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Ricorso proposto il 15 marzo 2010 - Daake / UAMI

(Causa F-17/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'UAMI 4 dicembre 2009, recante rigetto delle richieste della ricorrente di risarcimento dei danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

condannare l'UAMI al risarcimento dei danni materiali stimati nella differenza tra,

da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell'art. 3 bis del RAA, dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all'indennità di disoccupazione corrispostale a partire dal 1° novembre 2008 ad oggi, e,

dall'altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA, dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all'indennità di disoccupazione dal 1° novembre 2008 ad oggi, calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l'art. 2, lett. a), del RAA -

oltre al risarcimento delle perdite conseguenti relative alla pensione di anzianità e di ulteriori indennità, compensi e benefici, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1° aprile 2008;

nonché - ove necessario per accogliere la richiesta di risarcimento dei danni - annullare le decisioni dell'UAMI 6 maggio 2009 e 4 dicembre 2009;

condannare l'UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell'UAMI, nella misura che il Tribunale riterrà equa;

condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

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