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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2019 – Società per azioni del settore assicurativo «Bulstrad Vienna Insurance Group» AD / Società assicurativa «Olympic»

(Causa C-427/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Società per azioni del settore assicurativo «Bulstrad Vienna Insurance Group» AD

Resistente: Società assicurativa «Olympic»

Questioni pregiudiziali

Se nell’interpretare l’articolo 630 del Kodeks za zastrahovaneto (codice delle assicurazioni) alla luce dell’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), si debba ritenere che la decisione adottata da un’autorità di uno Stato membro di revocare l’autorizzazione a un assicuratore e di nominare per esso un liquidatore provvisorio, senza che sia stata avviata la procedura giudiziale di liquidazione, rappresenta una «decisione di aprire una procedura di liquidazione».

Ove il diritto dello Stato membro in cui ha sede un assicuratore cui è stata revocata la licenza e per il quale è stato nominato un liquidatore provvisorio preveda, in caso di nomina di un liquidatore provvisorio, la sospensione di tutti i procedimenti giudiziali nei confronti di detta società, se, a norma dell’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), dette disposizioni debbano essere applicate dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri anche qualora ciò non sia esplicitamente previsto dal loro diritto nazionale.

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1 GU 2009, L 335, pag. 1.