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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 gennaio 2019 – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e a.

(Causa C-28/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Appellate: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità1 , debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’IVA alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.

Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.

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1     Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU 2008, L 293, pag. 3).