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Ricorso proposto l’11 maggio 2015 – ZZ / Commissione

(Causa F-74/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che riconosce solo una maggiorazione dell’indennità nella misura del 20% del capitale previsto per l’invalidità permanente totale in applicazione dell’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e il risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito nonché la condanna della Commissione al pagamento degli interessi moratori.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 26 giugno 2014 che riconosce una maggiorazione del 20% dell’indennità ai sensi dell’articolo 14 della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2006, a seguito della gravi irregolarità del parere reso in data 8 gennaio 2014 dalla commissione medica, nella misura in cui non ha accolto integralmente le richieste del ricorrente, e ha riconosciuto solo il 20% di indennità ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione comune, per danno alla funzione cardio respiratoria, con esclusione del danno psichico e del danno funzionale del sonno da alterato decubito laterale sinistro;

condannare la Commissione al pagamento del danno stimato pro bono et aequo nella misura di 50 000 euro per il danno morale subito dal ricorrente e connesso al ritardo nel pagamento dell’indennità già connessa;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi a cura della Commissione medesima sull’ammontare di 98 372,51 euro per il periodo compreso tra i sei mesi scadenti dopo la proposizione della domanda di aggravamento e la data di effettiva liquidazione del capitale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato, maggiorato di due punti;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi a cura della Commissione medesima sull’ammontare eventualmente stimato all’esito della presente procedura da calcolarsi dalla data della sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla Banca europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato maggiorato di due punti;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese legali e di giudizio.

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