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Impugnazione proposta il 2 luglio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 16 maggio 2019, cause riunite T-836/16 e T-624/17, Repubblica di Polonia / Commissione europea

(Causa C-562/19 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, P.-J. Loewenthal, agenti)

Altra parte nel procedimento: Repubblica di Polonia, Ungheria

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 16 maggio 2019, cause riunite T-836/16 e T-624/17, Repubblica di Polonia / Commissione europea EU:T:2019:338, e

respingere il ricorso proposto dalla Repubblica di Polonia contro la Commissione nella causa T-836/16, volto all’annullamento della decisione C(2016) 5596 final della Commissione, del 19 settembre, relativa all’aiuto di Stato SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN) che avvia il procedimento di indagine formale e contiene un'ingiunzione di sospensione nei confronti dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio; respingere il ricorso proposto dalla Repubblica di Polonia nella causa T-624/17, volto all’annullamento della decisione 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di Stato SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN), posto in essere dalla Repubblica di Polonia nell’ambito dell’imposta sul commercio al dettaglio; condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione;

in via subordinata, qualora i due ricorsi non fossero integralmente respinti, rinviare le cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci nuovamente sui motivi che non sono stati esaminati in primo grado e riservare le spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione in attesa della decisione definitiva sulla controversia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce due motivi.

Con il primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel dichiarare che l’imposta polacca sul commercio al dettaglio non è selettiva. L’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale si basa sui seguenti motivi:

- In primo luogo, ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente affermato che la Commissione aveva commesso un errore nell’escludere dalla definizione del quadro di riferimento le aliquote progressive dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio. Contrariamente all’affermazione del Tribunale, l’approccio adottato dalla Commissione nella decisione di chiusura del procedimento è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel determinare il quadro di riferimento.

- In secondo luogo, ai punti da 69 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Commissione non aveva correttamente definito la finalità dell’imposta sul commercio al dettaglio, alla luce della quale doveva essere valutata l’analogia tra le imprese. La Corte ha quindi ritenuto che soltanto l’obiettivo fiscale della misura, definito come l’oggetto e/o il fatto generatore dell’imposta in questione, sia pertinente ai fini della valutazione dell’analogia tra le imprese. Altri obiettivi inscindibilmente legati, come la capacità di pagare, sono pertinenti soltanto per valutare la giustificazione obiettiva della disparità di trattamento di imprese analoghe. Di conseguenza, costituisce un errore di diritto il fatto che il Tribunale constati la presunta finalità redistributiva dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio in sede di valutazione dell’analogia tra imprese.

- In terzo luogo, ai punti da 79 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che le aliquote progressive dell’imposta sul commercio al dettaglio non erano giustificate da una finalità redistributiva. L’affermazione del Tribunale secondo la quale l’imposta polacca sul commercio al dettaglio non è discriminatoria e risponde ad una finalità redistributiva si basa sull’ipotesi errata secondo la quale le imprese ad alto reddito (fatturato) sono più redditizie di quelle con reddito inferiore (fatturato). Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel ritenere che la finalità redistributiva, che non è inscindibilmente legata all’imposta sul commercio al dettaglio, possa giustificare una disparità di trattamento tra imprese. Inoltre, basandosi su tale presunzione errata, il Tribunale ha erroneamente trasferito dallo Stato membro alla Commissione l’onere di provare la giustificazione delle aliquote progressive sulla base di una presunta finalità redistributiva, cosicché la Commissione deve dimostrare che siffatta giustificazione non esiste.

Con il secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato, ai punti da 104 a 109 della sentenza impugnata, l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio. Il Tribunale ha infatti affermato ai punti citati che la Commissione è incorsa in un errore manifesto decidendo di avviare il procedimento di indagine formale e disponendo la sospensione dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio. Il Tribunale ha fondato tale affermazione sull’analisi della decisione di chiusura del procedimento di indagine formale. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare il medesimo criterio di controllo giurisdizionale alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale e alla valutazione della legittimità della decisione finale. Nel caso di tale prima decisione, il Tribunale ha infatti applicato un criterio di controllo più elevato invece di valutare se la Commissione non avesse potuto manifestamente dubitare dell’assenza di selettività dell’imposta in questione.

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