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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd (Slovacchia) il 14 novembre 2018 – Procedimento penale a carico di UL e VM

(Causa C-709/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Špecializovaný trestný súd

Imputati nella causa principale

UL e VM

Questioni pregiudiziali

Se sia rispettata in un procedimento penale la regola della presunzione di innocenza, stabilita dall'articolo 3, dall’articolo 4, in combinato disposto con il considerando 16 del preambolo della direttiva (UE) 2016/343 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, qualora un coimputato, che in un processo comune, sulla base della presentata imputazione, dopo l’apertura dell’udienza principale, neghi dinanzi al giudice di avere partecipato al fatto oppure ai fatti imputatigli, dichiarando di essere innocente, e successivamente il giudice, mediante un’ordinanza che non contiene la descrizione del fatto, la sua qualificazione giuridica né una conclusione valutativa del giudice, decida di accettare la dichiarazione di un altro coimputato di essere colpevole per aver commesso il fatto o alcuni dei fatti indicati nell’imputazione, rinunciando così all’assunzione delle prove relative alla sua colpevolezza, e successivamente, dopo l’assunzione delle prove all'udienza principale, il giudice decida sulla presentata imputazione mediante una sentenza comune.

1.1    Se con la decisione del giudice di accogliere la dichiarazione di colpevolezza di uno degli imputati sia qualificato come colpevole l’altro imputato che nega di essere colpevole prima che, mediante l’assunzione delle prove, ne sia dimostrata la colpevolezza. Se tale modus procedendi del giudice sia conforme all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Se sia conforme all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto a un processo equo e il diritto di ciascuno a che la sua causa venga esaminata in maniera equa da parte di un giudice indipendente e imparziale, un modus procedendi del giudice in un procedimento comune relativo ad un’imputazione nei confronti di più di un accusato, se il giudice naturale precostituito per legge all’inizio mediante un’ordinanza che non contiene la descrizione del fatto, la sua qualificazione giuridica né una conclusione valutativa del giudice, decida di accogliere la dichiarazione di colpevolezza di quegli accusati che con tale dichiarazione hanno rinunciato al diritto di assumere le prove in contraddittorio e, successivamente, questo stesso giudice, dopo l’assunzione delle prove all’udienza principale, sulla base della presentata imputazione, decida la causa di tutti gli imputati.

2.1    Se la decisione sull’accoglimento della dichiarazione di colpevolezza dia adito ad un fondato dubbio di imparzialità del giudice che ha accettato anche la dichiarazione del coimputato e l’eventuale esclusione di tale giudice dal procedimento penale sia una misura appropriata a salvaguardare la regola della presunzione di innocenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Se siano rispettati i principi di uguaglianza e dello Stato di diritto di cui all’articolo 2, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte all’autorità giurisdizionale di cui all’articolo 9 e il principio generale dell'Unione che stabilisce il diritto di ciascuno a che la sua causa sia esaminata in maniera equa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, nel caso in cui l’autorità giurisdizionale nazionale, contro la cui decisione non è ammesso un mezzo di ricorso giurisdizionale, decida in contrasto con il parere unificante dell’autorità giurisdizionale nazionale, adottato da quest’ultima su mandato conferitole ai sensi della normativa nazionale a uniformare l’interpretazione delle leggi e degli altri atti normativi di applicazione generale, in quanto necessario per superare la non uniformità della giurisprudenza e a seguito della circostanza che un collegio della Corte suprema si era discostato dal parere legale contenuto nella decisione di un altro collegio della Corte Suprema.

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1 GU 2016, L 65, pag. 1.