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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Lussemburgo) il 19 dicembre 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

(Causa C-802/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parti

Appellante: Caisse pour l'avenir des enfants

Appellati: FV, GW

Questioni pregiudiziali

Se l’assegno familiare lussemburghese concesso a norma degli articoli 269 e 270 del codice della previdenza sociale debba essere assimilato a un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione 1 .

In caso di assimilazione, se la definizione di familiare applicabile in forza dell’articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004 2 osti alla più estesa definizione di familiare di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ove quest’ultima escluda ogni autonomia dello Stato membro nella definizione di familiare contrariamente a quanto stabilito dal regolamento di coordinamento ed escluda, in subordine, ogni nozione di presa in carico principale. Se, nel contesto di un coordinamento dei regimi di previdenza sociale, la definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del regolamento 883/2004 debba prevalere in considerazione della sua specificità e, in particolare, se lo Stato membro sia competente a definire i familiari che danno diritto all’assegno familiare.

In caso di applicazione dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle prestazioni familiari e, più precisamente, all’assegno familiare lussemburghese, se l’esclusione del figlio del coniuge dalla definizione di familiare possa essere considerata come una discriminazione indiretta giustificata alla luce dell’obiettivo nazionale dello Stato membro di sancire il diritto personale del figlio e della necessità di tutelare l’amministrazione dello Stato membro di occupazione ove l’ampliamento dell’ambito di applicazione ratione personae integri un onere eccessivo per il sistema di prestazioni familiari lussemburghese che esporta, in particolare, quasi il 48 % delle sue prestazioni familiari.

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1 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

3 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).