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Ricorso presentato il 24 agosto 2010 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-69/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta avrebbe inviato una lettera ad un avvocato che non era ancora il suo rappresentante.

Conclusioni del ricorrente

L'annullamento della decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione europea, della domanda datata 30 ottobre 2009, inoltrata dall'attore all'Autorità investita del potere di nomina;

l'annullamento della nota datata 11 novembre 2009 prot. ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814;

quatenus oportet, l'annullamento dell'atto di ripulsa da parte della Commissione, del reclamo, datato 25 gennaio 2010, inviato all'Autorità investita del potere di nomina dal ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda datata 30 ottobre 2009 e per l'annullamento di quest'ultima decisione di rigetto nonché l'accoglimento della domanda datata 30 ottobre 2009;

quatenus oportet, l'annullamento della nota prot. HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, datata 10 maggio 2010, redatta in lingua francese, e ricevuta dall'attore, in data successiva al 17 maggio 2010, compiegata all'allegata traduzione della medesima in lingua italiana;

la condanna della Commissione a risarcire il danno, ingiustamente subito dal ricorrente a cagione dell'invio all'avv. Giuseppe Cipressa, da parte della Commissione, della nota datata 10 agosto 2009, prot. ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658, mercé la corresponsione, in favore dell'attore, della somma di € 10.000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

la condanna della Commissione ad elargire all'attore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 30 ottobre 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di € 10.000, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la convenuta alle spese.

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