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Ricorso proposto il 12 luglio 2019 – Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-537/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, poiché la città di Vienna - Wiener Wohnen ha affidato direttamente il contratto del 25 febbraio 2012 per l’immobile ad uso ufficio situato nella Guglstrasse 2-4 in Vienna, senza indire una procedura di gara e pubblicare il relativo bando, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 28 e 35, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 CE1 ;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fa valere che la città di Vienna, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, avrebbe stipulato nel 2012 un contratto di locazione a lungo termine con un contraente privato avente ad oggetto un immobile ad uso ufficio, ancor prima della costruzione di quest’ultimo. In tal modo, essa avrebbe esercitato un’influenza determinante sulla progettazione della prestazione edilizia, che eccedeva ampiamente le consuete esigenze di un locatario in relazione ad un immobile di nuova costruzione.

Ciò costituirebbe un appalto pubblico di lavori, come risulta dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di locazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di progetti di costruzione non ancora realizzati. In assenza di una procedura di gara, l’aggiudicazione dell’appalto violerebbe gli articoli 2, 28 e 35, paragrafo 2, della direttiva 2004/18. Tale violazione persisterebbe fino a quando il contratto di locazione, che non può essere regolarmente risolto prima del 2040, rimarrà in vigore.

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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).