Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

17 marzo 2011

Causa F‑107/10

AP

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Tardività — Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale AP chiede in particolare l’annullamento della decisione, del 17 dicembre 2009, con cui la Corte di giustizia gli riconosce il diritto all’assegno di famiglia a decorrere dal 1° luglio 2009, ma gli concede il beneficio solo dal 1° novembre successivo, la condanna dell’istituzione al pagamento di un importo pari agli assegni di famiglia per il periodo 1° luglio 2009 ‑ 31 ottobre 2009, oltre agli interessi, e, in subordine, la condanna dell’istituzione a risarcire il danno economico e morale da lui subito.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Termini — Norma di ordine pubblico

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 100, n. 3)

I termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se i termini stessi sono stati rispettati.

Spetta alle parti dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini previsti dalle norme applicabili. Di conseguenza, se è vero che il ricorrente può legittimamente utilizzare l’intero termine previsto per presentare il ricorso dall’art. 91, n. 3, dello Statuto e l’intero termine previsto in ragione della distanza dall’art. 100, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, tale scelta lo espone però a veder dichiarato irricevibile il suo ricorso se l’originale dell’atto introduttivo è depositato presso il Tribunale dopo il termine impartito per motivi non dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

(v. punti 5 e 9)

Riferimento:

Corte: 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (punto 15), e 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/Commissione (punto 17)

Tribunale di primo grado: 15 gennaio 2009, causa T‑306/08 P, Braun-Neumann/Parlamento (punto 36), e 12 ottobre 2009, causa T‑283/09 P, Aayhan e a./Parlamento (punto 19)

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2010, causa F‑13/09, Peláez Jimeno/Parlamento (punto 18)