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Impugnazione proposta il 12 giugno 2019 da Stephan Fleig avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 aprile 2019, causa T-492/17, Stephan Fleig / Servizio europeo per l’azione esterna

(Causa C-446/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stephan Fleig (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare in toto la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 aprile 2019 nella causa T-492/17;

annullare la decisione del 19 settembre 2016 del direttore della Direzione “Risorse umane” del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, con cui ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente con effetto a decorrere dal 19 giugno 2017 e condannare il SEAE al risarcimento del danno morale cagionato dall’illegittimo licenziamento;

in subordine, annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare il SEAE alle spese in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente basa la propria impugnazione sui sei motivi di impugnazione di seguito elencati:

In primo luogo, il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e una violazione del principio della parità processuale. Contrariamente alla sua richiesta, il Tribunale non ha ordinato al SEAE di produrre talune e-mail pertinenti, il che ha fortemente limitato la sua capacità di difendersi.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'applicazione del principio del dovere di diligenza dell'amministrazione. Il Tribunale di primo grado non avrebbe riconosciuto che il SEAE aveva contribuito ad aggravare il problema di salute mentale del ricorrente anche prima della risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente, riducendo quindi anche la sua capacità di comportarsi debitamente.

In terzo luogo il ricorrente addebita al Tribunale un errore di diritto per aver ritenuto di non dover esaminare se e in quale misura il ricorrente fosse impedito dal suo stato di salute a rispettare l’obbligo derivante dallo Statuto dei funzionari di comunicare il proprio luogo di residenza. Il Tribunale avrebbe inoltre commesso un errore di diritto per aver ignorato i pareri medici prodotti dal ricorrente senza disporre di competenze proprie e senza ottenere una perizia medica. Inoltre il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non tenendo conto del fatto che il SEAE avrebbe tenuto conto degli effetti del problema di salute mentale del ricorrente a discapito di quest’ultimo.

In quarto luogo il ricorrente critica il Tribunale per avergli erroneamente addebitato una violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7, Allegato II, dello Statuto dei funzionari nonché dall’obbligo fondamentale di lealtà e di collaborazione, per essersi “rifiutato di nominare egli stesso il suo medico ai fini della commissione di invalidità”. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua sentenza su una circostanza che il SEAE stesso non aveva addebitato al ricorrente ai fini della sua decisione.

In quinto luogo, ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe sbagliato a concludere, sulla base di una serie di richieste e reclami extragiudiziali proposti dal ricorrente e non andati a buon fine, che l’autorità investita del potere di nomina del SEAE potesse validamente presumere in capo al ricorrente stesso una mancanza di collaborazione e lealtà. Secondo il punto di vista del Tribunale, qualsiasi domanda presentata da un membro del personale e respinta dall'amministrazione sarebbe in definitiva considerata illegittima.

In sesto luogo, il ricorrente accusa il Tribunale di aver operato una serie di falsificazioni delle circostanze poste alla base della sua sentenza, in particolare di quelle attinenti all’obbligo del ricorrente di informare l’amministrazione quanto al suo luogo di residenza.

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