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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 20 settembre 2018 – A. K. / Krajowa Rada Sądownictwa

(Causa C-585/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: A. K.

Resistente: Krajowa Rada Sądownictwa

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa.

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