Language of document : ECLI:EU:F:2011:41

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

13 aprile 2011 (*)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Riqualificazione del contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Art. 8, primo comma, del RAA»

Nella causa F‑105/09,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Séverine Scheefer, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti R. Adam e P. Ketter,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dalle sig.re R. Ignătescu e L. Chrétien, successivamente dalle sig.re R. Ignătescu e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, H. Kreppel e S. Van Raepenbusch (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2009, la sig.ra Scheefer chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2009, con cui è stato confermato che il 31 marzo 2009 sarebbe giunto a termine il suo contratto di agente temporaneo, l’annullamento della decisione del 12 ottobre 2009, recante rigetto del suo reclamo, nonché il risarcimento del presunto danno subito a causa del comportamento del Parlamento.

 Contesto normativo

 Il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

2        L’art. 2 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») dispone:

«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

a) l’agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e alla quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo»;

(…)».

3        L’art. 8, primo comma, del RAA così recita:

«Il contratto di un agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

4        L’art. 7, nn. 2‑4, della normativa interna relativa all’assunzione dei funzionari e degli altri agenti emanata dall’ufficio di presidenza del Parlamento il 3 maggio 2004 (in prosieguo: la «normativa interna») prevede quanto segue:

«2. Fatte salve le disposizioni applicabili ai funzionari, gli agenti temporanei vengono assunti, in ordine utile, tra i candidati vincitori di un concorso o di una procedura di assunzione di cui all’art. 29, n. 2, dello Statuto dei funzionari [dell’Unione europea].

3. In mancanza di candidati vincitori disponibili, gli agenti temporanei sono assunti:

–        nel caso degli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA, previa selezione da parte di un comitato ad hoc che include un membro designato dal [c]omitato del personale;

–        nel caso degli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. b), del RAA, previo parere della commissione paritetica.

4. In deroga alle precedenti disposizioni, gli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA possono essere assunti secondo la procedura prevista dal n. 3, secondo trattino, del presente articolo, se dette assunzioni sono intese unicamente a coprire temporaneamente dei posti in attesa della loro assegnazione definitiva, conformemente alle disposizioni del presente articolo, n. 3, primo trattino».

 L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

5        La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), riprodotto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), così recita:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e dell[e] prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a)      ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b)      la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c)      il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a)      devono essere considerati “successivi”;

b)      devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

 Fatti

6        Con contratto firmato rispettivamente il 29 marzo e il 4 aprile 2006 il Parlamento assumeva la ricorrente in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007 (in prosieguo: il «contratto iniziale») e la assegnava in qualità di medico allo studio medico di Lussemburgo (Lussemburgo).

7        Con clausola aggiuntiva sottoscritta dal Parlamento il 23 febbraio 2007 e dalla ricorrente il 26 febbraio seguente (in prosieguo: la «clausola aggiuntiva del 26 febbraio 2007») il contratto iniziale veniva prorogato fino al 31 marzo 2008.

8        Il 18 ottobre 2007 il Parlamento pubblicava l’avviso n. PE/95/S, con cui annunciava l’organizzazione di una procedura di selezione per titoli ed esami per l’assunzione di un agente temporaneo amministrativo medico (GU C 244 A, pag. 5). La ricorrente presentava la propria candidatura, che veniva tuttavia respinta per mancanza dell’esperienza richiesta.

9        Con clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008, sostitutiva di quella del 26 febbraio 2007 (in prosieguo: la «clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008»), il contratto iniziale veniva prorogato fino al 31 marzo 2009.

10      Con lettera del 22 gennaio 2009 la ricorrente chiedeva al Segretario generale del Parlamento se fosse possibile proseguire la sua collaborazione con il servizio medico dell’istituzione nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato.

11      Il 12 febbraio 2009 il Segretario generale del Parlamento rispondeva alla ricorrente che, a seguito di un esame approfondito della sua situazione, non era stato possibile individuare alcuna soluzione giuridicamente accettabile che le consentisse di proseguire la sua attività presso lo studio medico e che il suo contratto sarebbe cessato alla data prevista, ossia il 31 marzo 2009.

12      Il 2 aprile 2009 la ricorrente proponeva un reclamo in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») affinché il Parlamento le riconoscesse il diritto ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a norma dell’art. 8, primo comma, del RAA e il suo contratto di agente temporaneo proseguisse oltre il 31 marzo 2009.

13      Il 12 ottobre 2009 l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione respingeva il reclamo in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato.

 Conclusioni delle parti e procedimento

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        «(...) annullare la decisione del Parlamento del 12 febbraio 2009 (...);

–        (...) annullare la decisione del Parlamento del 12 ottobre 2009 (…);

–        (...) annullare la qualificazione giuridica del contratto iniziale (...) e la sua data di scadenza fissata al 31 marzo 2009;

–        riqualificare quindi l’assunzione della ricorrente come assunzione a tempo indeterminato;

–        disporre il risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa del comportamento del Parlamento;

–        in subordine e nella denegata ipotesi in cui il [T]ribunale dovesse concludere che, nonostante il sussistere di un’assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro fosse venuto meno (…), concedere il risarcimento dei danni per illecita risoluzione del vincolo contrattuale;

–        in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui il [T]ribunale dovesse concludere che non è possibile alcuna riqualificazione (…), concedere il risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa del comportamento scorretto del Parlamento (…);

–        riconoscere alla ricorrente ogni altro diritto, mezzo di ricorso o azione, segnatamente per quanto concerne la condanna del Parlamento al risarcimento dei danni cagionati»;

–        condannare il Parlamento alle spese.

15      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2010, il Parlamento ha sollevato un’eccezione di irricevibilità contro il ricorso in forza dell’art. 78, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.

16      Nella sua eccezione di irricevibilità, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile nella sua totalità;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2010, la ricorrente ha presentato osservazioni scritte sull’eccezione di irricevibilità.

18      Con ordinanza della Terza Sezione del Tribunale 8 luglio 2010, l’eccezione d’irricevibilità è stata unita al merito.

19      Con il suo controricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2010, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso di annullamento;

–        dichiarare irricevibile la domanda di riqualificazione del contratto della ricorrente come contratto a tempo indeterminato;

–        dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento del danno subito a causa del comportamento scorretto del Parlamento;

–        dichiarare infondata la domanda di risarcimento del danno per illecita risoluzione del contratto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sul secondo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento della decisione del 12 ottobre 2009

20      Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Parlamento del 12 ottobre 2009 recante rigetto del suo reclamo.

21      Tuttavia, occorre rammentare che le domande di annullamento formalmente dirette contro il provvedimento di rigetto di un reclamo comportano come effetto che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo, essendo, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa C‑293/87, Vainker/Parlamento, punto 8; sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, punto 43; sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 dicembre 2008, causa F‑136/06, Reali/Commissione, punto 37), e che dette conclusioni si confondono in realtà con le domande di annullamento dell’atto recante pregiudizio contro cui è stato proposto il reclamo.

22      Si deve quindi ritenere che, sebbene non possa negarsi l’interesse di qualsiasi ricorrente a chiedere l’annullamento della decisione recante rigetto del suo reclamo e contemporaneamente l’annullamento dell’atto che gli arreca pregiudizio, nel caso di specie il ricorso sia diretto contro la decisione che sarebbe contenuta, secondo la ricorrente, nella lettera del Segretario generale del Parlamento del 12 febbraio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Sul terzo e sul quarto capo delle conclusioni, diretti ad ottenere una riqualificazione del contratto della ricorrente

23      Nel terzo e nel quarto capo delle conclusioni la ricorrente chiede l’annullamento della qualificazione giuridica del suo contratto iniziale e la riqualificazione dello stesso come contratto a tempo indeterminato.

24      Tuttavia, occorre ricordare che, sebbene la qualificazione giuridica di un atto sia rimessa al solo apprezzamento del Tribunale e non alla volontà delle parti, quest’ultimo può annullare solo gli atti recanti pregiudizio e non, in quanto tale, la qualificazione che il loro autore avrebbe loro erroneamente dato. Inoltre, è pacifico che, nell’ambito di un ricorso proposto in forza dell’art. 91 dello Statuto, il giudice dell’Unione non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, fare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, punti 8 e 9; ordinanza del Tribunale 16 maggio 2006, causa F‑55/05, Voigt/Commissione, punto 25; sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 aprile 2009, causa F‑65/07, Aayhan e a./Parlamento, punto 52).

25      Il terzo e il quarto capo delle conclusioni devono quindi essere dichiarati irricevibili nella parte in cui sono diretti ad ottenere che il Tribunale proceda, nel dispositivo della presente sentenza, ad una riqualificazione del contratto della ricorrente.

 Sul primo e sul terzo capo delle conclusioni, diretti all’annullamento della decisione impugnata e all’annullamento della fissazione della data di scadenza del contratto al 31 marzo 2009

 Argomenti delle parti

–       Sulla ricevibilità delle conclusioni

26      Il Parlamento fa valere che la ricorrente, con la sua lettera del 22 gennaio 2009, non ha sollecitato un ulteriore rinnovo del suo contratto iniziale, bensì ha chiesto all’amministrazione di riconoscere che la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 aveva comportato la riqualificazione di detto contratto come contratto a tempo indeterminato, dal che essa dedurrebbe che la decisione impugnata, rifiutando di accogliere tale domanda, costituirebbe un atto recante pregiudizio.

27      Il Parlamento sottolinea, tuttavia, che un contratto produce effetti a partire dal momento della sua sottoscrizione e afferma, pertanto, che l’atto lesivo era costituito, semmai, dalla clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 che ha prorogato il contratto iniziale fino al 31 marzo 2009. Di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto proporre un reclamo avverso tale clausola aggiuntiva entro tre mesi dalla sua sottoscrizione. Proponendo, il 22 gennaio 2009, una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza di un contratto a tempo indeterminato, la ricorrente avrebbe tentato di eludere i termini statutari e di rimediare alla mancata proposizione di un reclamo in tempo utile.

28      Il Parlamento aggiunge che, nella decisione impugnata, il Segretario generale si è soltanto limitato a «confermare che [il] contratto [della ricorrente] [sarebbe cessato] alla data prevista, ossia il 31 marzo 2009». Si tratterebbe di un atto meramente confermativo che, secondo costante giurisprudenza, non è soggetto ad impugnazione.

29      Il Parlamento ne deduce che la ricorrente non è legittimata a chiedere l’annullamento della decisione impugnata.

30      La ricorrente replica, in via principale, che l’eccezione di irricevibilità, depositata il 18 febbraio 2010, risulta tardiva ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento di procedura, secondo cui «[l]a domanda di statuire sull’irricevibilità dev’essere presentata entro il termine di un mese dalla notifica del ricorso», che sarebbe stata effettuata l’8 gennaio 2010.

31      In subordine, la ricorrente contesta la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità sollevata facendo valere che, nella decisione impugnata, il Segretario generale si è pronunciato non su una richiesta di proroga del contratto, bensì sulla questione se il secondo rinnovo del contratto iniziale avesse o meno trasformato quest’ultimo in un contratto a tempo indeterminato. Dopo avere analizzato la situazione, il Parlamento avrebbe concluso che nessuna «soluzione giuridicamente accettabile» le consentiva di continuare ad esercitare le sue funzioni, sicché il contratto iniziale doveva cessare alla scadenza della clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008, ossia il 31 marzo 2009.

32      Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non potrebbe quindi essere considerata una semplice informazione o un atto meramente confermativo. Essa costituirebbe una decisione che risolve una questione giuridica precisa e che lede i suoi interessi in maniera diretta. L’affermazione del Parlamento secondo cui non si era potuto trovare alcuna soluzione costituirebbe un’ammissione del fatto che tale soluzione è stata effettivamente cercata posteriormente alla stipulazione della clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008.

33      La ricorrente osserva che, secondo il Parlamento, avrebbe dovuto essa stessa chiedere un terzo rinnovo del suo contratto, mentre dall’art. 8, primo comma, del RAA risulterebbe che detto contratto non avrebbe dovuto neppure essere prorogato una seconda volta e che, a seguito del secondo rinnovo, esso si è in realtà trasformato automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

34      In subordine, la ricorrente sostiene che la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 non può essere considerata un «atto che arreca pregiudizio», poiché dal testo dell’art. 8, primo comma, del RAA risulta che la sua sottoscrizione equivale alla conclusione di un contratto a tempo indeterminato.

35      Sempre in subordine, la ricorrente osserva che, avendo lo stesso Parlamento qualificato la sua lettera del 2 aprile 2009 come «reclamo» ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, essa avrebbe proseguito il procedimento proponendo il presente ricorso.

–       Nel merito

36      La ricorrente solleva tre motivi concernenti, il primo, la violazione dell’art. 8, primo comma, del RAA, un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione, il secondo, la violazione dell’obbligo di motivazione e, il terzo, lo sviamento di potere e la violazione del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione, del principio del legittimo affidamento, del principio di uguaglianza, del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti, nonché l’abuso di diritto.

37      Con il primo motivo la ricorrente fa valere che, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del RAA, in riferimento alla seconda modifica del suo contratto iniziale, la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 ha comportato la riqualificazione di detto contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato e che la decisione impugnata, rifiutando tale riqualificazione, ha violato la disposizione in parola.

38      È vero che la ricorrente osserva che la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 «annulla e sostituisce» quella del 23 febbraio 2007. Essa ritiene, tuttavia, che da tale sostituzione non si possa dedurre che abbia avuto luogo, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del RAA, un unico rinnovo del contratto a tempo determinato, come sostenuto dal Parlamento. Anche tenendo conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone quest’ultimo, tale modus operandi costituirebbe un artificio che non potrebbe consentirgli di eludere la suddetta disposizione.

39      Il Parlamento replica che i medici che lavorano alle sue dipendenze sono agenti temporanei ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA e che, in virtù dell’art. 7, n. 2, della normativa interna, essi devono essere assunti tra i candidati vincitori di un concorso o di una procedura di assunzione a norma dell’art. 29, n. 2, dello Statuto. In mancanza di una lista di riserva di medici e non avendo ricevuto alcuna candidatura in risposta ad avvisi di posto vacante da esso pubblicati per coprire il posto lasciato vacante dal predecessore della ricorrente, il Parlamento sarebbe stato obbligato ad assumere quest’ultima per un periodo limitato e in via provvisoria, sulla base dell’art. 7, n. 4, di detta normativa, in attesa di poter assumere un medico conformemente alla procedura di selezione prescritta dal citato art. 7, n. 2. Sarebbe stato questo l’oggetto del contratto iniziale della ricorrente.

40      Il contratto iniziale sarebbe stato prorogato una volta con la clausola aggiuntiva del 26 febbraio 2007, fino al 31 marzo 2008. Tuttavia, non disponendo ancora di una lista di riserva per coprire il posto di medico vacante, il Parlamento sarebbe stato obbligato a prorogare un’altra volta il contratto iniziale.

41      Il Parlamento fa valere a tale riguardo che, sebbene, in linea di principio, la conclusione di molteplici contratti successivi a tempo determinato sia vietata, tuttavia occorrerebbe escludere i casi in cui tale successione di contratti a tempo determinato è giustificata da ragioni legittime. Ciò si sarebbe verificato nel caso di specie, in quanto le decisioni di prorogare il contratto iniziale sarebbero state adottate per garantire la continuità del servizio medico, mentre il Parlamento non avrebbe potuto, senza violare la propria normativa interna, offrire alla ricorrente un contratto a tempo indeterminato.

42      L’art. 8, primo comma, del RAA non osterebbe peraltro alla conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato che preveda un termine imprecisato, correlato, come nella specie, all’attesa della nomina di un medico. In tal senso, le date di scadenza indicate nelle due clausole aggiuntive al contratto iniziale dovrebbero essere considerate meramente provvisorie.

43      Infine, il Parlamento sottolinea che la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008, che ha prorogato il contratto iniziale fino al 31 marzo 2009, ha recato vantaggio alla ricorrente, dato che il Parlamento stesso avrebbe potuto non prorogare detto contratto e assumere un altro medico, oppure prorogarlo solo per il periodo di alcuni mesi necessario per assumere un medico conformemente alla procedura di selezione.

 Giudizio del Tribunale

44      In limine, si deve precisare la portata del terzo capo delle conclusioni della ricorrente, nella parte in cui è diretto all’annullamento della «data di scadenza [del suo contratto iniziale] fissata al 31 marzo 2009».

45      Tale capo delle conclusioni potrebbe essere interpretato nel senso che riguarda la data del 31 marzo 2009 che il Segretario generale del Parlamento ha «confermato» nella decisione impugnata. In tal caso, tuttavia, esso si confonderebbe con il primo capo delle conclusioni diretto proprio all’annullamento di detta decisione. Pertanto, per attribuire una portata autonoma a tale capo delle conclusioni, lo si deve interpretare nel senso che è diretto all’annullamento della clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008, nella parte in cui fissa al 31 marzo 2009 la data di scadenza del contratto della ricorrente.

46      Fatta questa precisazione, e per quanto riguarda la tardività opposta dalla ricorrente all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, occorre rammentare che ai sensi dell’art. 78, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale la domanda di statuire sull’irricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito dev’essere presentata entro il termine di un mese dalla notifica del ricorso, al quale occorre aggiungere il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni di cui all’art. 100, n. 3, del regolamento di procedura. Nella specie, il Parlamento ha ricevuto la notifica del ricorso l’8 gennaio 2010. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità depositata il 18 febbraio seguente è intervenuta nell’ultimo giorno del termine così calcolato ed è quindi ricevibile.

47      Per quanto riguarda il merito dell’eccezione di irricevibilità, occorre rammentare che un ricorso di annullamento è ricevibile solo se il reclamo che deve precederlo è stato proposto entro il termine di tre mesi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, successivi all’atto che arreca pregiudizio.

48      Per quanto riguarda la determinazione del momento in cui è intervenuto l’atto recante pregiudizio, vale a dire il momento in cui è stata stabilita la data a partire dalla quale dev’essere calcolato il termine per proporre il reclamo, va rilevato che è a partire dalla sua sottoscrizione che un contratto produce effetti e, pertanto, diviene idoneo a recare pregiudizio all’agente, di modo che, in linea di principio, è a partire da tale sottoscrizione che dev’essere calcolato il termine per proporre un reclamo in tempo utile ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto (sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martínez Páramo e a./Commissione, punto 56; sentenza Aayhan e a./Parlamento, cit. al punto 24 supra, punto 43).

49      In base a quanto precede, sarebbe stato immaginabile che la ricorrente presentasse formalmente un reclamo avverso la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 nella parte in cui non era stata conclusa per una durata indeterminata (v., in tal senso, sentenza Aayhan e a./Parlamento, cit. al punto 24 supra, punto 44). Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Infatti, in mancanza di reclamo entro il termine di tre mesi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, il terzo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento di detta clausola aggiuntiva nella parte in cui fissa al 31 marzo 2009 la scadenza del contratto di lavoro dell’interessata, è tardivo e pertanto irricevibile.

50      Non ne consegue, tuttavia, che sia irricevibile anche il primo capo delle conclusioni, diretto contro la decisione impugnata.

51      Occorre infatti tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire il fatto che la ricorrente è stata assunta come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, che tale assunzione è stata prorogata con la clausola aggiuntiva del 26 febbraio 2007 e che la seconda clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 ha «annulla[to] e sostitui[to]» la prima allo scopo di prorogare il contratto di lavoro dell’interessata fino al 31 marzo 2009, mentre, secondo l’art. 8, primo comma, del RAA, il contratto di un agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata e «[q]ualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

52      Orbene, va rilevato che «annulla[re] e sostitui[re]» una prima clausola aggiuntiva che proroga per una durata determinata il contratto della ricorrente con una nuova clausola aggiuntiva che proroga ancora detto contratto per una durata determinata, di modo che esista un’unica proroga di durata determinata, costituisce un artificio che priva di contenuto l’art. 8, primo comma, del RAA.

53      Infatti, riguardando «[q]ualsiasi rinnovo successivo», l’art. 8, primo comma, del RAA si applica a qualsiasi procedimento in virtù del quale un agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, prosegue, in tale qualità, il rapporto di lavoro con un datore di lavoro successivamente al primo rinnovo di un contratto a tempo determinato.

54      Occorre peraltro prendere in considerazione la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro ad essa allegato. Invero, la circostanza che un direttiva non sia vincolante in quanto tale per le istituzioni non può escludere che queste ultime debbano tenerne conto indirettamente nei rapporti con i loro funzionari o agenti. Si deve quindi rammentare che spetta al Parlamento, conformemente al dovere di lealtà cui esso è tenuto, interpretare e applicare nei limiti del possibile, in quanto datore di lavoro, le disposizioni del RAA alla luce del testo e della finalità dell’accordo quadro. Orbene, tale accordo quadro rende la stabilità dell’impiego un obiettivo prioritario in materia di rapporti di lavoro all’interno dell’Unione europea (sentenza Aayhan e a./Parlamento, cit. al punto 24 supra, punti 119 e 120). Più in particolare, la clausola 5, punto 1, è specificamente diretta a «prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» imponendo agli Stati membri l’obbligo di introdurre nel loro ordinamento giuridico interno una o più delle misure elencate nel suo punto 1, lett. a)‑c). In particolare, la clausola 5, punto 1, lett. c), prescrive di fissare un numero massimo di rinnovi di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. La medesima clausola prevede, al punto 2, lett. b), che i contratti a tempo determinato possono, se del caso, essere «ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

55      Si deve quindi ritenere, per quanto riguarda le istituzioni, che l’art. 8, primo comma, del RAA debba essere interpretato in modo da assicurargli una portata ampia e vada applicato in maniera rigorosa, proprio perché è inteso a limitare il ricorso a contratti successivi di agente temporaneo a tempo determinato, «riten[endo] [un] contratt[o] (…) a tempo indeterminato» il terzo contratto concluso per una durata determinata.

56      Il Parlamento fa peraltro valere, invano, che l’art. 7, n. 4, della sua normativa interna gli vietava di concludere un contratto a tempo indeterminato, mentre era necessario garantire la continuità del servizio fornito dallo studio medico di Lussemburgo. In effetti, sebbene l’art. 7, n. 4, della normativa interna contempli la possibilità di occupare posti in via provvisoria in attesa di un’assunzione secondo la procedura prevista da detta normativa, tale disposizione non obbliga a stipulare contratti di durata determinata, come nel caso di specie, per un periodo specifico. A tale proposito occorre rammentare che, secondo la clausola 3 dell’accordo quadro, un contratto a tempo determinato è un contratto il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali una data certa, ma anche il verificarsi di un evento specifico. Inoltre, l’art. 7, n. 4, non vieta il ricorso a contratti a tempo indeterminato, in quanto una situazione provvisoria può durare, come nella specie, per un periodo di tempo indefinibile e, in ogni caso, tale contratto non offre al suo beneficiario la stabilità di un’assunzione in qualità di funzionario, dato che vi si può porre fine per un motivo legittimo e con preavviso, conformemente all’art. 47, lett. c), sub i), del RAA. In ogni caso, la normativa interna è dotata di minore forza cogente rispetto al RAA e non può impedire all’art. 8, primo comma, dello stesso di produrre i suoi effetti.

57      Il Parlamento sostiene, sempre invano, che l’art. 8, primo comma, del RAA non osta alla conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato con termine imprecisato. Tale argomento, teoricamente esatto se tale termine corrisponde al verificarsi di un evento specifico (v. supra, punto 56), nella specie è inconferente, dato che il contratto iniziale e le sue clausole aggiuntive menzionavano date di scadenza precise. È inoltre inconferente l’affermazione del Parlamento secondo cui esso avrebbe potuto non prorogare il contratto iniziale mediante la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 o prorogarlo solo per un periodo inferiore all’anno concesso all’interessata. Si tratta, infatti, di mere ipotesi non corrispondenti ai fatti. Inoltre, una seconda proroga, anche per un periodo inferiore ad un anno, avrebbe costituito in ogni caso un rinnovo ai sensi del citato art. 8, primo comma.

58      Infine, il Parlamento non può prendere a pretesto la situazione eccezionale in cui si sarebbe asseritamente trovato a causa della vacanza di un posto di medico presso lo studio medico di Lussemburgo e dell’impossibilità di occuparlo a breve termine. Infatti, si è già rilevato che l’art. 7, n. 4, della normativa interna non gli vietava di concludere un contratto a tempo indeterminato, cui avrebbe potuto porre fine in qualsiasi momento per un motivo legittimo rispettando il termine di preavviso di cui all’art. 47, lett. c), sub i), del RAA.

59      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la ricorrente soddisfaceva le condizioni di applicazione dell’art. 8, primo comma, del RAA.

60      Orbene, ai sensi di tale disposizione, «[q]ualsiasi rinnovo successivo» facente seguito ad una prima proroga di durata determinata di un contratto a tempo determinato di agente temporaneo a norma dell’art. 2, lett. a), «diventa di durata indeterminata», dal che discende che tale riqualificazione deve essere considerata operante ipso iure.

61      Pertanto, il Tribunale deve rilevare che la clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008 è stata riqualificata di diritto come contratto di durata indeterminata solo per volontà del legislatore e che la scadenza del termine fissato in tale clausola non poteva comportare la cessazione del contratto della ricorrente.

62      Conseguentemente, la decisione impugnata, con cui il Segretario generale del Parlamento ha ritenuto che non esistesse alcuna soluzione giuridicamente accettabile che consentisse alla ricorrente di proseguire la sua attività presso lo studio medico di Lussemburgo e con cui esso le ha «conferma[to]» che il suo contratto sarebbe cessato il 31 marzo 2009, ha necessariamente modificato in modo rilevante la situazione giuridica dell’interessata derivante dall’art. 8 del RAA. Tale decisione costituisce quindi un atto recante pregiudizio e non una decisione meramente confermativa.

63      La ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione impugnata entro tre mesi dalla sua notifica e ha proposto il presente ricorso entro tre mesi dalla notifica del rigetto di tale reclamo; pertanto, la domanda diretta all’annullamento di detta decisione è ricevibile.

64      Nel merito, dai precedenti punti 51‑62 risulta che, confermando, asseritamente, alla ricorrente che il suo contratto sarebbe cessato, la decisione impugnata è stata presa nella prospettiva di un rapporto di lavoro di durata determinata e che essa contravviene pertanto all’art. 8, primo comma, del RAA. In udienza, il Parlamento ha peraltro ammesso che la soluzione consistente nel mantenere in servizio la ricorrente mediante più contratti di durata determinata non era «la più felice».

65      Ne consegue che il ricorso è fondato e che la decisione impugnata deve essere annullata sulla base del motivo concernente la violazione dell’art. 8, primo comma, del RAA, senza che occorra esaminare gli altri motivi del ricorso né se detta decisione costituisse in realtà un atto di risoluzione di un contratto divenuto di durata indeterminata, né, inoltre, se sussistessero i presupposti per tale risoluzione, non avendo peraltro la ricorrente formulato il suo motivo in tal senso.

 Sul quinto capo delle conclusioni, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente

66      La ricorrente chiede il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa del comportamento del Parlamento. Quest’ultimo obietta che la ricorrente non precisa in cosa consisterebbe il suo comportamento scorretto. Esso aggiunge che, se il comportamento in questione non risulta dalla decisione impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto avviare il procedimento precontenzioso con una domanda in forza dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

67      Tuttavia, dal ricorso emerge che la ricorrente mantiene distinta la richiesta di risarcimento di cui al quinto capo delle sue conclusioni dalle richieste di risarcimento unitamente agli interessi di cui al sesto, settimo ed ottavo capo delle stesse. Inoltre la ricorrente ha confermato in udienza di non chiedere, nel quinto capo delle sue conclusioni, il risarcimento dei danni, bensì il riconoscimento dell’«aspetto finanziario» che costituisce la «logica conseguenza» dell’annullamento della decisione impugnata.

68      A tale riguardo, occorre rammentare che una domanda diretta ad ottenere da un’istituzione il pagamento ad un suo agente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza del RAA rientra nella nozione di «controversie di carattere pecuniario» ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, pur distinguendosi dalle azioni per responsabilità esercitate dai dipendenti contro le loro istituzioni per ottenere il risarcimento dei danni. Ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, il Tribunale dispone in tali controversie di una competenza anche di merito, che gli conferisce l’incarico di risolverle esaustivamente e di pronunciarsi quindi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento, punti 65, 67 e 68; sentenza del Tribunale della funzione pubblica 2 luglio 2009, causa F‑49/08, Giannini/Commissione, punti 39‑42).

69      Ciò detto, si deve anche rammentare che l’annullamento di un atto da parte del giudice comporta l’eliminazione retroattiva di tale atto dall’ordinamento giuridico e che, quando all’atto annullato è già stata data esecuzione, l’eliminazione dei suoi effetti impone di ristabilire la situazione giuridica nella quale la parte ricorrente si trovava precedentemente all’adozione dello stesso (sentenza del Tribunale 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF, punto 92).

70      Nella specie si deve rilevare che, a seguito della clausola aggiuntiva del 26 marzo 2008, la ricorrente è stata vincolata da un contratto di durata indeterminata per il solo effetto dell’art. 8, primo comma, del RAA e che, in mancanza di un preavviso conforme all’art. 47, lett. c), sub i), del medesimo regime, il suo rapporto di lavoro non è cessato il 31 marzo 2009.

71      Pertanto, il Parlamento deve essere condannato a versare alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione cui essa avrebbe avuto diritto se fosse rimasta in servizio presso il Parlamento medesimo e, dall’altro, l’importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva effettivamente percepita a decorrere dal 1° aprile 2009 in sostituzione della retribuzione che essa percepiva presso il Parlamento.

 Sul sesto, settimo e ottavo capo delle conclusioni, diretti ad ottenere il risarcimento dei danni

72      Nei capi sesto, settimo e ottavo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare il Parlamento a risarcirle i danni causati dal suo comportamento scorretto, in particolare dall’illecita risoluzione del contratto.

73      Poiché, tuttavia, tali richieste sono state formulate subordinatamente alla condanna del Parlamento a versare alla ricorrente la retribuzione a lei dovuta dopo la cessazione dal servizio, e il Tribunale accoglie detta domanda, non vi è luogo a statuire su tali capi.

 Sulle spese

74      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

75      Dalla suesposta motivazione risulta che la ricorrente è vittoriosa in relazione alle sue principali conclusioni, vale a dire l’annullamento della decisione impugnata e la condanna del Parlamento a versargli gli arretrati di retribuzione. Inoltre la ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del Parlamento alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il Parlamento deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione contenuta nella lettera del 12 febbraio 2009, con cui il Segretario generale del Parlamento europeo ha informato la sig.ra Scheefer, da un lato, che non era stato possibile individuare alcuna soluzione giuridicamente accettabile che le consentisse di proseguire la sua attività presso lo studio medico di Lussemburgo (Lussemburgo) e, dall’altro, che il suo contratto di agente temporaneo sarebbe cessato il 31 marzo 2009, è annullata.

2)      Il Parlamento europeo è condannato a versare alla sig.ra Scheefer la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione cui essa avrebbe avuto diritto se fosse rimasta in servizio presso il Parlamento medesimo e, dall’altro, l’importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva effettivamente percepita a decorrere dal 1° aprile 2009 in sostituzione della retribuzione che essa percepiva in qualità di agente temporaneo.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della sig.ra Scheefer.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 aprile 2011.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney



* Lingua processuale: il francese.