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Impugnazione proposta il 26 luglio 2019 dalla European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019, causa T-604/15, Ertico - ITS Europe / Commissione

(Causa C-572/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T'Syen, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019, causa T-604/15;

annullare la decisione controversa1 e confermare lo status di microimpresa, piccola o media impresa («PMI») della ricorrente, e

condannare la Commissione alle spese di tali procedimenti, incluso il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui dichiara che (i) i punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/EU della Commissione2 , del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare e (ii) l’articolo 22 del regolamento n. 58/20033 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari riguardano mezzi di ricorso distinti.

La sentenza impugnata applica erroneamente e viola la raccomandazione relativa alle PMI4 e viola i fondamentali principi giuridici della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (ed è, quindi, viziata da un errore di diritto) allorché dichiara che è giuridicamente possibile negare alla ricorrente lo status di PMI in base all’«obiettivo e alla ratio» della raccomandazione relativa alle PMI, nonostante la ricorrente rispetti formalmente i criteri di cui alla suddetta raccomandazione (circostanza che non è contraddetta dalla sentenza impugnata).

La sentenza impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione ed è sostanzialmente invalida, nella parte in cui dichiara che la ricorrente «non doveva far fronte agli svantaggi che le PMI subiscono abitualmente» (e che perciò la ricorrente non costituirebbe una PMI in base all’«obiettivo e alla ratio» della raccomandazione relativa alle PMI).

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1 Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione del 18 agosto 2015.

2 GU 2012, L 359, pag. 45.

3 GU 2003, L 11, pag. 1.

4 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36).