Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungheria) il 12 marzo 2020 – Procedimento penale a carico di LU
(Causa C-136/20)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Zalaegerszegi Járásbíróság
Imputato nel procedimento principale
LU
Questioni pregiudiziali
Se la norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI 1 del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l’autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l’esecuzione e deve eseguire [la decisione sanzionatoria].
In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’autorità dello Stato membro di esecuzione possa sostenere che la condotta indicata dallo Stato membro della decisione nella decisione medesima non corrisponde alla condotta descritta nell’elenco.
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1 GU 2005, L 76, pag. 16.