Language of document : ECLI:EU:C:2020:969

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

26 novembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Normativa nazionale in materia di determinazione delle tariffe per le attività d’intercettazione richieste dalle autorità giudiziarie – Mancata considerazione del principio di rimborso integrale dei costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni riguardanti il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e le ragioni a sostegno della necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑318/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 13 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2020, nei procedimenti

Colt Technology Services SpA,

contro

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Wind Tre SpA

contro

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

nei confronti di:

Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Telecom Italia SpA

contro

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

e

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero della Giustizia,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria

contro

Wind Tre SpA,

nonché

Vodafone Italia SpA

contro

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri,


LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 26 nonché 102 TFUE e seguenti.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che contrappongono la Colt Technology Services SpA, la Wind Tre SpA, la Telecom Italia SpA e la Vodafone Italia SpA, al Ministero della Giustizia (Italia), al Ministero dello Sviluppo Economico (Italia), al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), nonché, in taluni casi, secondo il procedimento, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria (Italia), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (Italia), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Italia), e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Italia), in merito a una normativa nazionale che, dietro corresponsione di un canone forfettario annuo, obbliga tutti gli operatori di telecomunicazioni attivi nel territorio nazionale a fornire, su richiesta delle autorità giudiziarie, prestazioni di intercettazione di telecomunicazioni.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice remittente a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità delle menzionate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

 Diritto italiano

4        L’articolo 96 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003), è così formulato:

«1.      Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all’approvazione del decreto di cui al comma 2.

2.      Ai fini dell’adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:

a)      disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b)      individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c)      definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni».

5        A norma dell’articolo, 96, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, le prestazioni obbligatorie fornite dagli operatori di telecomunicazioni e le relative tariffe sono state precisate con il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia e del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2017 – Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (GURI n. 33, del 9 febbraio 2018).

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        Con ricorsi separati, poi riuniti dal Consiglio di Stato (Italia), la Colt Technology Services, la Wind Tre, la Telecom Italia e la Vodafone Italia, operatori di telecomunicazioni, nonché il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico, la procura generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, la procura presso il Tribunale di Cagliari e la procura presso il Tribunale di Roma hanno interposto appello avverso quattro sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), il quale aveva respinto i ricorsi di detti operatori avverso il decreto interministeriale del 28 dicembre 2017, ad eccezione del ricorso della Wind Tre per quanto riguardava la data di effettiva applicazione di tale decreto.

7        Il giudice del rinvio precisa che la normativa nazionale di cui trattasi non sembra essere contraria alle disposizioni del diritto dell’Unione. Tuttavia, esso riconosce che la questione della conformità di tale normativa a tale diritto riveste un’importanza centrale e pregiudiziale nella presente causa. A questo proposito, esso aggiunge che, ove dovesse risultare che i principi del diritto dell’Unione in parola ostano ad una normativa nazionale che, nell’individuare le modalità di computo della tariffa per l’esecuzione da parte degli operatori di telecomunicazioni delle attività di intercettazione, non impone il rispetto del principio dell’integrale ristoro dei costi, la legittimità sostanziale della normativa di cui trattasi dipenderebbe dall’accertamento della sua piena ed effettiva idoneità a coprire per intero tali costi.

8        Il giudice del rinvio afferma altresì di essere tenuto, in qualità di giudice di ultima istanza, a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale, qualora sorgano nuove questioni di interpretazione del diritto dell’Unione, come quelle sollevate nel procedimento principale, e che è stata depositata un’istanza in tal senso, sia pure in via subordinata, da una delle parti in causa, in quanto la Corte dispone del monopolio interpretativo del diritto dell’Unione. Inoltre, esso sottolinea che la questione sollevata non sembra essere stata oggetto di un’interpretazione da parte della Corte e che, se non si procedesse a un rinvio pregiudiziale a quest’ultima in una situazione del genere, potrebbero sorgere la responsabilità dello Stato e la responsabilità civile personale del giudice.

9        Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Dica la Corte se i principi generali di cui agli articoli 18, 26 e 102 e ss. del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, nell’individuare le modalità di computo della tariffa per l’esecuzione, da parte degli operatori di telecomunicazione, delle attività di intercettazione disposte dall’Autorità giudiziaria, non impone il rispetto del principio dell’integrale ristoro dei costi».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

10      Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

11      Tale disposizione dev’essere applicata nella presente causa.

12      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 16 e giurisprudenza citata).

13      Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 17 e giurisprudenza citata).

14      Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 18 e giurisprudenza citata).

15      Orbene, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo chiarisca, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia oggetto del giudizio principale e fornisca un minimo di spiegazioni in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni di diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia sottopostagli (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 19 e giurisprudenza citata).

16      Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio deve conoscere e che è tenuto a rispettare scrupolosamente nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE. Detti requisiti si riflettono altresì, in particolare, nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1) (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 20 e giurisprudenza citata).

17      Infine, occorre ricordare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio permettono alla Corte non soltanto di fornire risposte utili, ma anche di offrire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 21 e giurisprudenza citata).

18      Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio manifestamente non soddisfa tali requisiti.

19      Occorre ricordare che tale ordinanza solleva, in sostanza, la questione se gli articoli 18 e 26 TFUE e/o gli articoli 102 TFUE e seguenti ostino ad una normativa nazionale che, dietro corresponsione di un canone forfettario annuo, obbliga tutti gli operatori di telecomunicazioni attivi nel territorio nazionale a fornire, su richiesta delle autorità giudiziarie, prestazioni di intercettazione di telecomunicazioni, senza garantire che i costi di tali prestazioni siano integralmente rimborsati a detti operatori.

20      Orbene, occorre rilevare che il giudice del rinvio si limita, essenzialmente, a citare tali e quali gli argomenti della Vodafone Italia e ad indicare che, a suo avviso, tali argomenti non sono convincenti, non precisando né le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione degli articoli 18 e 26 TFUE e/o degli articoli 102 TFUE e seguenti né il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

21      Occorre aggiungere che, per quanto riguarda gli articoli 18 e 26 TFUE, relativi rispettivamente al principio di non discriminazione e al funzionamento del mercato interno, il nesso tra tali disposizioni e le disposizioni italiane in questione è tanto meno evidente da stabilire in quanto gli argomenti della Vodafone ripresi dal giudice del rinvio sembrano porsi piuttosto sul piano dell’esistenza di un aiuto di Stato a favore di taluni operatori di telecomunicazioni, senza che siano peraltro forniti ulteriori dettagli.

22      Per quanto attiene agli articoli 102 TFUE e seguenti, e più in particolare all’esistenza di un eventuale abuso di posizione dominante, l’ordinanza di rinvio non indica gli elementi costitutivi di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, nel contesto del procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, punto 41), e non spiega perché la normativa italiana in questione possa condurre ad un abuso di posizione dominante (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2015, Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C., C‑497/12, EU:C:2015:436, punto 25). Essa non fornisce, inoltre, alcun elemento che consenta di determinare il nesso tra l’obbligo di fornire prestazioni di intercettazione di telecomunicazioni e l’applicazione dell’articolo 102 TFUE nonché, eventualmente, dell’articolo 106 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 19 ottobre 2017, Sportingbet e Internet Opportunity Entertainment, C‑166/17, non pubblicata, EU:C:2017:790, punto 44).

23      Si deve pertanto ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura.

24      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

25      Il giudice del rinvio potrà tuttavia in qualunque momento presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale contenente le indicazioni che consentano alla Corte di fornire una risposta utile alla questione sollevata (ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 34 e giurisprudenza citata).

 Sulle spese

26      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza del 13 febbraio 2020 è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 26 novembre 2020

Il cancelliere

 

Il presidente della Decima Sezione

A. Calot Escobar

 

M. Ilešič


*      Lingua processuale: l’italiano.