Language of document :

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Ireland) – Irlanda] – M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

(Causa C-661/17)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di valutazione)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: M.A., S.A., A.Z.

Convenuti: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro, determinato come «competente» ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio intento di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di cui a detto articolo 17, paragrafo 1, la domanda di protezione in parola.

Il regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l’esercizio della clausola discrezionale prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo siano assicurati dalla stessa autorità nazionale.

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, quanto all’esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.

5)    L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di prova contraria, detta disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell’interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori.

____________

1 GU C 42 del 5.2.2018.