Language of document : ECLI:EU:F:2011:138

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 settembre 2011

Causa F-102/09

Kelly-Marie Bennett e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato contenente una clausola di risoluzione – Concorsi generali – Ricevibilità – Atto lesivo – Artt. 8 e 47 del RAA – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Principio di esecuzione in buona fede dei contratti – Sviamento di potere»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Bennett e altri tredici agenti temporanei o ex agenti temporanei dell’UAMI chiedono, in particolare, l’annullamento delle decisioni dell’UAMI, del 12 marzo 2009, recanti risoluzione dei loro contratti, nonché il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Decisione:      La sig.ra Infante Seco Herrera è cancellata dall’elenco dei ricorrenti. La decisione del 12 marzo 2009 dell’UAMI di risolvere il contratto di agente temporaneo delle sigg.re Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia e Schmidt, nonché dei sigg. Chertier González, Guarinos Viňals e Ramirez Battistig, ricorrenti, è annullata. L’UAMI è condannato a versare alle sigg.re Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia e Schmidt, nonché ai sigg. Chertier González, Guarinos Viňals e Ramirez Battistig la differenza tra l’ammontare della retribuzione a cui essi avrebbero potuto aver diritto se fossero restati in servizio nel suo ambito e la retribuzione, le indennità di disoccupazione o qualsiasi altra indennità sostitutiva che essi hanno potuto effettivamente percepire altrimenti a partire dal 15 ottobre 2009. Per il resto, il ricorso è respinto. L’UAMI sopporterà i tre quarti delle proprie spese e le spese delle sigg.re Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia e Schmidt, nonché dei sigg. Chertier González, Guarinos Viňals e Ramirez Battistig. Le sigg.re Dickmanns e Forzy, nonché i sigg. Bianchi, Ruiz Molina e Zaragoza Gomez sopporteranno le proprie spese e un quarto delle spese dell’UAMI. La sig.ra Infante Seco Herrera sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Lettera inviata ad un agente temporaneo per ricordargli la data di scadenza del suo contratto – Esclusione – Modifica di un contratto – Decisione di non rinnovare un contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Clausola di un contratto di agente temporaneo che subordina il mantenimento del rapporto di lavoro all’iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Decisione dell’amministrazione che constata la non iscrizione dell’agente in tale elenco e applica la clausola risolutiva – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Modifica di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e inserimento di una clausola risolutiva in caso di non iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Modifica da interpretare come il rinnovo di un contratto a tempo determinato

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), b) e d), e 8, primo e secondo comma; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 1, lett. b), 3, punto 1, e 5, n. 1, b) e c)]

4.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, e)]

5.      Funzionari – Ricorso – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

1.      Un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto puramente confermativo di questo e non può pertanto far decorrere un nuovo termine d’impugnazione. In particolare, una lettera che si limita a ricordare ad un agente le clausole del suo contratto relative alla data di scadenza di quest’ultimo e non contiene quindi alcun elemento nuovo rispetto alle dette clausole non costituisce un atto lesivo.

Per contro, costituisce un atto lesivo qualsiasi modifica di un contratto, ma unicamente per quanto riguarda le clausole che sono state modificate, a meno che le dette modifiche non comportino uno sconvolgimento dell’economia generale del contratto. Analogamente, nel caso in cui il contratto possa formare oggetto di rinnovo, la decisione presa dall’amministrazione di non rinnovarlo costituisce un atto lesivo, distinto dal contratto di cui trattasi e idoneo a formare oggetto di un reclamo e di un ricorso entro i termini statutari. Infatti, una siffatta decisione, che viene emanata a seguito di un riesame dell’interesse del servizio e della situazione dell’interessato, contiene un elemento nuovo rispetto al contratto iniziale e non può essere considerata come meramente confermativa di quest’ultimo.

(v. punti 56-59)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, punto 18; 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione, punti 10 e 11; 14 settembre 2006, causa C‑417/05 P, Commissione/Fernández Gómez, punto 46

Tribunale di primo grado: 2 febbraio 2001, causa T‑97/00, Vakalopoulou/Commissione, punto 14; 1° aprile 2003, causa T‑11/01, Mascetti/Commissione, punto 41; 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione, punto 21

Tribunale della funzione pubblica: 15 aprile 2011, cause riunite F‑72/09 e F‑17/10, Daake/UAMI, punto 36

2.      Una lettera con la quale l’amministrazione constata l’esistenza di un evento o di una situazione nuova e ne trae le conseguenze previste da una norma o da una disposizione contrattuale nei confronti delle persone interessate costituisce un atto lesivo, in quanto essa modifica la situazione giuridica dei suoi destinatari.

Ciò avviene nel caso di una decisione dell’amministrazione che constata la non iscrizione del nome di un agente temporaneo nell’elenco di riserva di un determinato concorso generale e applica la clausola risolutiva contenuta nel contratto dell’interessato, clausola che comporta la risoluzione di tale contratto ove si verifichi un determinato evento, ossia la costituzione dell’elenco di riserva del concorso considerato dalla detta clausola, la cui data era necessariamente incerta al momento della stipulazione di quest’ultima. Tale decisione che modifica la situazione giuridica dell’agente costituisce un atto lesivo, soggetto a reclamo e, se del caso, a ricorso.

Pertanto, il detto agente non può essere costretto ad impugnare tale clausola sin dalla firma del contratto, quando addirittura il ricorrere delle condizioni alle quali essa dovrebbe applicarsi rimane incerto. Poiché l’inserimento della clausola risolutiva forma oggetto di un’operazione complessa, all’agente dev’essere consentito contestare, in via incidentale, la legittimità di detta clausola, anche se di portata individuale, in occasione dell’adozione da parte dell’amministrazione della decisione che la applica, nella fase ultima dell’operazione.

(v. punti 63, 64 e 80)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Daake/UAMI, cit., punti 34 e segg.

3.      La clausola 1, lett. b), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha lo scopo di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e, in tale ottica, esso intende delimitare il ripetuto ricorso a quest’ultima categoria di rapporti di lavoro, considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti. Orbene, l’art. 8, primo e secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti tende appunto a limitare il ricorso a contratti di agente temporaneo in successione. Da un lato, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), di detto Regime, può essere rinnovato solo una volta a tempo determinato, mentre ogni rinnovo successivo di tale contratto diventa a tempo indeterminato. Dall’altro, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. b) o d), di tale Regime, la cui durata non può eccedere quattro anni, può essere rinnovato solo una volta per una durata di due anni al massimo, a condizione che la possibilità di rinnovo sia stata prevista nel contratto iniziale, mentre l’agente considerato può essere mantenuto nel suo posto, alla scadenza del contratto, solo se è stato nominato funzionario. Siffatte disposizioni corrispondono alle misure considerate dalla clausola 5, n. 1, lett. b) e c), dell’accordo quadro, atte a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

La circostanza che al contratto dell’agente sia stata apposta una clausola risolutiva, che consente all’amministrazione di porvi fine in caso di mancato superamento da parte dell’interessato di un concorso il cui bando era stato preannunciato entro un certo periodo di tempo, non consente, malgrado i termini del contratto, di qualificare lo stesso come contratto a tempo indeterminato, il quale è caratterizzato dalla stabilità dell’impiego. Infatti, la durata di un contratto, come risulta dalla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, può essere determinata non soltanto dal «raggiungimento di una certa data», ma anche dal «completamento di un compito specifico o [dal] verificarsi di un evento specifico», come la redazione di un elenco di riserva di un determinato concorso, a cui siano annesse varie possibili conseguenze secondo i termini del contratto dell’agente. Pertanto, in caso di non iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva, discende dai termini del contratto che sarà posto fine a quest’ultimo; lo stesso varrebbe normalmente in caso di esito positivo, poiché un posto da funzionario sarebbe allora proposto all’agente interessato, fermo restando che, in caso di rifiuto dell’offerta, sarebbe parimenti posto fine al contratto conformemente ai termini di quest’ultimo.

Tuttavia, tale circostanza non può giustificare la non applicazione della regola sancita dall’art. 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, secondo la quale «qualsiasi rinnovo successivo» ad un primo prolungamento per una durata determinata di un contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del detto regime, «diventa di durata indeterminata», dato che tale riqualificazione opera ipso iure. Infatti, tale regola riguarda la situazione di qualsiasi agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), che, dopo aver stipulato in successione due contratti a tempo determinato, prosegua, senza interruzione, il suo rapporto di lavoro con un’istituzione o con un’agenzia determinata. Ammettere che un periodo di lavoro in qualità di agente ausiliario possa interrompere tale rapporto di lavoro ed escludere così l’applicabilità dell’art. 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti permetterebbe di legittimare il ricorso ad un artificio che svuoterebbe di significato detta disposizione, destinata a tutelare i lavoratori contro l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato.

(v. punti 85, 86, 104-106, 110 e 112)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., punto 63

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF, punto 66

4.      Ai sensi dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, l’esposizione dei motivi della parte ricorrente nel ricorso deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, perché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli essenziali elementi di fatto e di diritto su cui esso si basa emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.

(v. punto 115)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione, punti 55 e 56, e giurisprudenza ivi citata

Tribunale dell’Unione europea: 6 maggio 2010, causa T‑100/08 P, Kerelov/Commissione, punto 16

5.      Una domanda diretta ad ottenere il versamento da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno ad uno dei suoi agenti di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza del Regime applicabile agli altri agenti rientra nella nozione di controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. In forza di tale disposizione, il giudice dell’Unione, in tali controversie, dispone di una competenza estesa al merito che lo investe del compito di risolvere esaustivamente le controversie a lui sottoposte ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi dell’agente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione o all’agenzia interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite.

(v. punto 184)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento, punti 65, 67 e 68

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑49/08, Giannini/Commissione, punti 39‑42