segue:

«1.      Quando decide di approvare un piano che, tenuto conto dell’obiettivo di conservazione, ad eccezione degli obiettivi di cui all’articolo 10a, paragrafo 3, per un sito Natura 2000, potrebbe deteriorare la qualità degli habitat naturali e degli habitat di specie in tale sito o avere un significativo effetto perturbativo sulle specie per le quali tale sito è stato designato, qualunque siano le restrizioni poste in materia dall’atto normativo sul quale si fonda, l’organo amministrativo tiene conto:

a)      delle incidenze che il piano può avere sul sito, e

b)      del piano di gestione approvato per tale sito ai sensi dell’articolo 19a o 19b nel limite in cui esso si riferisce all’obiettivo di conservazione ad eccezione degli obiettivi di cui all’articolo 10 a, paragrafo 3.

2.      Per i piani di cui al paragrafo 1 che non sono direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito Natura 2000, ma che, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possono avere incidenze significative sul sito in causa, l’organo amministrativo effettua, prima di approvare il piano, un’opportuna valutazione delle incidenze sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito, ad eccezione degli obiettivi di cui all’articolo 10a, paragrafo 3.

3. Nei casi contemplati al paragrafo 2, la decisione di cui al paragrafo 1 può essere adottata solo se sono soddisfatte le condizioni indicate agli articoli 19g e 19h.

4.      L’opportuna valutazione di tali piani fa parte delle valutazioni di impatto ambientale prescritte per tali piani.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        Dalla decisione del giudice del rinvio si evince che il 6 giugno 2011 il Minister ha adottato un decreto relativo al progetto di tracciato dell’autostrada A2 che prevede, in particolare, l’ampliamento di detta autostrada.

10      Tal progetto pregiudica il sito Natura 2000 denominato «Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek» (in prosieguo: il «sito Natura 2000 considerato»). Tale sito è stato designato dalle autorità olandesi come zona speciale di conservazione in particolare per il tipo di habitat «praterie di molinia», che è un tipo di habitat non prioritario.

11      Con decreto modificativo del progetto di tracciato dell’autostrada A2 del 25 gennaio 2012, il Minister ha adottato alcune misure tendenti a limitare l’impatto ambientale di tale progetto.

12      Al fine di valutare gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente del progetto di tracciato dell’autostrada A2 sul sito natura 2000 considerato è stato realizzato un primo «Test della natura A». In tale test si giunge alla conclusione che non si possono escludere significativi effetti negativi per i tipi di habitat e di specie protetti di detto sito derivanti dai depositi di azoto e che a tale riguardo è necessaria un’opportuna valutazione. Da un secondo «Test della natura B» emerge che il progetto di tracciato dell’autostrada A2 ha incidenze negative sulla superficie esistente del tipo di habitat «praterie di molinia». In effetti, nella zona detta «Moerputten», 6,7 ettari di «praterie di molinia» sarebbero pregiudicati a causa del prosciugamento e dell’acidificazione dei suoli. Inoltre, tale test rileva che non si possono escludere effetti negativi sulle «praterie di molinia» nella zona detta «Bossche Broek», dovuti all’aumento dei depositi di azoto dovuti all’ampliamento stradale in esame. Il progetto di tracciato dell’autostrada comporterebbe inoltre un aumento temporaneo dei depositi di azoto nella zona detta «Vlijmens Ven» che, tuttavia, non ostacolerebbe l’estensione delle «praterie di molinia» nell’ambito di tale zona. Da tale test risulta che la conservazione e lo sviluppo sostenibili delle praterie di molinia richiedono il ripristino dal sistema idrologico.

13      A tale proposito il progetto di tracciato dell’autostrada A2 prevede il miglioramento della situazione idrologica nella zona detta «Vlijmens Ven», il che consentirebbe l’estensione delle «praterie di molinia» in tale sito. Secondo il Minister, in tal modo una superficie più ampia di «praterie di molinia», di migliore qualità di quella esistente, potrebbe svilupparvisi. Pertanto, gli obiettivi di conservazione per tale tipo di habitat sarebbero preservati tramite la creazione di nuove «praterie di molinia».

14      Il sig. Briels e altri hanno presentato un ricorso avverso i due decreti ministeriali innanzi al giudice del rinvio. Essi sostengono che il Minister non poteva adottare il progetto di tracciato dell’autostrada A2, a causa di incidenze negative dell’ampliamento dell’autostrada A2 sul sito natura 2000 considerato.

15      A tale riguardo il sig. Briels e altri affermano che lo sviluppo di nuove «praterie di molinia» in tale sito, come previsto nei decreti ministeriali in esame al procedimento principale, non poteva essere preso in considerazione per determinare se fosse pregiudicata l’integrità di detto sito. Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, una siffatta misura non deve essere considerata come misura di attenuazione, nozione che, peraltro, non figura nella direttiva «habitat».

16      Il Raad van State afferma che dalla tesi del Minister deriva che, qualora un progetto abbia incidenze negative su un’area esistente di un tipo di habitat protetto in un sito Natura 2000, si deve, nel valutare se sussista un pregiudizio all’integrità di detto sito, tener conto della circostanza che un’area dello stesso tipo di habitat, di dimensioni uguali o superiori a tale area esistente, sarà sviluppata nel medesimo sito in un punto in cui detto tipo di habitat non subirà le incidenze negative del progetto in esame. Tuttavia, tale giudice ritiene che né dalla direttiva «habitat» né dalla giurisprudenza della Corte emergano i criteri atti a consentire di determinare se l’integrità del sito in esame sia pregiudicata.

17      In presenza di tali circostanze, il Raad van State ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se [i termini] “non pregiudicherà l’integrità del sito in causa”, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [“habitat”], [debbano essere interpretati] nel senso che non sussiste alcun pregiudizio per l’integrità del sito in causa nel caso di un progetto che incide sull’area esistente di un tipo di habitat protetto [in un sito Natura 2000] qualora, nel contesto del progetto stesso, nel sito di cui si tratta venga sviluppata un’area di superficie uguale o maggiore [a tale area esistente] dello stesso tipo di habitat.

2)       [In caso di risposta negativa], se lo sviluppo di una nuova area di un tipo di habitat debba in tal caso essere considerato come una misura compensativa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [“habitat”]».

 Sulle questioni pregiudiziali

18      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un SIC, che abbia incidenze negative su un tipo di habitat naturale presente sullo stesso e che preveda misure per lo sviluppo di un’area di superficie uguale o maggiore di tale tipo di habitat in detto sito, pregiudica l’integrità di tale sito e, eventualmente, se siffatte misure possano essere considerate «misure compensative» ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo.

19      Nella sentenza Sweetman e a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 32), la Corte ha dichiarato che le disposizioni dell’articolo 6 della direttiva «habitat» devono essere interpretate come un insieme coerente con riferimento agli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva. In effetti, i paragrafi 2 e 3 di detto articolo mirano ad assicurare uno stesso livello di tutela degli habitat naturali e degli habitat delle specie, mentre il paragrafo 4 del medesimo articolo costituisce solo una disposizione in deroga al secondo periodo del paragrafo 3.

20      La Corte ha precisato che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito che rischi di comprometterne gli obiettivi di conservazione deve essere ritenuto pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione di detto rischio va effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da un tale piano o progetto (sentenza Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 30).

21      La Corte ha pertanto dichiarato che, per non arrecare pregiudizio all’integrità di un sito in quanto habitat naturale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva «habitat», lo si deve conservare in uno stato soddisfacente, e ciò implica il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive di tale sito, connesse alla presenza di un tipo di habitat naturale per conservare il quale il sito in questione è stato designato nell’elenco dei SIC conformemente a detta direttiva (sentenza Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 39).

22      Nel procedimento principale è pacifico che il sito natura 2000 considerato è stato designato dalla Commissione come SIC, e dal Regno dei Paesi Bassi come zona speciale di conservazione, per la presenza in particolare del tipo di habitat naturale «praterie di molinia», il cui obiettivo di conservazione consiste nell’espansione dell’area di tale habitat e nel miglioramento della sua qualità.

23      Inoltre, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che il progetto di tracciato dell’autostrada A2 avrà significativi effetti negativi per i tipi di habitat naturali e di specie protetti in tale sito e, in particolare, sull’area esistente nonché sulla qualità del tipo di habitat naturale protetto «praterie di molinia», a causa del prosciugamento e dell’acidificazione dei suoli determinati dall’aumento dei depositi di azoto.

24      Un siffatto progetto rischia di compromettere il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive del sito natura 2000 considerato e, di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, è atto a pregiudicare l’integrità di tale sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

25      A tale riguardo e contrariamente alla tesi del governo dei Paesi Bassi, sostenuto dal governo del Regno Unito, le misure di tutela previste dal progetto di tracciato dell’autostrada A2 non sono idonee a rimettere in discussione una siffatta valutazione.

26      Si deve, infatti, in primo luogo ricordare che, dovendo l’autorità nazionale competente negare l’autorizzazione per il piano o per il progetto considerato quando non è certa l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito, il criterio di autorizzazione previsto all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva «habitat» integra il principio di precauzione e consente di prevenire efficacemente i pregiudizi all’integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo altrettanto efficace la realizzazione dell’obiettivo di protezione dei siti cui tende detta disposizione (sentenze Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, nonché Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 41).

27      La valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può pertanto comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione (v., in tal senso, sentenza Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 44 nonché giurisprudenza citata).

28      Di conseguenza, l’applicazione del principio di precauzione nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» esige che l’autorità nazionale competente valuti le incidenze del progetto sul sito Natura 2000 considerato alla luce degli obiettivi di conservazione di tale sito e tenendo conto di misure di tutela integrate in detto progetto tendenti ad evitare o a ridurre gli eventuali effetti pregiudizievoli direttamente causati in esso al fine di assicurarsi che esso non pregiudichi l’integrità di detto sito.

29      Per contro, misure di tutela previste da un progetto che mirano a compensare gli effetti negativi di quest’ultimo su un sito Natura 2000 non possono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione dell’incidenza di detto progetto, prevista al citato articolo 6, paragrafo 3.

30      Orbene, così avverrebbe nel caso delle misure in esame nel procedimento principale, che prevedono, in una situazione in cui l’autorità nazionale competente ha effettivamente constatato che il progetto di tracciato dell’autostrada A2 è atto ad avere significativi effetti negativi, eventualmente duraturi sul tipo di habitat protetto dal sito Natura 2000 considerato, lo sviluppo futuro di una nuova area di superficie uguale o maggiore di tale tipo di habitat in un’altra parte di tale sito che non sarebbe direttamente pregiudicata da tale progetto.

31      In effetti, si deve necessariamente constatare che tali misure non mirano né ad evitare né a ridurre i significativi effetti negativi direttamente causati su tale tipo di habitat dal progetto di tracciato dell’autostrada A2, ma tendono a compensare successivamente tali effetti. In un contesto siffatto esse non possono garantire che il progetto non pregiudicherà l’integrità di detto sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

32      Inoltre, si deve rilevare che, di norma, gli eventuali effetti positivi dello sviluppo futuro di un nuovo habitat, che mira a compensare la perdita di superficie e di qualità di quello stesso tipo di habitat in un sito protetto, quand’anche di una superficie più vasta e di migliore qualità, sono solo difficilmente prevedibili e, in ogni caso, saranno visibili solo dopo alcuni anni, come emerge al punto 87 della decisione di rinvio. Di conseguenza, essi non possono essere presi in considerazione nell’ambito della procedura prevista in tale disposizione.

33      In secondo luogo, come indicato a giusto titolo dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’effetto utile delle misure di tutela previste all’articolo 6 della direttiva «habitat» mira a evitare che, con misure dette «di attenuazione», ma che corrispondono in realtà a misure compensative, l’autorità nazionale competente eluda le procedure specifiche stabilite a tale articolo autorizzando, ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo, progetti che pregiudicano l’integrità del sito considerato.

34      Orbene, è solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative nella valutazione effettuata in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, di detta direttiva, un piano o un progetto debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e in mancanza di soluzioni alternative, che lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» (v. sentenze Commissione/Italia, C‑304/05, EU:C:2007:532, punto 81; Solvay e a., C‑182/10, EU:C:2012:82, punto 72, nonché Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 34).

35      In proposito, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 6 della direttiva «habitat», il paragrafo 4 del medesimo articolo può trovare applicazione solo dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati esaminati conformemente alle disposizioni di detto paragrafo 3 (sentenze Commissione/Portogallo, C‑239/04, EU:C:2006:665, punto 35, nonché Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 35).

36      Infatti, la conoscenza di tali incidenze rispetto agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell’applicazione di detto articolo 6, paragrafo 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede, infatti, una ponderazione con riferimento al pregiudizio che il piano o il progetto considerato cagiona al sito. Inoltre, il pregiudizio al sito dev’essere identificato con precisione, per determinare la natura delle eventuali misure compensative (sentenza Commissione/Spagna, C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 109).

37      Le autorità nazionali competenti possono, in tale contesto, concedere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», purché vengano soddisfatte le condizioni ivi stabilite (v., in tal senso, sentenza Sweetman e a., EU:C:2013:220, punto 47).

38      Occorre sottolineare a tale proposito che, nell’ambito dell’applicazione di detta disposizione, il fatto che le misure previste siano attuate nel sito Natura 2000 considerato non incide sulla loro eventuale qualifica di misure «compensative», ai sensi di detta disposizione. Per le ragioni indicate dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, infatti, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» contempla ogni misura compensativa idonea a tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000, sia essa attuata all’interno del sito pregiudicato o in un altro sito di tale rete.

39      Di conseguenza, dalle precedenti considerazioni risulta che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un SIC, che abbia incidenze negative su un tipo di habitat naturale in esso presente e che preveda misure per lo sviluppo di un’area di superficie uguale o maggiore di tale tipo di habitat in detto sito, pregiudica l’integrità di tale sito. Siffatte misure potrebbero essere considerate eventualmente «misure compensative» ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, solo nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, che abbia incidenze negative su un tipo di habitat naturale in esso presente e che preveda misure per lo sviluppo di un’area di superficie uguale o maggiore di tale tipo di habitat in detto sito, pregiudica l’integrità di tale sito. Siffatte misure potrebbero essere eventualmente considerate «misure compensative» ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, solo nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.