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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 – CG / BEI

(Causa F-103/11) 1

(Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Decisione del presidente di non dare seguito ad una denuncia – Parere del comitato d’inchiesta – Definizione errata di molestie psicologiche – Intenzionalità dei comportamenti – Accertamento della sussistenza dei comportamenti e dei sintomi di molestie psicologiche – Ricerca del nesso di causalità – Insussistenza – Incoerenza del parere del comitato d’inchiesta – Errore manifesto di valutazione – Illeciti amministrativi – Obbligo di riservatezza – Protezione dei dati personali – Ricorso per risarcimento danni)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CG (rappresentanti: inizialmente N. Thieltgen, successivamente J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: BEI (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: inizialmente I. Chatelier e H. Kranenborg, successivamente I. Chatelier e A. Buchta, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del presidente della BEI di non intraprendere alcuna azione a seguito della procedura di inchiesta in merito alle asserite molestie psicologiche e di annullare la conclusione finale del comitato d'inchiesta nonché la domanda di risarcimento dei danni

Dispositivo

La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 27 luglio 2011 è annullata.

La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare a CG l’importo di EUR 35 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG.

Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporta le proprie spese.

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1 GU C 6 del 7.1.2012, pag. 25.