Language of document : ECLI:EU:F:2010:97

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

10 settembre 2010


Causa F-62/10 R


Jürgen Esders

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Riassegnazione — Regole di rotazione dei funzionari in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Commissione — Urgenza — Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Esders, funzionario della direzione generale della comunicazione della Commissione in servizio presso l’ufficio di rappresentanza in Germania, chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione del 27 luglio 2010 che lo riassegna presso la sede della Commissione a partire dal 1° settembre 2010.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39 e allegato I, art. 7, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione di una decisione di riassegnazione in sede di un funzionario precedentemente assegnato ad un ufficio di rappresentanza della Commissione in un altro Stato membro — Presupposti per la concessione

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

1.      Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che guistifichino prima facie l’adozione dei provvedimenti richiesti.

I presupposti relativi all’urgenza e all’apparente fondatezza della domanda (fumus boni iuris) sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi uno di questi presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate tali varie condizioni nonché l’ordine in cui condurre tale esame, qualora nessuna norma di diritto gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 41-43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 18), e 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑93, punti 20 e 22)

2.      La finalità del procedimento sommario non consiste nell’assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti sollecitati siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale natura.

L’accertamento fatto da uno o più medici non può bastare, da solo, a dimostrare che, in mancanza di una sospensione dell’esecuzione della decisione recante riassegnazione in sede di un funzionario precedentemente assegnato ad un ufficio di rappresentanza della Commissione in un altro Stato membro, l’interessato rischi di subire un danno grave e irreparabile. Infatti gli autori dei certificati medici prodotti hanno potuto sentire solo il punto di vista del ricorrente, e non è provato, e neppure asserito, che essi abbiano potuto disporre di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per avere una comprensione sufficiente del contesto professionale di cui trattasi.

(v. punti 45 e 47)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I‑1857, punto 62)

Tribunale di primo grado: Elkaïm e Mazuel/Commissione, cit., punto 25, e 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A 325 e II‑1555, punto 27)

Tribunale della funzione pubblica: 14 luglio 2010, causa F‑41/10 R, Bermejo Garde/CESE, punto 55