Language of document : ECLI:EU:F:2013:191

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

11 dicembre 2013

Causa F‑113/12

Vilija Balionyte-Merle

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/204/10 – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Valutazione delle competenze generali dei candidati – Valutazione in base alle prestazioni dei candidati durante le prove del centro di valutazione – Coerenza tra il punteggio in cifre e i commenti contenuti nel passaporto delle competenze»

Oggetto: Ricorso proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig.ra Balionyte-Merle ha proposto il presente ricorso volto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/204/10 (in prosieguo: la «commissione giudicatrice») di non iscriverla nell’elenco di riserva del predetto concorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Balionyte-Merle sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Presenza di indizi idonei i a rimettere in dubbio la legittimità dell’atto – Onere della prova

(Art. 256 TFUE)

2.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Considerazione di elementi diversi da quelli relativi alle prestazioni dei candidati – Esclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

3.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Concordanza del punteggio in cifre con le valutazioni verbali della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti

(Art. 296 TFUE)

1.      Un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità. D’altro lato, l’onere della prova grava, in linea di principio, su chi fa un’affermazione, di modo che spetta al ricorrente fornire quanto meno indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno delle sue asserzioni.

(v. punto 31)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 febbraio 2010, Wiame/Commissione, F‑15/08, punto 21; 24 aprile 2013, BX/Commissione, F‑88/11, punto 33, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑352/13 P

2.      Una commissione giudicatrice, nella sua valutazione delle conoscenze professionali dei candidati, nonché in quella delle loro attitudini e motivazioni, deve basarsi, in modo esclusivo ed autonomo, sulle sole prestazioni dei candidati, conformemente alle prescrizioni del bando di concorso.

A tal riguardo, in caso di contestazione, da parte dei candidati, dei punteggi ottenuti alla prova orale, la convinzione del candidato di avere risposto correttamente alle questioni poste, la circostanza che l’esercizio delle funzioni anteriore al concorso sia stato oggetto di domande durante la prova orale, o anche il loro soddisfacente adempimento che il candidato aveva potuto assicurare ai suoi superiori gerarchici prima della presentazione della sua candidatura, non possono costituire prove inconfutabili di un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 35 e 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 luglio 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑146/99, punto 41

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2012, Mata Blanco/Commissione, F‑65/10, punto 97; 23 gennaio 2013, Katrakasas/Commissione, F‑24/11, punto 185

3.      La concordanza del punteggio in cifre con le valutazioni verbali della commissione giudicatrice, che è garante della parità di trattamento dei candidati, può essere oggetto di un controllo, da parte del Tribunale della funzione pubblica, indipendente da quello della valutazione delle prestazioni dei candidati effettuata dalla commissione giudicatrice, purché il controllo della concordanza sia circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta incoerenza.

(v. punto 52)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, Coto Moreno/Commissione, F‑127/07, punto 34; 13 dicembre 2012, Mileva/Commissione, F‑101/11, punto 42

4.      È possibile, in primo luogo, ovviare all’insufficienza — ma non all’assenza totale — di motivazione di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso anche in corso di giudizio se, precedentemente all’introduzione del ricorso, l’interessato disponeva già di elementi costitutivi di un principio di motivazione e, in secondo luogo, considerare una decisione sufficientemente motivata quando è intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprenderne la portata.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, punto 93, e la giurisprudenza citata