Language of document : ECLI:EU:C:2020:495

Causa C36/20 PPU

Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale)

(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana)

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2020

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso alla procedura – Presentazione di una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande – Presentazione di una domanda ad altre autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale – Nozione di “altre autorità” – Articolo 26 – Trattenimento – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivi del trattenimento – Decisione di trattenimento di un richiedente a motivo della mancanza di posti alloggio in un centro di accoglienza umanitaria»

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Altre autorità preposte a ricevere domande di protezione internazionale ma non competenti per la registrazione – Nozione – Giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, considerando 8, 20, 25 e 26 e art. 6, §§ 1 e 2)

(v. punti 55‑65, 67, 68, dispositivo 1)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Altre autorità preposte a ricevere domande di protezione internazionale ma non competenti per la registrazione – Obblighi – Informare i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare delle modalità di inoltro di una siffatta domanda – Trasmettere il fascicolo all’autorità competente ai fini della registrazione di detta domanda

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, considerando 18, 27 e 28 e artt. 6, §§ 1 e 2, e 8, § 1, e 2013/33, art. 17)

(v. punti 70‑83, dispositivo 2)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Momento dell’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale – Momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale – Assenza di formalità amministrative

[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, considerando 27 e artt. 2, b) e c), 3, § 1, e 6, §§ 14, e 2013/33, artt. 2, a) e b), e 3, § 1]

(v. punti 86‑93)

4.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Ambito di applicazione ratione personae – Richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32 – Esclusione

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 9 e art. 2, § 1, 2013/32, artt. 6, § 1, e 26, § 1, e 2013/33, art. 8, § 1)

(v. punti 95, 97, 98)

5.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Trattenimento – Motivi – Impossibilità di trovare un alloggio, per un richiedente protezione internazionale, in un centro di accoglienza umanitaria – Motivo diverso da quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33 – Inammissibilità

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 6, § 1, e 26, e 2013/33, considerando 15 e 20 e artt. 8, 9, e 18, § 9, b)]

(v. punti 99‑107, 112, dispositivo 3)

Sintesi

Le autorità giurisdizionali che devono pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare possono ricevere una domanda di protezione internazionale e devono informare l’interessato delle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda. La persona che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi ad autorità competenti a ricevere tale domanda non può essere trattenuta per il motivo che non vi sono disponibilità sufficienti in un centro di accoglienza umanitaria.

Nella sentenza Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C 36/20 PPU), pronunciata il 25 giugno 2020 nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU), la Corte ha dichiarato che un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare rientra nella nozione di «altre autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32 (1) (in prosieguo: la «direttiva “procedure”»), che sono preposte a ricevere domande di protezione internazionale sebbene non siano competenti, a norma del diritto nazionale, a registrarle. A tale titolo, un siffatto giudice istruttore è tenuto ad informare il richiedente sulle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda. La Corte ha altresì dichiarato che l’impossibilità di trovare un alloggio in un centro di accoglienza umanitaria non può giustificare il trattenimento di un richiedente protezione internazionale.

Il 12 dicembre 2019, un’imbarcazione a bordo della quale si trovavano 45 cittadini di paesi terzi, tra cui VL, cittadino del Mali, è stata intercettata dal soccorso marittimo spagnolo nei pressi dell’isola di Gran Canaria (Spagna), ove sono stati condotti tali cittadini. L’indomani, un’autorità amministrativa ha disposto l’allontanamento di tali cittadini e ha formulato una domanda di collocazione in un centro di trattenimento presso il Juzgado de Instrucción n. 3 de San Bartolomé de Tirajana (giudice istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana, Spagna). Dopo essere stato informato dei suoi diritti da tale giudice, VL ha comunicato a quest’ultimo la sua intenzione di chiedere la protezione internazionale. In mancanza di sufficienti disponibilità in un centro di accoglienza umanitaria, il medesimo giudice ha disposto il collocamento di VL in un centro di trattenimento per gli stranieri, all’interno del quale doveva essere trattata la sua domanda di protezione internazionale. VL ha quindi proposto ricorso dinanzi a tale giudice avverso la decisione che ha disposto il suo trattenimento, per il motivo che essa sarebbe incompatibile con la direttiva «procedure» e con la direttiva 2013/33 (2) (in prosieguo: la «direttiva “accoglienza”»). Nell’ambito di tale ricorso, detto giudice ha adito la Corte con un rinvio pregiudiziale riguardante, in particolare, la questione se esso rientri nella nozione di «altre autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva «procedure» e, pertanto, se sia preposto a ricevere domande di protezione internazionale. Esso ha parimenti interpellato la Corte circa la legittimità del trattenimento di VL.

In primo luogo, la Corte ha precisato che l’interpretazione letterale della nozione di «altre autorità preposte a ricevere [domande di protezione internazionale]», ai sensi di tale disposizione, e in particolare la scelta dell’aggettivo «altre», testimonia la volontà del legislatore dell’Unione di accogliere una concezione ampia delle autorità che, senza essere competenti a registrare siffatte domande, possono tuttavia riceverle. Tale espressione può, pertanto, ricomprendere tanto autorità amministrative quanto autorità giurisdizionali. Tale constatazione è avvalorata da un’interpretazione contestuale di detta disposizione. Infatti, uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva «procedure» è quello di garantire un accesso effettivo, ossia un accesso più facile possibile, alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Orbene, vietare a un’autorità giurisdizionale di ricevere domande di protezione internazionale ostacolerebbe la realizzazione di tale obiettivo, in particolare nel caso di procedimenti assai rapidi, nei quali l’audizione del richiedente da parte di un giudice può rappresentare la prima occasione di avvalersi del diritto di presentare una siffatta domanda. La Corte è, di conseguenza, giunta alla conclusione che il giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare ai fini del suo respingimento rientra nel novero delle «altre autorità» preposte a ricevere domande di protezione internazionale.

In secondo luogo, la Corte si è soffermata sugli obblighi che incombono a un siffatto giudice istruttore nella sua qualità di «altra autorità». Essa ha constatato che dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della direttiva «procedure» discende, da un lato, che tale giudice è tenuto a fornire ai richiedenti protezione internazionale informazioni sulle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda. Pertanto, tale giudice si conforma alle prescrizioni di tale direttiva allorché prende l’iniziativa di informare un cittadino di un paese terzo del diritto di cui dispone di chiedere protezione internazionale. Dall’altro lato, qualora un cittadino abbia manifestato la volontà di presentare una siffatta domanda dinanzi a un giudice istruttore, quest’ultimo deve trasmettere il fascicolo all’autorità competente ai fini della registrazione di detta domanda affinché tale cittadino possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previste all’articolo 17 della direttiva «accoglienza».

In terzo luogo, la Corte ha esaminato la compatibilità del trattenimento di VL con le direttive «procedure» e «accoglienza». Essa ha innanzitutto rilevato che da tali direttive discende che occorre accogliere una concezione ampia della nozione di «richiedente protezione internazionale», cosicché un cittadino di un paese terzo acquisisce tale qualità dal momento in cui presenta una domanda di protezione internazionale. La Corte ha inoltre sottolineato che l’azione di «presentare» una siffatta domanda non richiede alcuna formalità amministrativa. Pertanto, il fatto che un siffatto cittadino, manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’«altra autorità», come un giudice istruttore, è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale.

Di conseguenza, la Corte ha rilevato che a decorrere dalla data in cui VL ha presentato la sua domanda di protezione internazionale, le condizioni di trattenimento di quest’ultimo erano disciplinate dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva «procedure» nonché dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva «accoglienza». Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente protezione internazionale e che i motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti trattenuti devono essere conformi alla direttiva «accoglienza». Orbene, dal momento che l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, di quest’ultima direttiva enumera esaustivamente i vari motivi tali da giustificare il trattenimento e che l’impossibilità per un richiedente protezione internazionale di trovare un alloggio in un centro di accoglienza umanitaria non corrisponde ad alcuno dei sei motivi di trattenimento menzionati a tale disposizione, il trattenimento di VL, nel caso di specie, era contrario alle prescrizioni della direttiva «accoglienza».


1      Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)


2      Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96)