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Ricorso presentato il 10 maggio 2007 - Prieto / Parlamento

(Causa F-42/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonio Prieto (Bousval, Belgio) (Rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo 9 giugno 2006 di nominare il ricorrente dipendente in prova con inquadramento nel grado AST 2, scatto 3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, vincitore del concorso interno C/348 per la carriera C5-4, era agente temporaneo della Commissione di grado AST 3 (ex grado C4) quando è stato nominato dipendente in prova ed inquadrato nel grado AST 2.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere innanzi tutto che la decisione di nominarlo dipendente con un inquadramento inferiore a quello che possedeva quando era agente temporaneo viola l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, dato che solo i vincitori del concorso in questione che rientravano precedentemente, quando erano agenti temporanei, nella carriera D hanno potuto mantenere il precedente inquadramento, più vantaggioso, in occasione della loro nomina a dipendenti di ruolo.

Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata viola anche i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della buona amministrazione e della sana gestione.

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