Language of document : ECLI:EU:F:2008:170

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

11 dicembre 2008

Causa F‑58/07

Pascal Collotte

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Capacità di lavorare in una terza lingua»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Collotte chiede l’annullamento della decisione di non inserire il suo nominativo nell’elenco dei funzionari promossi al grado A*12 per l’esercizio di promozione 2006, quale pubblicata nelle Informations administratives n. 55‑2006 del 17 novembre 2006, e la condanna della Commissione a versargli, a titolo di risarcimento per i danni morali e materiali nonché per il pregiudizio alla sua carriera, una somma di EUR 25 000, salvo aumento e/o riduzione nel corso del procedimento.

Decisione: La decisione della Commissione di non inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado A*12 per l’esercizio di promozione 2006 è annullata. Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Reclami in successione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 3)

2.      Funzionari – Promozione – Presupposti – Dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 2; allegati III, art. 7, e XIII, art. 11)

3.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 45, n. 2, e 91, n. 1)

1.      Nell’ipotesi di reclami proposti in successione entro il termine di reclamo, il termine di risposta al reclamo non può decorrere dalla ricezione, da parte dell’amministrazione, del primo reclamo, salvo privare l’autorità che ha il potere di nomina del lasso di tempo di quattro mesi accordatole normalmente dallo Statuto per pronunciarsi esplicitamente sui nuovi argomenti che il funzionario possa averle presentato da ultimo, eventualmente poco prima della scadenza del termine di reclamo. Analogamente, qualora l’autorità che ha il potere di nomina abbia risposto con decisioni in ordine successivo a reclami proposti in successione, il funzionario non beneficerebbe integralmente del periodo di tre mesi accordatogli dallo Statuto, a partire dalla ricezione della risposta al reclamo, per decidere, alla luce di tale risposta, di presentare o meno un ricorso, se il termine di ricorso dovesse decorrere dalla notifica della risposta al primo reclamo, mentre il ricorrente non disporrebbe ancora della risposta della detta autorità a tutte le sue censure, in particolare quelle presentate per la prima volta nell’ultimo reclamo.

Di conseguenza, nell’ipotesi di reclami in successione, occorre prendere in considerazione per il calcolo del termine di ricorso la data di ricezione della decisione con la quale l’amministrazione ha preso posizione su tutti gli argomenti presentati dal ricorrente entro il termine di reclamo. Se entro il termine di reclamo il ricorrente ha presentato un secondo reclamo avente la stessa portata del primo, in particolare in quanto esso non contiene né nuove domande, né nuove censure, né nuovi elementi di prova, la decisione che respinge tale secondo reclamo dev’essere considerata come un atto meramente confermativo del rigetto del primo reclamo, di modo che proprio a partire dal detto rigetto decorre il termine di ricorso. Per contro, nell’ipotesi in cui il secondo reclamo contenga elementi nuovi rispetto al primo reclamo, la decisione di rigetto del secondo reclamo va considerata come una nuova decisione adottata, previo riesame della decisione di rigetto del primo reclamo, alla luce del secondo reclamo.

(v. punti 31 e 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 novembre 2000, causa T‑44/97, Ghignone e a. /Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑223 e II‑1023, punto 41), e 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, Sack/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41, che forma oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑380/08 P)

2.      L’art. 45, n. 2, dello Statuto, nella sua versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, prevede l’obbligo, per il funzionario, di dimostrare, anteriormente alla sua prima promozione, la sua capacità di lavorare in una terza lingua, ed è applicabile solo a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni comuni di esecuzione, adottate di comune accordo dalle istituzioni.

Infatti, dato che il legislatore, in ogni caso, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato XIII dello Statuto, ha escluso l’applicazione di detto art. 45, n. 2, alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° maggio 2006, esso non può applicarsi prima dell’entrata in vigore delle dette disposizioni comuni di esecuzione alle condizioni richieste dal legislatore, cioè la garanzia di un’applicazione uniforme nelle varie istituzioni e il collegamento di tale nuovo obbligo statutario con la possibilità, per i funzionari, di accedere alla formazione in una terza lingua. Così, un’istituzione non può applicare questo articolo dello Statuto secondo modalità da essa sola determinate.

(v. punti 50-54)

3.      Vero è che il giudice comunitario della funzione pubblica può esercitare, in taluni casi, in forza dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, un potere di conoscere della legittimità e del merito che lo autorizza a dare una soluzione completa alle controversie a carattere pecuniario a lui sottoposte, statuendo sui diritti e sugli obblighi del funzionario. Tuttavia, il ricorrente che ha ottenuto l’annullamento di una decisione di diniego di promozione per il fatto che l’ulteriore condizione richiesta per essere promosso, relativa alla padronanza di una terza lingua, non poteva legittimamente essergli imposta non può ottenere dinanzi al giudice il risarcimento del preteso ritardo nella carriera che ne consegue, anche se egli comprova di essere in possesso dell’anzianità richiesta e di un punteggio superiore al punteggio necessario per essere promosso. Infatti, non si può escludere che altre considerazioni possano ostare alla promozione del ricorrente con effetto retroattivo, ad esempio il fatto che il numero di funzionari promuovibili e pervenuti alla soglia di promozione superasse il numero di promozioni possibili in base al bilancio. Pertanto, sono i provvedimenti di esecuzione che l’amministrazione è tenuta ad adottare, in applicazione dell’art. 233 CE, per conformarsi all’autorità del giudicato, che devono ripristinare i diritti del ricorrente, se del caso mediante la ricostruzione con effetto retroattivo della sua carriera.

(v. punti 67-70)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 64 – 68)

Tribunale di primo grado: 15 marzo 2007, causa T‑402/03, Katalagarianakis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 105 e 106)