Language of document : ECLI:EU:C:2006:188

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 16 marzo 20061(1)

Causa C-214/05 P

Sergio Rossi SpA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno


Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Sissi Rossi Srl

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio denominativo “SISSI ROSSI” – Opposizione da parte del titolare del marchio “MISS ROSSI” – Rigetto dell’opposizione – Rigetto di prove nuove – Motivo dedotto tardivamente»





I –    Introduzione

1.        Oggetto della controversia è la questione se il marchio MISS ROSSI, registrato in Italia e in Francia, osti alla registrazione del marchio SISSI ROSSI come marchio comunitario. Tuttavia, i problemi sollevati in sede di impugnazione sono, piuttosto, di natura processuale. Essi concernono il rigetto di motivi qualificati come tardivi e la questione se dinanzi al giudice di primo grado possano essere prodotti mezzi di prova che non erano stati precedentemente presentati alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI). La società ricorrente contesta inoltre il fatto che il Tribunale abbia considerato tanto le scarpe e le borse da donna quanto i due marchi come non sufficientemente simili da impedire la registrazione del marchio SISSI ROSSI.

II – Contesto normativo

2.        L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (2), così dispone:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a)       (…)

b)      se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

3.        L’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 disciplina la competenza del Tribunale nelle cause di marchi:

«La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

4.        Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’, il citato riferimento alla Corte di giustizia va inteso come riferimento al Tribunale competente a giudicare in primo grado.

5.        L’art. 73 del regolamento n. 40/94 dispone che le decisioni dell’Ufficio sono motivate e devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

6.        L’art. 74 del regolamento n. 40/94 disciplina l’esame di merito dinanzi all’UAMI nei seguenti termini:

«1.      Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2.       L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

III – Fatti

7.        Il Tribunale ha esposto i fatti di causa nei seguenti termini:

«1      Il 1º giugno 1998 l’interveniente [la Sissi Rossi Srl] ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), ai sensi del regolamento (CE) (…) n. 40/94, (…).

2      Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo SISSI ROSSI.

3      I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 18 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria».

4      Il 22 febbraio 1999 la domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 12/1999.

5      Il 21 maggio 1999 la società Calzaturificio Rossi SpA ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie».

6      I marchi invocati a sostegno della domanda di opposizione sono il marchio denominativo MISS ROSSI, registrato in Italia l’11 novembre 1991 (n. 553 016), ed il marchio internazionale MISS ROSSI, registrato lo stesso giorno con efficacia in Francia (n. 577 643). I prodotti contraddistinti da tali marchi anteriori sono le «calzature», rientranti nella classe 25 dell’Accordo di Nizza.

7      Su richiesta dell’interveniente, la società Calzaturificio Rossi SpA ha prodotto alcune prove relative all’uso effettivo dei marchi anteriori nel corso dei cinque anni precedenti alla pubblicazione della domanda del marchio controverso.

8      A seguito della fusione per incorporazione della società Calzaturificio Rossi SpA, formalizzata con rogito 22 novembre 2000, la ricorrente, poi denominata Sergio Rossi SpA, è divenuta titolare dei marchi anteriori.

9      Con decisione 30 aprile 2002, la divisione di opposizione ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti di cui all’opposizione. In sostanza, essa ha statuito che la ricorrente aveva provato l’uso effettivo dei marchi anteriori solo per i prodotti «scarpe da donna» e che tali prodotti, da un lato, ed i prodotti «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie», oggetto della domanda di marchio, dall’altro, erano simili. Inoltre, la divisione di opposizione ha concluso che esisteva una somiglianza tra i segni per il consumatore francese.

10      Il 28 giugno 2002 l’interveniente ha presentato ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.

11      Con decisione 28 febbraio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto l’opposizione. In sostanza, la commissione di ricorso ha giudicato che i segni in questione presentavano una debole somiglianza. Peraltro, dopo un’analisi comparativa dei canali di distribuzione, delle funzioni e della natura dei prodotti in questione, essa ha concluso che le differenze tra i prodotti prevalevano ampiamente sui rari punti in comune. In particolare, essa ha esaminato e respinto la tesi secondo la quale i prodotti «scarpe da donna» e «borse da donna» erano simili in forza di un rapporto di complementarietà. Di conseguenza, a suo parere, non vi era alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94».

IV – Sentenza del Tribunale di primo grado e conclusioni delle parti

8.        Dinanzi al Tribunale di primo grado la Sergio Rossi SpA ha chiesto l’annullamento di tale decisione. Dopo uno scambio di memorie scritte e un’udienza, con sentenza 1° marzo 2005, causa T‑169/03, il Tribunale ha respinto il ricorso.

9.        Avverso quest’ultima sentenza la Sergio Rossi SpA ha proposto il presente ricorso, chiedendo:

1)      di annullare la sentenza impugnata per violazione degli artt. 8 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché degli artt. 44, n. 1, e 81 del regolamento di procedura del Tribunale;

2)      in subordine, di annullare parzialmente la sentenza impugnata per quanto riguarda la registrazione del marchio SISSI ROSSI per prodotti quali «Cuoio e sue imitazioni»;

3)      in ulteriore subordine, una volta riconosciuto il diritto alla presentazione delle prove, di annullare in toto la sentenza impugnata e di rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché esamini le prove dichiarate irricevibili oppure, alternativamente e in virtù del diritto ad essere ascoltati previsto dall’art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, di rimettere la controversia alla commissione di ricorso dell’UAMI affinché dia un termine per essere ascoltata;

4)      ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte del 2 maggio 1991, di condannare alle spese la parte convenuta in quanto parte soccombente.

10.      L’UAMI conclude invece chiedendo:

–        di respingere il ricorso nella misura in cui chiede l’annullamento totale o parziale della sentenza impugnata;

–        di condannare la ricorrente alle spese.

11.      La Sissi Rossi Srl conclude infine chiedendo:

1)      di rigettare integralmente il ricorso e le domande tutte formulate dalla ricorrente, confermando la sentenza del Tribunale 1° marzo 2005 nella causa T‑169/03, quindi

2)      di accogliere in toto le conclusioni presentate dalla richiedente in primo grado;

3)      di condannare la parte ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte.

V –    Valutazione

12.      La Sergio Rossi SpA fonda il ricorso su quattro motivi d’impugnazione: mancanza di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla richiesta formulata in via principale (v. infra, sub A), rifiuto della valutazione di nuove prove (v. infra, sub B) nonché violazione dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 relativamente alla somiglianza dei prodotti e a quella dei marchi (su entrambi i punti, v. infra, sub C).

A –    Sulla motivazione della sentenza con riferimento ad ulteriori prodotti

13.      Con la domanda presentata in via principale nel ricorso in primo grado la Sergio Rossi SpA aveva espressamente chiesto l’annullamento della decisione della commissione di ricorso nei limiti in cui riguardava il gruppo di prodotti «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie». Tuttavia, ai punti 45‑48 della sua sentenza, il Tribunale ha ristretto la portata della controversia alle «scarpe da donna» e alle «borse da donna», in quanto in merito ad altri prodotti non erano stati dedotti argomenti. L’argomento dedotto in proposito in udienza è stato respinto dal Tribunale in quanto tardivo.

14.      La Sergio Rossi SpA ritiene invece che in molti passaggi del ricorso in primo grado sia stata fatta valere la somiglianza fra tutti i prodotti del gruppo. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto limitare la valutazione della somiglianza alle borse da donna e alle scarpe da donna, venendo in tal modo meno al proprio obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, a torto l’argomento dedotto in corso di udienza sarebbe stato respinto in quanto tardivo, posto che non si tratterebbe di un nuovo motivo d’impugnazione, bensì di ulteriori argomentazioni a sostegno di quanto già richiesto nel ricorso.

15.      Orbene, una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze conformemente al combinato disposto degli artt. 36 e 53, n. 1, dello Statuto della Corte non è, nella fattispecie, ravvisabile. Il Tribunale ha illustrato, in modo chiaro e intelligibile, per quale motivo abbia affrontato soltanto la questione della comparabilità tra scarpe da donna e borse, segnatamente, in quanto la Sergio Rossi SpA avrebbe dedotto argomenti ricevibili soltanto con riferimento a tali prodotti. Con riferimento agli altri prodotti, nulla sarebbe stato dedotto nel ricorso, mentre gli argomenti dedotti in udienza sarebbero stati tardivi.

16.      Se, poi, la limitazione della materia del contendere e il rigetto degli argomenti dedotti fossero giustificati, non è una questione di motivazione. Tuttavia, nonostante il titolo attribuito al presente motivo di ricorso in esame, la Sergio Rossi SpA non contesta soltanto la motivazione, bensì anche l’applicazione, da parte del Tribunale, del diritto processuale in questi due punti.

17.      La delimitazione della materia del contendere operata dal Tribunale è giustificata alla luce dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Ai sensi di tale disposizione, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale esposizione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi di fatto e di diritto sui quali il ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso (3).

18.      Nel caso di specie, con il suo atto di ricorso la Sergio Rossi SpA ha dedotto elementi di fatto e di diritto soltanto con riferimento alla somiglianza tra scarpe da donna e borse. Tali argomenti non erano direttamente trasponibili agli altri prodotti. Di conseguenza, l’azione esperita dalla ricorrente, nei limiti in cui faceva riferimento alla somiglianza tra scarpe da donna e prodotti diversi dalle borse, era irricevibile.

19.      L’argomento dedotto in proposito nel corso dell’udienza non configurava, quindi, contrariamente a quanto asserisce la Sergio Rossi SpA, uno sviluppo di motivi e argomenti, ammissibile ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Si trattava, in realtà, di un motivo di impugnazione nuovo, tale da ampliare l’oggetto della lite.

20.      Orbene, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi soltanto durante il procedimento. Elementi di diritto o di fatto del genere non sono ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, correttamente il Tribunale ha respinto tale argomento in quanto tardivo.

21.      Il presente motivo di impugnazione dev’essere pertanto respinto.

B –    Sul rifiuto di valutare nuove prove

1.      Sulla limitazione alle prove prodotte dinanzi all’UAMI

22.      Ai punti 24 e 25 della sua sentenza, il Tribunale ha rifiutato di esaminare le prove prodotte dalla Sergio Rossi SpA per la prima volta dinanzi al Tribunale stesso. Si afferma nella sentenza che il ricorso di cui il Tribunale viene investito ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 mira al controllo sulla legittimità delle decisioni emesse dalle commissioni di ricorso dell’UAMI. Orbene, fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi agli organi dell’UAMI potrebbero viziare la legittimità di una tale decisione solo se l’UAMI avesse dovuto tenerne conto d’ufficio. Tuttavia, come emerge dell’art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, nei procedimenti aventi ad oggetto impedimenti relativi alla registrazione l’UAMI si limita ad esaminare i fatti, le prove e gli argomenti addotti e le richieste presentate dalle parti. Esso non è dunque tenuto a prendere in considerazione d’ufficio fatti che non siano stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non possono mettere in discussione la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso (4).

23.      La Sergio Rossi SpA contesta l’esclusione di questi mezzi probatori, in quanto l’art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale ammette le offerte di prova.

24.      Le sentenze citate dal Tribunale non sarebbero paragonabili al caso di specie. In quei casi, tanto le divisioni dell’UAMI interessate quanto le commissioni di ricorso avevano respinto le domande dei ricorrenti. I ricorrenti avevano avuto pertanto modo di illustrare la propria posizione e di produrre prove dinanzi all’UAMI.

25.      Al contrario, nel caso di specie, la divisione di opposizione avrebbe accolto la domanda della Sergio Rossi SpA, che sarebbe stata respinta soltanto in sede di commissione di ricorso. In tale decisione gli argomenti dell’UAMI sarebbero stati formulati per la prima volta durante il procedimento amministrativo. Pertanto, nel corso del procedimento amministrativo la Sergio Rossi SpA non avrebbe avuto alcuna occasione di svolgere le proprie difese contro tali argomenti. Pertanto, il Tribunale non potrebbe negare alla Sergio Rossi SpA la possibilità di produrre nuove prove nel corso del procedimento giurisdizionale per contestare la decisione della commissione di ricorso.

26.      Al contrario, l’UAMI e la Sissi Rossi Srl concordano con la sentenza del Tribunale. La Sissi Rossi Srl afferma che, ai sensi dell’art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura, il Tribunale non poteva modificare l’oggetto della controversia come sottoposta alla commissione di ricorso.

27.      Ritengo che la giurisprudenza del Tribunale sotto questo profilo sia corretta.

28.      Il Tribunale giustifica l’esclusione di mezzi di prova che non siano stati prodotti dinanzi alle commissioni di ricorso affermando che la legittimità di un atto comunitario dev’essere in via di principio valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato (5). Questo postulato è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di ricorsi diretti (6). Esso non esclude tuttavia necessariamente la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova per meglio chiarire il contesto di fatto come fissato al momento della decisione.

29.      La problematica è stata ancor meglio inquadrata dalla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato. La legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, nell’ambito di un ricorso dello Stato membro interessato, viene valutata dalla Corte sulla base delle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della decisione (7). Ciò si giustifica già per il fatto che tale Stato membro poteva dedurre, nel corso del procedimento amministrativo, tutte le informazioni rilevanti in merito all’aiuto. La Corte ha esteso tale giurisprudenza perfino al caso in cui il ricorrente sia il destinatario dell’aiuto, giacché anch’esso, nonostante una posizione limitata dal punto di vista del diritto processuale, poteva comunicare tempestivamente le informazioni alla Commissione (8).

30.      I limiti di tale esclusione di nuovi mezzi di prova sono abbozzati in un ricorso proposto da un candidato in materia di pubblico impiego. In tale procedimento la Corte ha dichiarato che anche la legittimità di una decisione in materia di assunzione del personale dev’essere valutata alla luce degli elementi di informazione di cui l’autorità che ha il potere di nomina (APN) disponeva al momento in cui ha adottato la decisione. Tuttavia, nell’ambito del procedimento contenzioso era stato possibile produrre ulteriori prove per valutare se le informazioni rilevanti ai fini della decisione fossero corrette. Si trattava di prove che l’APN aveva prodotto in quanto il candidato ricorrente contestava le qualifiche del candidato nominato, poste a fondamento dell’assunzione di quest’ultimo (9). Diversamente avrebbe dovuto essere valutata la situazione se il candidato ricorrente avesse inteso produrre nuove prove relative alle sue proprie qualifiche, di cui avesse omesso la produzione nel corso del procedimento amministrativo.

31.      Questa giurisprudenza può essere trasposta alle decisioni rese nell’ambito dei procedimenti di opposizione contro un marchio comunitario. In questo ambito le parti hanno in linea di principio sufficienti possibilità di sottoporre all’UAMI tutte le prove rilevanti. Come il Tribunale ha correttamente affermato al punto 25 della sentenza, ai sensi dell’art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 l’UAMI, nei procedimenti in merito a impedimenti relativi alla registrazione, vale a dire in particolare nei procedimenti di opposizione, deve limitarsi agli argomenti e alle richieste presentati dalle parti (10). All’Ufficio sarebbe pertanto precluso, nonostante l’obbligo di procedere d’ufficio all’esame dei fatti sancito dall’art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, esaminare di propria iniziativa prove prodotte solo tardivamente.

32.      Inoltre, ai sensi dello stesso art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’UAMI non è tenuto a prendere in considerazione i fatti e i mezzi di prova che le parti non hanno invocato o prodotto in tempo utile (11). Prove che non siano mai state prodotte dinanzi all’UAMI sono in ogni caso tardive. Esse non possono pertanto costituire un criterio per valutare la legittimità della decisione dell’UAMI.

33.      Un obbligo di disporre nuove misure istruttorie non consegue nemmeno dalla facoltà, conferita al Tribunale dall’art. 63 del regolamento n. 40/94, di riformare la decisione dell’UAMI. Una siffatta riforma può infatti avvenire soltanto qualora la decisione dell’UAMI sia, quantomeno in parte, illegittima. Tuttavia, sulla legittimità si deve giudicare in base alle informazioni che erano state sottoposte all’UAMI.

34.      Per quanto riguarda il fatto, invocato dalla Sergio Rossi SpA, che la sua opposizione è stata respinta soltanto in sede di commissione di ricorso, mentre la divisione di opposizione l’aveva accolta, esso non può condurre a un risultato diverso. Secondo la procedura applicabile all’UAMI, infatti, la Sergio Rossi SpA aveva anche in tale fase del procedimento sufficienti possibilità di produrre tutte le prove rilevanti. Un’eventuale violazione dei suoi diritti processuali da parte dell’UAMI non va trattata nell’ambito delle offerte di prova, bensì come motivo di impugnazione autonomo.

35.      Correttamente, dunque, il Tribunale ha rifiutato di esaminare la legittimità della decisione della commissione di ricorso alla luce di prove che non le erano state presentate. Anche questo motivo di impugnazione dev’essere pertanto respinto.

2.      Sul motivo di impugnazione dedotto in subordine – diritto al contraddittorio

36.      In subordine, la Sergio Rossi SpA deduce una violazione dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto replicare in merito ai nuovi argomenti dell’UAMI prima che la commissione di ricorso respingesse la sua opposizione. Questo motivo è stato dedotto dalla Sergio Rossi SpA per la prima volta nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale.

37.      Ai punti 20‑22 della sentenza, il Tribunale ha respinto tale argomento in quanto motivo nuovo dedotto tardivamente, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, poiché non era stato menzionato nell’atto di ricorso. La mancanza di un riferimento da parte della commissione di ricorso a eventuali nuovi argomenti era, continua il Tribunale, già nota alla Sergio Rossi SpA al momento della presentazione del ricorso.

38.      In sede di impugnazione la Sergio Rossi SpA contesta tale dichiarazione affermando che, con l’argomento in oggetto, essa si sarebbe limitata a chiarire il motivo di impugnazione nell’ambito del quale erano stati dedotti i nuovi mezzi di prova. Il Tribunale avrebbe dovuto o ammettere le nuove prove o annullare la decisione della commissione di ricorso per violazione del diritto al contraddittorio.

39.      L’UAMI, per contro, condivide quanto dichiarato dal Tribunale e afferma che la commissione di ricorso ha rispettato i diritti di difesa della Sergio Rossi SpA. La commissione di ricorso avrebbe comunicato alla Sergio Rossi SpA la memoria dell’interveniente Sissi Rossi Srl, di modo che essa potesse prendere posizione in proposito. Nelle osservazioni presentate la Sergio Rossi SpA si sarebbe soffermata ampiamente sulla questione della somiglianza tra i prodotti in contestazione. L’UAMI sottolinea infine che la commissione di ricorso non era tenuta a comunicare anticipatamente alla Sergio Rossi SpA quale decisione intendeva adottare, dandole un’ulteriore possibilità di presentare prove.

40.      Secondo la Sissi Rossi Srl è compito non della Corte, bensì del Tribunale accertare se la commissione di ricorso abbia violato il diritto al contraddittorio.

41.      Sebbene la Sergio Rossi SpA con il presente ricorso abbia scelto il percorso corretto per introdurre nuove prove nel procedimento, essa non risulta persuasiva.

42.      La mancata presa in considerazione di determinate prove da parte dell’UAMI può essere contestata davanti al Tribunale soltanto sotto forma di censura processuale, in quanto – come innanzi illustrato – è compito dell’UAMI disporre misure istruttorie nell’ambito del procedimento di opposizione. Allorché la mancata presa in considerazione deriva dal fatto che la parte resistente non ha avuto alcuna opportunità di dedurre mezzi di prova, si è in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio (12).

43.      Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento 40/94, dal quale trae fondamento il diritto al contraddittorio nei procedimenti dell’UAMI, le decisioni dell’UAMI possono essere fondate soltanto su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Nuovi punti di vista possono riferirsi, in particolare, all’esame di impedimenti alla registrazione non ancora discussi (13), ma anche trarre origine da una disamina, per la prima volta, di determinati punti di vista da parte della commissione di ricorso (14). La censura relativa alla violazione del diritto al contraddittorio è pertanto uno strumento appropriato per introdurre nel procedimento nuove prove.

44.      Nel presente procedimento, tuttavia, correttamente il Tribunale ha respinto il detto motivo di ricorso in quanto tardivo. Esso è stato infatti dedotto soltanto in udienza, senza fondarsi – come richiesto dall’art 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale – su elementi di diritto o di fatto emersi soltanto durante il procedimento. Il modo di procedere della commissione di ricorso era noto alla Sergio Rossi SpA già al momento della presentazione del ricorso. Inoltre, già al momento del deposito del ricorso, il 19 maggio 2003, essa ben poteva essere al corrente della sentenza 12 dicembre 2002, ECOPY (15).

45.      Poiché, ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, nemmeno in sede di impugnazione può essere esaminato un argomento sottoposto tardivamente al Tribunale. Per tale motivo, la Corte non può esaminare nel merito se l’UAMI abbia sufficientemente salvaguardato il diritto al contraddittorio della Sergio Rossi SpA. Tale motivo di impugnazione è pertanto irricevibile.

46.      Anche il presente motivo di impugnazione dev’essere quindi respinto in quanto parzialmente infondato e, per il resto, irricevibile.

C –    Sull’art. 8 del regolamento n. 40/94

47.      Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l’opposizione proposta contro la registrazione di un marchio viene accolta allorché, in ragione della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi cui i marchi si riferiscono, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

48.      Con due motivi di impugnazione la Sergio Rossi SpA contesta l’applicazione di tale disposizione. Il Tribunale l’avrebbe violata confermando egli accertamenti della commissione di ricorso in merito all’insufficiente somiglianza, rispettivamente, tra le scarpe da donna e le borse da donna e tra il segno MISS ROSSI e il segno SISSI ROSSI.

49.      In proposito occorre osservare anzitutto che, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento da parte del Tribunale delle prove dedotte, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (16). I motivi di impugnazione che si limitino a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale sono di conseguenza irricevibili.

1.      Sulla somiglianza dei prodotti

50.      Il Tribunale ha bensì ravvisato aspetti comuni tra le borse e le scarpe da donna, ma ne ha negato in definitiva la somiglianza.

51.      Secondo la Sergio Rossi SpA, invece, il Tribunale non avrebbe sufficientemente preso in considerazione il fatto che l’abbinamento tra scarpe e borse abbia per le donne, vale a dire il gruppo di consumatori interessato, grande importanza. Inoltre, nell’esaminare tali prodotti, nell’odierna società non ci si potrebbe limitare all’analisi delle loro funzioni primarie, dovendosi invece considerare che la moda impone un’armonia tra scarpe e borse. L’UAMI condivide tale tesi e sostiene che i due gruppi merceologici sono tra loro simili.

52.      Comunque, con il presente argomento la Sergio Rossi SpA contesta soltanto la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale. Come correttamente rileva la Sissi Rossi Srl, si tratta dunque di un motivo irricevibile in sede di impugnazione.

53.      Il motivo di impugnazione in esame è pertanto irricevibile.

2.      Sulla somiglianza tra i marchi

54.      Il Tribunale ha individuato l’elemento predominante dei marchi nella prima parola che li compone, vale a dire, rispettivamente, nei vocaboli MISS e SISSI. Ha pertanto considerato meno significativa la coincidenza del vocabolo ROSSI. In conclusione, ha ritenuto sussistere soltanto una somiglianza media tra i segni.

55.      La Sergio Rossi SpA ravvisa in tale valutazione un contrasto con la giurisprudenza espressa dal Tribunale nella sentenza FUSCO, che aveva constatato la somiglianza tra i marchi ANTONIO FUSCO ed ENZO FUSCO (17). Risulterebbe poi dalla sentenza della Corte nella causa NICHOLS che l’eventuale ampia diffusione del cognome ROSSI non potrebbe privarlo di quel carattere distintivo che il Tribunale ha invece attribuito al cognome FUSCO (18). La Sergio Rossi SpA sottolinea infine che in Francia, il mercato qui rilevante, le richieste di registrazione di marchi che utilizzino il cognome ROSSI vengono regolarmente respinte in ragione della preesistenza del marchio MISS ROSSI.

56.      Anche con il presente argomento la Sergio Rossi SpA si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Il motivo di impugnazione in esame è dunque anch’esso irricevibile.

D –    Conclusione

57.      I motivi di impugnazione sono in parte irricevibili e, quanto al resto, infondati.

VI – Sulle spese

58.      Ai sensi dell’art. 122, in combinato disposto con gli artt. 118 e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Sergio Rossi SpA è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

VII – Conclusione

59.      Propongo pertanto alla Corte di statuire nel modo seguente:

1)     Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)     La Sergio Rossi SpA sopporterà le spese.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – GU 1994, L 11, pag. 1.


3 Sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑178/00, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑303, punto 6), con riferimento all'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, di tenore analogo.


4 – Il Tribunale si richiama sul punto alle proprie sentenze 12 dicembre 2002, causa T‑247/01, eCopy/UAMI (ECOPY) (Racc. pag. II-5301, punto 46); 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra) (Racc. pag. II-701, punto 18), e 13 luglio 2004, causa T‑115/03, Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION) (Racc. pag. II‑2939, punto 13).


5 – Sentenze ECOPY (cit. alla nota 4), punto 46, con riferimento alle sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑123/97, Salomon/Commissione (Racc. pag. II-2925, punto 48), e 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II-2427, punto 33).


6 – Sentenze 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punto 7), sulla liquidazione dei conti FEAOG, e 17 luglio 1997, cause riunite C‑248/95 e C‑249/95, SAM Schiffahrt und Stapf (Racc. pag. I‑4475, punto 46), sull'esame di validità di un regolamento nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.


7 – Sentenze 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 16); 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑4551, punto 33), e 14 settembre 2004, causa C‑276/02, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑8091, punto 31).


8 – Sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 168 e segg.).


9 – Sentenza 5 giugno 2003, causa C-121/01 P, O'Hannrachain/Parlamento (Racc. pag. I-5539, punto 28 e segg.).


10 – Questa linea argomentativa, tuttavia, non è di sostegno alle sentenze ECOPY e Calandra, entrambe citate alla nota 4, in quanto vertevano su impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 40/94.


11 – Come riconosce la sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Service (ELS) (Racc. pag. II-4301, punto 27 e segg.).


12 – Qualora le prove siano state dedotte, ma ignorate, è possibile, a determinate condizioni, eccepire un insufficiente accertamento dei fatti.


13 – V. sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di una saponetta) (Racc. pag. II-265, punti 39‑47), e 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (Racc. pag. II‑683, punti 17‑26).


14 – V. sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro) (Racc. pag. II-3887, punto 48 e segg.).


15 – Dai dati forniti dai competenti uffici della Corte di giustizia risulta che tale sentenza già il giorno della pronuncia era disponibile anche in italiano, oltre che pubblicata su Internet.


16 – Sentenze 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I‑769, punto 29), e 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4549, punto 35 e segg.).


17 – Sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T‑185/03, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO) (Racc. pag. II‑715, punto 67): «Nella fattispecie, il Tribunale rileva che il consumatore italiano, per il fatto che attribuisce generalmente un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza l'elemento “Fusco” piuttosto che i nomi “Antonio” o “Enzo”».


18 – Sentenza 16 Settembre 2004, causa C‑404/02, Nichols (Racc. pag. I‑8499).