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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 21 giugno 2019 – IE / Magistrat der Stadt Wien

(Causa C-477/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: IE

Resistente: Magistrat der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

Se il concetto di «area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 1 debba essere interpretato nel senso di includere anche ex aree di riposo oramai abbandonate.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se ogni ex area di riposo oramai abbandonata debba essere qualificata come «area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

In caso di risposta negativa a quest’ultima questione:

In base a quali criteri debba essere valutato se un’ex area di riposo oramai abbandonata dev’essere qualificata come «area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisce un’intrusione in un’«area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

In base a quali criteri si debba valutare se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un’«area di riposo» di tale gravità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di un «deterioramento», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, dell’ «area di riposo» medesima.

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un’«area di riposo» di tale gravità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di una «distruzione», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, dell’ «area di riposo» medesima.

Se, in primo luogo, il concetto di «sito di riproduzione» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso, in primo luogo, di includere solo il luogo precisamente delimitabile in cui vengano regolarmente compiuti atti di accoppiamento in senso stretto ovvero anche quello in cui vengono svolte azioni affini direttamente connesse con la riproduzione (come, ad esempio, la deposizione delle uova) e inoltre, in secondo luogo, nel senso che il «sito di riproduzione» comprenda parimenti tutti i luoghi precisamente delimitabili assolutamente necessari per lo sviluppo dei piccoli, quali, ad esempio, i siti di deposizione delle uova o le parti delle piante occorrenti per le larve e i bruchi.

In caso di risposta negativa a tale questione:

Cosa debba intendersi per «sito di riproduzione» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 e come debba essere territorialmente delimitato un «sito di riproduzione» rispetto ad altri luoghi.

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un «sito di riproduzione» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un «sito di riproduzione» di gravità tale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di un «deterioramento», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, di tale «sito di riproduzione».

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un «sito di riproduzione» di gravità tale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di una «distruzione», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, di tale «sito di riproduzione».

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1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).