Language of document : ECLI:EU:C:2008:21

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 17 gennaio 2008 1(1)

Causa C‑456/06

Peek & Cloppenburg KG

contro

Cassina S.p.A.


«Diritto d’autore e diritti connessi – Mobili legittimamente acquistati in uno Stato membro – Messi a disposizione per uso temporaneo o esposti al pubblico in un altro Stato membro – “Distribuzione al pubblico”»





1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Bundesgerichtshof (Corte federale di Cassazione), Germania, chiede alla Corte di fornire chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore» oppure la «direttiva») (2).

2.        La causa riguarda mobili che, all’epoca dei fatti, non erano tutelati dal diritto d’autore nello Stato membro in cui venivano prodotti e dove erano stati acquistati dalla Peek & Cloppenburg KG (in prosieguo: la «Peek & Cloppenburg»), mentre lo erano nello Stato membro dove quest’ultima li metteva a disposizione per uso temporaneo nelle aree di riposo pubbliche di uno dei suoi negozi e li esponeva nella vetrina di un suo altro punto vendita. Alla Corte viene chiesto se tale utilizzo dei mobili costituisca una «distribuzione al pubblico (...) attraverso la vendita o in altro modo» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore. In caso affermativo, si chiede alla Corte se l’esercizio di detto diritto di distribuzione nelle circostanze del presente caso sia compatibile con l’art. 28 CE.

 Contesto normativo

 La direttiva sul diritto d’autore

3.        La direttiva sul diritto d’autore, come indicato dal titolo, ha lo scopo di armonizzare taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi (3), compreso il diritto di autorizzare la distribuzione al pubblico di opere protette da tali diritti, o di loro copie.

4.        Il preambolo della direttiva comprende i seguenti ‘considerando’:

«(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (…)

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on‑demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(11)      Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(…)

(15)      La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.

(…)

(21)      La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(…)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(…)

(28)      La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

(…)

(60)      La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l’accesso condizionato, l’accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell’utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi».

5.        L’art. 4 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2.     Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

6.        Ai sensi dell’art. 9, la direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti, inter alia, disegni o modelli. Storicamente, in alcuni Stati membri questi ultimi erano ricompresi nell’ambito del diritto d’autore, in altri erano tutelati da una specifica normativa nazionale e in altri non godevano di alcuna protezione (4).

 Le convenzioni internazionali

7.        L’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore è simile all’art. 6, n. 1, del trattato della WIPO (5) sul diritto d’autore (in prosieguo: il «WCT») (6). Secondo giurisprudenza costante, le norme di diritto comunitario derivato devono essere interpretate in maniera per quanto possibile conforme agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità (7).

8.        Il WCT è entrato in vigore il 6 dicembre 2001. La Comunità, pur avendolo firmato, non lo ha ancora ratificato (8). Esso riveste tuttavia importanza ai fini dell’interpretazione della direttiva sul diritto d’autore dal momento che il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva stabilisce che la stessa «serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali» derivanti dal WCT.

9.        L’art. 6 del WCT, intitolato «Diritto di distribuzione», recita quanto segue:

«1)      Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2)      Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell’autore».

 La normativa nazionale

10.      L’art. 4 della direttiva sul diritto d’autore è stato attuato in Germania dagli artt. 15 e 17 dell’Urheberrechtsgesetz (legge tedesca sul diritto d’autore, in prosieguo: l’«UrhG») (9).

11.      L’art. 15, n. 1, dispone che il diritto esclusivo dell’autore comprende il diritto di distribuzione così come definito all’art. 17.

12.      L’art. 17, n. 1, definisce il diritto di distribuzione come «il diritto di offrire al pubblico o di mettere in commercio l’opera originale o sue copie».

 Il contesto della causa principale

13.      La seguente esposizione dei fatti si basa sull’ordinanza di rinvio salvo laddove diversamente specificato.

14.      La Cassina SpA (in prosieguo: la «Cassina»), una società stabilita in Italia, produce mobili, tra i quali anche mobili creati da Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier). L’ordinanza di rinvio muove dall’assunto (10) che, secondo il diritto d’autore tedesco (11), la Cassina abbia il diritto esclusivo di fabbricare e vendere i mobili di design di Le Corbusier in forza di un contratto di licenza da essa concluso con il titolare del diritto d’autore su tali mobili e che tale diritto corrisponda al diritto di distribuzione conferito dall’art. 17 dell’UrhG.

15.      La Peek & Cloppenburg, una società in accomandita stabilita in Germania, vende abbigliamento nei suoi punti vendita in tutto il territorio tedesco. Nel suo negozio di Francoforte sul Meno essa ha allestito aree di riposo per i clienti arredate con poltrone, divani e un sistema di tavolo di design di Le Corbusier. Inoltre ha esposto una poltrona in una vetrina del suo negozio di Düsseldorf a scopo di decorazione.

16.      La Peek & Cloppenburg ha acquistato i suddetti mobili da un’impresa italiana, la «Dimensione», che li aveva fabbricati. Secondo la Cassina, affinché un’opera potesse essere tutelata dal diritto d’autore italiano, il suo valore artistico doveva, fino a poco tempo addietro, essere distinguibile dal suo carattere commerciale. Di conseguenza, disegni industriali, come i mobili di design di Le Corbusier, non erano tutelati dal diritto d’autore. La normativa è stata modificata nel 2001 al fine di attuare la direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (12), così da includere opere di disegno industriale aventi carattere artistico e creativo. Una disposizione transitoria ha escluso per 10 anni la possibilità di far valere un nuovo diritto nei confronti di un soggetto che, prima della modifica, abbia legittimamente fabbricato o distribuito un’opera tutelata (13).

17.      La Cassina ha convenuto in giudizio la Peek & Cloppenburg dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) per ottenere il risarcimento dei danni, un’ingiunzione e informazioni relative all’origine dei mobili. Il Landgericht si è pronunciato in favore della Cassina. Il ricorso in cassazione della Peek & Cloppenburg è attualmente pendente dinanzi al Bundesgerichtshof.

18.      Detta corte osserva che (sul presupposto che i fatti corrispondano a quanto da essa assunto) è determinante ai fini della decisione in questione stabilire se, esponendo i mobili nei propri spazi commerciali accessibili al pubblico nonché nelle vetrine di esposizione dei propri spazi commerciali in Germania, la Peek & Cloppenburg abbia interferito con il diritto di distribuzione della Cassina. L’art. 17, n. 1, dell’UrhG deve essere interpretato in maniera conforme alla direttiva sul diritto d’autore. Pertanto la questione che si pone è se tali atti costituiscano «distribuzione al pubblico (...) attraverso la vendita o in altro modo» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della suddetta direttiva. Qualora tale questione venga risolta in senso affermativo, si pone l’ulteriore questione di stabilire se gli artt. 28 e 30 CE limitino l’esercizio del diritto di distribuzione ove esso possa altrimenti condurre ad una compartimentazione dei mercati nazionali. Una compartimentazione dei mercati nazionali degli Stati membri potrebbe risultare dal fatto che prodotti artistici o artigianali aventi uno scopo pratico potrebbero essere protetti dal diritto d’autore in Germania, mentre potrebbero essere legittimamente fabbricati in Italia.

 Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

19.      Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Se si debba considerare come distribuzione al pubblico in forma diversa dalla vendita, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva [2001/29], il fatto di rendere possibile a terzi l’uso di esemplari di opere protette dal diritto d’autore, senza che la cessione del diritto di utilizzazione implichi un trasferimento dell’effettivo potere di disporre di tali esemplari.

         b)     Se si configuri una distribuzione ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva [2001/29] anche nel caso in cui esemplari di opere protette dal diritto d’autore vengano esibiti in pubblico, senza che sia concessa a terzi la possibilità di utilizzare tali esemplari.

2)      In caso di soluzione in senso affermativo:

         Se la tutela della libera circolazione delle merci osti all’esercizio del diritto di distribuzione nei casi summenzionati qualora gli esemplari presentati non godano di alcuna tutela in base al diritto d’autore nello Stato membro in cui sono stati fabbricati e messi in commercio».

20.      Hanno presentato osservazioni scritte la Cassina, la Peek & Cloppenburg, il governo polacco e la Commissione, tutti rappresentati all’udienza, eccetto il governo polacco.

 Valutazione

 Questione 1, lett. a)

21.      Con la prima parte della prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se si configuri una distribuzione al pubblico ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, qualora mobili protetti dal diritto d’autore (14) siano messi a disposizione per essere temporaneamente utilizzati da terzi senza che questi ultimi abbiano il diritto di disporne.

22.      Tale questione riguarda mobili messi a disposizione del pubblico nelle aree di riposo di un grande magazzino, ma che non sono disponibili per l’acquisto.

23.      La Cassina e il governo polacco ritengono che la prima questione del giudice del rinvio vada risolta in senso affermativo. La Peek & Cloppenburg e la Commissione sostengono la tesi contraria.

24.      La Cassina e il governo polacco formulano, in vari modi, le seguenti osservazioni.

25.      In primo luogo, l’art. 4, n. 1, («qualsiasi forma di distribuzione (…), attraverso la vendita o in altro modo» (15)) è formulato in maniera ampia. Un’interpretazione estensiva è inoltre richiesta dagli scopi della direttiva. I ‘considerando’ mostrano che essa mira a fornire un’ampia protezione ai titolari di diritti (16), ad assicurare che siano adeguatamente remunerati (17) e a promuovere la certezza del diritto (18).

26.      In secondo luogo, una tale interpretazione sarebbe conforme all’ampio concetto di diritto di distribuzione utilizzato in altri strumenti normativi sul diritto d’autore antecedenti alla direttiva sul diritto d’autore, quali le direttive concernenti i diritti di noleggio e i diritti di prestito (19), la tutela giuridica dei programmi per elaboratore (20) e la tutela giuridica delle banche dati (21).

27.      In terzo luogo, in diverse cause la Corte ha dato un’interpretazione estensiva di «distribuzione» (22).

28.      Infine, una definizione restrittiva sarebbe in contrasto con il regolamento del Consiglio n. 1383/2003 (23), concernente i compiti delle autorità doganali con riguardo alle merci contraffatte. Sebbene tale regolamento si applichi a prodotti provenienti da paesi non appartenenti all’UE, le sue finalità sarebbero compromesse se, attraverso un’interpretazione restrittiva di «distribuzione», merci usurpative (definite come copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto) provenienti da paesi terzi non potessero essere messe liberamente in circolazione o riesportate, mentre merci usurpative provenienti da Stati membri potessero essere importate senza sanzioni.

29.      Questi argomenti non mi convincono.

30.      Come ha osservato la Corte nella sentenza SGAE, le norme di diritto comunitario devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme siano dirette, precisamente, a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dalla Comunità (24). Come risulta chiaramente dal suo quindicesimo ‘considerando’, la direttiva sul diritto d’autore è volta ad attuare una serie di obblighi internazionali derivanti dal WCT. L’art. 6, n. 1, di tale trattato si riferisce al diritto di distribuzione da esso stabilito come al diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale, o di copie, di un’opera tutelata, «mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà». Concordo con la Peek & Cloppenburg e la Commissione che tale formulazione è inequivocabile e chiaramente non include la messa a disposizione per uso temporaneo.

31.      Tale interpretazione è, come sostenuto dalla Commissione, avvalorata dall’impianto della direttiva sul diritto d’autore e in particolare dall’art. 4 letto nel suo insieme. L’art. 4, n. 2, definisce essenzialmente l’esaurimento del diritto di distribuzione, e lo fa in termini di «prima vendita o (…) primo altro trasferimento di proprietà». Ci si deve attendere che la portata dell’esaurimento sia definita in termini di atti genericamente analoghi a quelli che costituiscono la distribuzione. Tale approccio è suggerito ancor più incisivamente dalla formulazione del ventottesimo ‘considerando’ della direttiva.

32.      Non sono convinta che si possa trarre qualche elemento utile dalle altre direttive richiamate dalla Cassina. È vero che le direttive concernenti la tutela giuridica dei programmi per elaboratore e la tutela giuridica delle banche dati fanno entrambe riferimento a «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico» (25) nel definire il diritto esclusivo del titolare. Tuttavia, poiché la «distribuzione al pubblico» non è essa stessa definita, questo argomento mi sembra vizioso. Analogamente, la direttiva concernente i diritti di noleggio e i diritti di prestito si riferisce semplicemente al «diritto esclusivo (…) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, [di determinate] realizzazioni, comprese le copie delle medesime» (26). Anche questo elemento non sembra far progredire la questione.

33.      È ovviamente vero che la direttiva sul diritto d’autore mira a stabilire un elevato livello di protezione dalla proprietà intellettuale (27). A mio avviso, tuttavia, costituirebbe un’eccessiva semplificazione ritenere che qualsiasi ambiguità nella portata della nozione di «distribuzione al pubblico» debba automaticamente risolversi in favore del titolare del diritto. E ciò a maggior ragione quando, come nella presente causa, una tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con i termini espressi del WCT, che (come già sottolineato) è rilevante ai fini dell’interpretazione della direttiva sul diritto d’autore, sia con la libera circolazione delle merci. Si deve tener presente che la direttiva mira altresì ad applicare le quattro libertà del mercato interno (28).

34.      Sebbene il giudice nazionale abbia sollevato una specifica questione relativa alle norme sulla libera circolazione delle merci, tale questione viene posta solo per il caso in cui le prime questioni siano risolte in senso affermativo. Ritengo, tuttavia, che dette norme possano essere rilevanti in una fase precedente dell’analisi, ossia nello stabilire se le prime questioni debbano essere risolte in tal senso. Come sottolineato dalla Commissione, gli artt. 28 e 30 CE saranno determinanti per giungere alla corretta interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore nei casi – come quello in questione – concernenti una riproduzione di un’opera protetta dal diritto d’autore in uno Stato membro e non in un altro, qualora la capacità dell’autore di impedire l’uso di detta riproduzione possa pregiudicare gli scambi intracomunitari. In tale contesto osservo che, anteriormente alla direttiva 98/71 (29), la tutela giuridica dei disegni e dei modelli non era armonizzata (30), e che il presente rinvio pregiudiziale si fonda sul presupposto che i mobili, all’epoca del loro acquisto da parte della Peek & Cloppenburg, non erano protetti né dal diritto d’autore né come disegni.

35.      Interpretare l’art. 4, n. 1, della direttiva in modo tale che la «distribuzione al pubblico» includa la messa a disposizione per uso temporaneo di esemplari tutelati, cosicché il titolare del diritto possa impedire tale uso, potrebbe limitare la libera circolazione delle merci. Ai sensi dell’art. 30 CE una tale restrizione può essere giustificata, inter alia, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Secondo giurisprudenza costante, tuttavia, una deroga fondata su tali motivi è ammessa soltanto se giustificata dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà (31).

36.      Un’interpretazione estensiva dell’art. 4, n. 1, della direttiva, come quella sostenuta dalla Cassina e dal governo polacco, sarebbe pertanto conforme all’art. 30 CE solo se l’esercizio del diritto di distribuzione conferito dall’art. 4, n. 1, così interpretato, tutelasse lo specifico oggetto del diritto d’autore. Come rileva la Commissione, la Corte, nel valutare la legittimità delle deroghe alla libera circolazione delle merci fondate sulla tutela del diritto d’autore, si è concentrata sulla questione della natura commerciale di un atto asseritamente illecito, tale da produrre un reddito di cui viene privato il titolare del diritto. L’atto asseritamente illecito in casi come quello in questione, al contrario, ha chiaramente una natura molto diversa. Non mi sembra per nulla evidente che consentire a un titolare del diritto, in tali circostanze, di impedire a un soggetto di mettere a disposizione del pubblico, per uso temporaneo, merci tutelate che ha legittimamente acquistato in un altro Stato membro tuteli i diritti costituenti lo specifico oggetto del diritto d’autore.

37.      Non condivido neppure l’argomento più generale della Cassina secondo cui, poiché la Corte ha dato un’interpretazione estensiva della nozione di diritto di distribuzione in una serie di cause concernenti il diritto d’autore, detta nozione dovrebbe essere interpretata in tal modo nel contesto dell’art. 4, n. 1, della direttiva. Delle tre cause menzionate dalla Cassina a sostegno di tale argomento (32), le sentenze Warner Brothers e Metronome Musik riguardavano la compatibilità con l’art. 30 CE rispettivamente della normativa nazionale e di quella comunitaria (33) che attribuivano (tra altri) all’autore o al produttore di un’opera musicale o cinematografica il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio dei supporti materiali contenenti la registrazione di tali opere. In particolare, la questione era in sostanza di stabilire se un tale diritto fosse in contrasto con il principio generale per cui il diritto di distribuzione del titolare viene esaurito con la prima vendita. La Corte, considerata la particolare natura dei mercati in questione, ha concluso in senso negativo. Non vedo come l’analisi della Corte in quella causa possa contribuire alla definizione di «distribuzione al pubblico» in un contesto completamente differente. La sentenza Foreningen af danske Videogramdistributører riguardava la questione se detto diritto esclusivo di noleggio venisse esaurito in tutta la Comunità quando il titolare autorizzava il noleggio in uno Stato membro. La Corte, data la particolare natura del diritto esclusivo di noleggio, ha deciso in senso negativo. Anche in questo caso, non vedo come tale decisione possa essere di aiuto alla Corte nella presente causa.

38.      La Cassina sostiene che se la Corte dovesse interpretare il diritto di distribuzione conferito dall’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore in maniera più restrittiva rispetto alla sua interpretazione del diritto di distribuzione in discussione in quelle cause, concernenti la proprietà intellettuale di beni immateriali quali la musica, ne conseguirebbe che le opere immateriali avrebbero una tutela ingiustificatamente molto più ampia rispetto alle opere materiali. Tuttavia, anche se così fosse, non lo ritengo un buon argomento per un’interpretazione estensiva dell’art. 4, n. 1. Le opere immateriali, sono per loro natura idonee ad essere distribuite in modi differenti rispetto alle opere materiali. Ed è proprio per tale ragione che, prima la Corte nella sua giurisprudenza e, successivamente, la legislazione comunitaria nella direttiva concernente i diritti di noleggio e i diritti di prestito, hanno previsto una più estesa tutela del diritto d’autore per i beni immateriali.

39.      Infine, mi è difficile capire l’argomento della Cassina fondato sul regolamento n. 1383/2003 (34). Come riconosciuto dalla Cassina, esso si applica solo a merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi terzi. Inoltre, la presente causa si basa sul presupposto che i mobili in questione non erano usurpativi, ma legittimamente fabbricati e acquistati in Italia.

40.      Conseguentemente ritengo che si debba risolvere la questione 1, lett. a), nel senso che non si configura una distribuzione al pubblico a norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, qualora mobili protetti dal diritto d’autore siano messi a disposizione per essere temporaneamente utilizzati da terzi senza che questi ultimi abbiano il diritto di disporne.

 Questione 1, lett. b)

41.      Con la seconda parte della prima questione il giudice del rinvio chiede se esista una distribuzione al pubblico ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, qualora mobili protetti dal diritto d’autore (35) siano esposti nella vetrina di un negozio senza che il pubblico possa utilizzarli o acquistarli.

42.      A mio avviso, la soluzione di tale questione discende a fortiori dalla soluzione che ho proposto per la prima parte della prima questione, per le ragioni precedentemente esposte.

43.      Conseguentemente ritengo che non si configuri una distribuzione al pubblico ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore qualora mobili protetti dal diritto d’autore siano esposti nella vetrina di un negozio senza che il pubblico possa utilizzarli o acquistarli.

 Questione 2

44.      La seconda questione principale è posta dal giudice nazionale solo per l’eventualità in cui le prime questioni siano risolte affermativamente, ossia nel senso che sussiste una distribuzione al pubblico ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore qualora mobili protetti dal diritto d’autore siano messi a disposizione per essere temporaneamente utilizzati da terzi senza che questi ultimi abbiano il diritto di disporne o siano esposti nella vetrina di un negozio senza che il pubblico possa utilizzarli o acquistarli. In tal caso, il giudice del rinvio chiede se la tutela della libera circolazione delle merci osti all’esercizio del diritto di vietare la distribuzione, qualora gli esemplari presentati non godano, nello Stato membro in cui sono stati fabbricati e messi in commercio, di alcuna tutela in base al diritto d’autore.

45.      Ritengo che nessuna delle due parti della prima questione del giudice nazionale debba risolversi in senso affermativo e, conseguentemente, non intendo fornire una risposta alla seconda questione. Svolgerò tuttavia alcune considerazioni in proposito.

46.      Dall’ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale teme che, in un caso come quello in questione, riguardante opere soggette alla tutela del diritto d’autore in Germania ma legittimamente fabbricate in Italia senza il consenso del titolare del diritto, l’esercizio in Germania del diritto di vietare la distribuzione al pubblico ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva possa condurre ad una compartimentazione dei mercati nazionali. Se così fosse, l’esercizio di tale diritto, prima facie in contrasto con l’art. 28 CE, non potrebbe essere giustificato sulla base dell’art. 30 CE.

47.      La Cassina e il governo polacco sostengono che la seconda questione va risolta negativamente. La Peek & Cloppenburg e la Commissione sostengono la tesi contraria.

48.      La Cassina afferma che il diritto di vietare in Germania l’uso di mobili legittimamente acquistati in Italia non è tale da costituire ostacolo agli scambi tra gli Stati membri. Anche se così fosse, esso sarebbe giustificato dall’art. 30 CE. È vero che tale disposizione non può giustificare misure che comportino una compartimentazione artificiale dei mercati nazionali. Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale o industriale non può pertanto avvalersene per impedire l’importazione di merci messe legittimamente in commercio in un altro Stato membro dal titolare del diritto o con il suo consenso. La Cassina sostiene che ciò non si è verificato nel caso di specie, in quanto essa non ha acconsentito all’immissione dei mobili sul mercato in Italia.

49.      Il governo polacco sostiene che la portata della tutela del diritto d’autore non è armonizzata a livello comunitario. In mancanza di armonizzazione, la portata della tutela è una questione di diritto nazionale.

50.      Nessuna di tali osservazioni mi sembra di particolare aiuto. Il rinvio pregiudiziale in generale e la seconda questione in particolare si fondano sul presupposto che i mobili siano stati legittimamente fabbricati in Italia. Le affermazioni della Cassina sono pertanto inconferenti. Quelle del governo polacco mi sembrano frutto di un fraintendimento: anche se la portata della tutela fosse una questione di diritto nazionale, tale diritto dovrebbe naturalmente conformarsi agli artt. 28 e 30 CE.

51.      La Commissione afferma che non è immaginabile che il diritto di distribuzione definito all’art. 4, n. 1, debba essere interpretato in modo tale che il principio della libera circolazione delle merci vieti l’esercizio di tale diritto. Di conseguenza essa muove dalla premessa che la seconda questione chiede di stabilire se gli artt. 28 e 30 CE ostino ad un’interpretazione di una disposizione di diritto nazionale tale per cui atti come quelli in questione nella presente causa costituiscano una distribuzione tutelata dal diritto d’autore.

52.      Tuttavia, anche questo argomento mi sembra errato. La seconda questione muove esplicitamente dal fatto che gli atti controversi costituiscono distribuzione ai sensi dell’art. 4, n. 1. Se così è, allora necessariamente (dato il carattere vincolante dell’art. 4) la normativa nazionale attuativa di tale disposizione andrà nella stessa direzione. Non comprendo pertanto quale distinzione la Commissione cerchi di effettuare.

53.      Considerata tale analisi, ritengo che l’art. 4, n. 1, della direttiva e la relativa normativa nazionale di attuazione vadano ritenuti validi o invalidi insieme: se uno è in contrasto con le regole del trattato sulla libera circolazione delle merci, allora deve esserlo anche l’altra. Ho già chiarito nell’ambito della prima parte della prima questione proposta per quale motivo, a mio avviso, gli artt. 28 e 30 CE impongono un’interpretazione restrittiva della «distribuzione al pubblico» di cui all’art. 4, n. 1 (36).

54.      L’analisi della seconda questione sollevata conferma quindi a mio avviso la correttezza della soluzione che ho proposto per la prima questione. Come risulta implicitamente dal mio precedente esame della prima questione, accolgo in generale la tesi della Peek & Cloppenburg (37) secondo cui un’interpretazione troppo ampia della «distribuzione al pubblico» di cui all’art. 4, n. 1, non sarebbe compatibile con la libera circolazione delle merci sancita all’art. 28 CE e non sarebbe giustificata ai sensi dell’art. 30 CE. È ammessa una deroga ai sensi dell’art. 30 CE solo se l’esercizio del diritto di distribuzione in questione tutela lo specifico oggetto del diritto d’autore. Nella presente causa, tale condizione non è soddisfatta: gli atti controversi non riguardano la vendita, la rivendita o un’operazione analoga, ma implicano semplicemente (al massimo) un uso temporaneo allo scopo per cui i mobili sono ideati.

55.      Infine, ribadisco che il fatto che i mobili siano stati messi per la prima volta in commercio nella Comunità senza il consenso del titolare del diritto è irrilevante nel contesto della presente causa. Secondo giurisprudenza costante, allo stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di disposizioni comunitarie di armonizzazione delle leggi nazionali, spetta agli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, stabilire le condizioni e le modalità della tutela della proprietà letteraria ed artistica (38). Come ho già osservato, prima dell’attuazione della direttiva 98/71 (39), la protezione giuridica dei disegni e dei modelli non era armonizzata; neppure la Convenzione di Berna prescriveva tale tutela (40). La circostanza che, all’epoca dei fatti, la tutela giuridica dei disegni e dei modelli fosse differente in Germania e in Italia è semplicemente una conseguenza di tale situazione.

 Conclusione

56.      Per i suesposti motivi, ritengo che le questioni pregiudiziali poste dal Bundesgerichtshof debbano essere risolte come segue:

Non si configura «una distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita o in altro modo», ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora mobili protetti dal diritto d’autore siano messi a disposizione per essere temporaneamente utilizzati da terzi senza che questi ultimi abbiano il diritto di disporne o siano esposti nella vetrina di un negozio senza che il pubblico possa utilizzarli o acquistarli.


1 – Lingua originale: l'inglese.


2 – GU L 167, pag. 10.


3 – Nell'ambito del diritto comunitario, il diritto d'autore («droit d'auteur») comprende i diritti esclusivi riconosciuti agli autori, compositori, artisti, ecc., mentre i diritti connessi («droits voisins») attengono ai diritti analoghi riconosciuti agli esecutori (musicisti, attori, ecc.) e agli imprenditori (editori, produttori cinematografici, ecc.).


4 – A livello internazionale, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 consentiva alle parti contraenti «di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli» (art. 2, n. 7). A livello comunitario, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28) ha parzialmente armonizzato i diritti su disegni e modelli.


5 – Organizzazione mondiale della proprietà industriale.


6 – Adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.


7 – Sentenza 11 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3989, punto 52).


8 – Risulta che la ratifica da parte della Comunità avrà luogo solo quando, dopo l'attuazione della direttiva sul diritto d'autore, tutti gli Stati membri avranno ratificato il WCT. La Comunità e gli Stati membri dell’epoca hanno segnalato la propria intenzione alla fine della Conferenza diplomatica di Ginevra, 2‑20 dicembre 1996, su determinate questioni relative al diritto di autore ed ai diritti connessi, di depositare contemporaneamente i propri strumenti di ratifica. V. M. Ficsor, The Law of Copyright and the Internet (2002), pag. 68, paragrafo 2.41.


9 – Legge del 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273), nella versione da ultimo modificata dalla legge del 10 novembre 2006 (BGBl. I, pag. 2587).


10 – Assunto che in definitiva deve essere verificato dal giudice nazionale.


11 – Secondo la Cassina, che sul punto non è stata contestata dalla Peek & Cloppenburg, è giurisprudenza consolidata in Germania che i mobili di design di Le Corbusier siano protetti da diritto d’autore.


12 – Cit. alla nota 4.


13 – Si deve osservare che la Cassina contesta la compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario (e invero con la Costituzione italiana). Tuttavia, il giudice del rinvio ha formulato le proprie questioni muovendo dal presupposto che i mobili in esame nella presente causa erano stati legittimamente fabbricati e acquistati in Italia, e la sintesi del diritto italiano effettuata dalla Cassina sembra spiegare come ciò si sia verificato.


14 – A mio avviso sarebbe preferibile inquadrare nel loro specifico contesto le soluzioni alle questioni proposte nella presente causa. Fornire soluzioni più generali comporta il rischio che queste determinino l’esito di controversie derivanti da circostanze differenti dove risultano rilevanti altri fattori, non considerati dinanzi alla Corte nella presente causa. Di conseguenza ho riformulato le questioni in termini più restrittivi rispetto a quelli utilizzati dal giudice del rinvio.


15 – Il corsivo è mio.


16 – V. il nono e l’undicesimo ‘considerando’.


17 – V. il decimo e l’undicesimo ‘considerando’.


18 – Ventunesimo e ventitreesimo ‘considerando’.


19 – Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).


20 – Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).


21 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).


22 – Sentenze 17 maggio 1988, causa 158/86, Warner Brothers (Racc. pag. 2605); 28 aprile 1998, causa C‑200/96, Metronome Musik (Racc. pag. I‑1953), nonché sentenza 22 settembre 1998, causa C‑61/97, Foreningen af danske Videogramdistributører (Racc. pag. I‑5171).


23 – Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).


24 – Sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Rafael Hoteles SA (Racc. pag. I‑11519, punto 35) e la giurisprudenza ivi citata. V. altresì Commissione/Germania, cit. alla nota 7, punto 52.


25 – Rispettivamente art. 4, lett. c), e 5, lett. c).


26 – Art. 9, n. 1.


27 – V. il quarto, il nono e l’undicesimo ‘considerando’.


28 – V. il terzo ‘considerando’.


29 – Cit. alla nota 4.


30 – V. supra, paragrafo 6 e nota 4.


31 – V., ad esempio, sentenza Foreningen af danske Videogramdistributører, cit. alla nota 22, punto 13.


32 – V. nota 22.


33 – Direttiva concernente i diritti di noleggio e i diritti di prestito, cit. alla nota 19.


34 – Cit. alla nota 23.


35 – V. nota 14.


36 – V. supra, paragrafi 35‑36.


37 – In via subordinata, data la soluzione da essa proposta per le prime questioni.


38 – Sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C‑92/92 e C‑326/92, Phil Collins (Racc. pag. I‑5145, punto 19).


39 – Cit. alla nota 12.


40 – V. nota 4.