Language of document : ECLI:EU:F:2010:78

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 luglio 2010


Causa F‑64/06


Ragnar Bergström

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Nomina — Agenti temporanei nominati funzionari — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Artt. 5, n. 4, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bergström, vincitore di un concorso pubblicato anteriormente al 1º maggio 2004, chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 10 agosto 2005, con cui viene nominato amministratore in prova con decorrenza dal 16 settembre 2005, nella parte in cui tale decisione lo inquadra in un grado inferiore a quello annunciato nel bando di concorso di cui sopra.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 5, nn. 2 e 4, 12, n. 3, e 13, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 5, n. 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      L’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto riguarda gli agenti temporanei iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» nonché quelli «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Benché un concorso di «passaggio di categoria» sia anch’esso, per sua natura, un concorso interno, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in modo da attribuirle un effetto utile, evitando, per quanto possibile, ogni interpretazione che porti alla conclusione che tale disposizione è superflua. È chiaro che il legislatore con l’espressione «concorso interno» ha inteso prendere in considerazione i concorsi cosiddetti di nomina in ruolo il cui scopo è quello di permettere, nel rispetto di tutte le disposizioni statutarie che disciplinano l’accesso alla funzione pubblica europea, l’assunzione, in qualità di funzionari, di agenti che hanno già una certa esperienza nell’istituzione e che hanno dimostrato la loro idoneità ad occupare i posti da coprire. Tale interpretazione è corroborata dalla formulazione dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, che riguarda solo i funzionari iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» senza menzionare i funzionari «iscritti in un elenco di candidati vincitori di un concorso interno». Una siffatta menzione sarebbe stata priva di giustificazione dato che non vi è appunto ragione di procedere alla nomina in ruolo di agenti che sono già funzionari.

Perché sia applicabile l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, occorre che vi sia il passaggio da una «categoria precedente» ad una «nuova categoria», in esito ad un concorso che porti alla redazione di un «elenco di candidati idonei a passare in un’altra categoria», ovvero ad un concorso interno di nomina in ruolo che abbia avuto l’effetto di comportare un tale passaggio di categoria. Il legislatore, nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia — nel contempo — di disposizioni transitorie e di criteri di inquadramento, si è così scostato dalla regola generale in materia di inquadramento di funzionari neoassunti, sancita all’art. 31, n. 1, dello Statuto, quale integrato dall’art. 12, n. 3, o dall’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII del detto Statuto, relativamento ai vincitori di concorso iscritti in un elenco degli idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti, rispettivamente, tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, e dopo il 1 maggio 2006, riservando il beneficio dell’inquadramento in un grado diverso da quello indicato nel bando di concorso agli agenti assunti in qualità di funzionari in prova già in possesso di un’esperienza nell’istituzione e che abbiano dimostrato, in esito ai concorsi di cui sopra, la loro idoneità ad occupare posti in una categoria superiore.

(v. punti 43, 44, 47 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑135, punti 45 e 46), e 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑601 e II‑1819, punto 51)

2.      Non vi è motivo di ritenere, in mancanza di indicazioni precise in questo senso, che il legislatore abbia voluto estendere il beneficio del regime dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto ai vincitori di un concorso generale, che si rivolge ai candidati esterni alle istituzioni dell’Unione nonché ai funzionari e agenti, i quali possono anch’essi essere ammessi a presentarsi ad un concorso del genere. D’altro canto, un’interpretazione estensiva dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto diretta a includere anche i vincitori di un concorso generale non è necessaria neppure per garantire la parità di trattamento tra gli agenti temporanei vincitori di un concorso generale o interno. Infatti, è giocoforza constatare che gli agenti temporanei vincitori di un concorso indetto per coprire posti della categoria a cui essi già appartengono non si trovano nella stessa situazione dei vincitori di un concorso che abbia per oggetto o per effetto di consentire il passaggio in una categoria superiore e quindi un avanzamento decisivo nella loro carriera. La circostanza che il legislatore, adottando l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, abbia fatto sì che tali agenti temporanei possano eccezionalmente essere nominati, in qualità di funzionari in prova, nel grado in cui essi erano inquadrati nella categoria precedente non ha come risultato di operare una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata, alla luce dell’obiettivo perseguito dal legislatore, rispetto agli agenti temporanei assunti come funzionari, in esito ad un concorso generale, nella categoria a cui essi appartenevano.

Per giunta, un’interpretazione estensiva dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto sarebbe tale da far venir meno la parità di trattamento tra i vincitori di uno stesso concorso, i quali, secondo la giurisprudenza, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga e, in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino una differenziazione, devono poter beneficiare di uno stesso trattamento, in particolare in materia di inquadramento. Tuttavia una disparità di trattamento a seconda che l’assunzione sia avvenuta anteriormente o successivamente all’entrata in vigore della riforma dello Statuto può obiettivamente giustificarsi con la necessità di preservare la libertà del legislatore dell’Unione di apportare in ogni momento alle norme dello Statuto le modifiche da lui ritenute conformi all’interesse del servizio, anche se tali disposizioni si rivelano meno favorevoli delle precedenti per i funzionari.

(v. punti 52-54)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio (Racc. pag. 1361, punto 8), e 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10945, punto 79)

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, causa T‑92/96, Monaco/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑573, punto 55); 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 65), e 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punto 86)