Language of document : ECLI:EU:F:2013:176

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

7 novembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta – Inesistenza»

Nella causa F‑19/12,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto da H. Kreppel, presidente, E. Perillo e R. Barents (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale a mezzo posta il 13 febbraio 2012 il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, diretto, in particolare, all’annullamento della decisione della Commissione europea del 14 settembre 2011, che ha respinto il suo reclamo del 15 maggio 2011 presentato contro la decisione del 28 febbraio 2011, e al pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subito. Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax alla cancelleria del Tribunale, in data 30 gennaio 2012, di un documento presentato come copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«(…)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.

(…)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al deposito degli atti processuali, così dispone:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(…)

6.      (…) [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. (…)».

4        L’articolo 100 del regolamento di procedura, relativo al calcolo dei termini processuali, è così formulato:

«1.      I termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

(…)

b)      un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

(…)

d)      i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;

e)      i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.      Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea vale anche per il Tribunale.

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti all’origine della controversia

5        Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione.

6        Con decisione in data 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità stabilita a norma dell’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

7        Con sentenza del 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commissione, F‑41/06; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), il Tribunale ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 e ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno subito.

8        A seguito della sentenza iniziale, e in risposta a numerose lettere inviate dal ricorrente per reclamare eventuali diritti connessi al suo reintegro nella Commissione, quest’ultima ha inviato al ricorrente, in data 28 febbraio 2011, una lettera che esponeva in dettaglio i motivi per cui le sue domande, che presupponevano il suo status di funzionario in attività, non potevano essere accolte (in prosieguo: la «decisione del 28 febbraio 2011»).

9        Con lettera del 15 maggio 2011 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione del 28 febbraio 2011.

10      Con sentenza dell’8 giugno 2011 (Commissione/Marcuccio, T‑20/09 P), il Tribunale dell’Unione europea, adito su impugnazione della Commissione, ha annullato la sentenza iniziale ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, dove è stata iscritta a ruolo con il numero F‑41/06 RENV.

11      Con decisione del 14 settembre 2011 l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto il reclamo del ricorrente. Quest’ultimo afferma di aver ricevuto tale decisione «in data non antecedente al venti ottobre 2011».

12      Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente nella causa all’origine della sentenza iniziale.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione del 28 febbraio 2011;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo del 15 maggio 2011;

–        annullare la decisione del 14 settembre 2011;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

15      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

16      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sulla ricevibilità

17      In via preliminare, si deve ricordare che i termini di ricorso sono perentori, essendo stati istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se tali termini sono stati debitamente rispettati (sentenza della Corte dell’8 maggio 1973, Gunnella/Commissione, 33/72, punto 4; ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

18      Pertanto, senza che occorra statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, è necessario esaminare se il presente ricorso sia stato presentato in osservanza delle norme che stabiliscono imperativamente le modalità di presentazione degli atti processuali, nonché entro il termine all’uopo previsto.

19      A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare come dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulti che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che, di conseguenza, i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da detta persona. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto della Corte di giustizia, le disposizioni sopra citate sono applicabili anche al procedimento dinanzi al Tribunale. Orbene, nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte di giustizia o dal regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

20      Infatti, l’obbligo di sottoscrizione autografa da parte del rappresentante del ricorrente garantisce, in un intento di certezza del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia opera dell’avvocato o del consulente a ciò abilitato. Così quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, adempie il ruolo essenziale che gli conferiscono lo Statuto della Corte di giustizia ed il regolamento di procedura, permettendo, attraverso l’esercizio del suo ministero, l’accesso del ricorrente al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50). Tale obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Eistrup, cit., punti 51 e 52).

21      D’altronde, è proprio l’importanza fondamentale del ruolo dell’avvocato quale ausiliario della giustizia nei procedimenti giurisdizionali il motivo per cui l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura esige che l’originale di ogni atto processuale venga sottoscritto dal rappresentante della parte.

22      Ne consegue che, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, l’articolo 34 del regolamento di procedura non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale e l’altra sull’originale che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato in mani proprie a tale cancelleria (ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑113/11, punto 22). Infatti, qualora il rappresentante di una parte si avvalga della facilitazione concessagli dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di inviare entro i termini applicabili «una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale», tale possibilità è subordinata alla condizione, sine qua non, che questo medesimo «originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale», là dove l’aggettivo maschile «firmato» non può che riferirsi all’originale dell’atto introduttivo e non alla copia dell’originale di tale atto.

23      Date tali premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale non reca una sottoscrizione identica a quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. Se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross BV/UAMI, C‑426/10 P, punti da 37 a 43).

24      Si deve altresì aggiungere che il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, al quale il regolamento di procedura del Tribunale non può derogare. Di conseguenza, occorre che l’originale del ricorso sia redatto al più tardi allo scadere di tale termine. In tale ottica, l’invio per telefax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette anche di dimostrare che l’originale del ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale fuori termine era stato già redatto entro il termine di ricorso.

25      Nel caso di specie, occorre osservare che il documento presentato come copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato per posta è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale a mezzo telefax il 30 gennaio 2012. Il 13 febbraio 2012 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale dell’atto introduttivo, il cui testo però si differenzia da quello del documento ricevuto per telefax il 30 gennaio 2012, almeno per quanto riguarda la sottoscrizione dell’avvocato. Risulta, infatti, dall’esame del documento trasmesso per telefax il 30 gennaio 2012 che la firma dell’avvocato del ricorrente ‒ anche supponendola autografa ‒ manifestamente non è quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo pervenuto per posta nella cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2012. Date tali circostanze, occorre constatare che il documento pervenuto nella cancelleria del Tribunale per telefax il 30 gennaio 2012 e presentato dal ricorrente come copia dell’originale dell’atto introduttivo trasmesso per posta il 13 febbraio successivo non è una riproduzione dell’originale dell’atto introduttivo. Ne consegue che la data di ricevimento, da parte della cancelleria del Tribunale, del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sia stato rispettato.

26      Occorre infine notare come le condizioni indicate ai punti 22 e 23 della presente ordinanza siano riprese altresì nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale del 25 gennaio 2008, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69, pag. 13), applicabili al momento della proposizione del ricorso. In particolare, il punto 35 di tali istruzioni precisa quanto segue:

«L’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».

27      Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tale da costringerlo a sottoscrivere nuovamente l’originale dell’atto introduttivo.

28      Di conseguenza, per decidere sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre verificare se l’originale firmato dell’atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria del Tribunale entro il termine di ricorso, termine che, a norma dell’articolo 91 dello Statuto, deve nella specie essere calcolato a partire dalla data di rigetto del reclamo.

29      Orbene, il reclamo proposto dal ricorrente è stato respinto dalla Commissione in data 14 settembre 2011. Il ricorrente afferma di aver ricevuto tale decisione «in data non antecedente al venti ottobre 2011».

30      Il termine per presentare ricorso, che è di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, con decorrenza dal 20 ottobre 2011, è quindi scaduto lunedì 30 gennaio 2012.

31      Poiché l’originale dell’atto introduttivo è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, ne consegue che il presente ricorso, per quanto riguarda la domanda di annullamento, dev’essere considerato tardivo.

32      Quanto alla domanda con la quale viene richiesto al Tribunale di dichiarare l’inesistenza della decisione del 28 febbraio 2011, è sufficiente rilevare che, per giustificare la ricevibilità di una domanda così grave come quella intesa alla declaratoria di inesistenza di un atto amministrativo, il ricorrente non deduce nella specie alcun elemento, in fatto o in diritto, idoneo a comprovare, prima facie, l’esistenza di un fatto configurante un’ipotesi di gravità estrema, oppure la sussistenza di un’irregolarità di gravità talmente evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione, punti 37 e seguenti).

33      Nel suo atto introduttivo, infatti, il ricorrente si limita ad affermare che la decisione del 28 febbraio 2011 è «talmente vaga ed impre[ci]sa da risultare assolutamente incompatibile con l’osservanza dell’obbligo del clare loqui (...). Tanto basta a che [il] Tribunale voglia, sic et simpliciter, tener in assoluto non cale il contenuto della nota [del 28 febbraio 2011], eventualmente anche dichiarandone l’inesistenza ex lege».

34      Orbene, una simile allegazione non solo non prospetta la violazione di alcun obbligo giuridico fondamentale, ma, lamentando la natura «vaga e impre[ci]sa» della decisione del 28 febbraio 2011, non è certamente conforme alle condizioni dettate dall’articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale riguardo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, in particolare quando si tratti, come nella fattispecie, di far valere l’inesistenza di un atto amministrativo, ossia la più grave irregolarità contemplata dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

35      In ogni caso, quand’anche fosse ricevibile, la domanda volta ad ottenere dal Tribunale la declaratoria di inesistenza della decisione del 28 febbraio 2011 dovrebbe essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. Infatti, anche supponendo che la decisione del 28 febbraio 2011 sia viziata dalle irregolarità denunciate dal ricorrente, queste ultime non potrebbero ritenersi atte a configurare le ipotesi estreme cui la giurisprudenza fa riferimento in materia di inesistenza delle decisioni (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, T‑40/07 P e T‑62/07 P, punti da 150 a 152).

36      Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

37      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

38      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.


Per questi motivi,


IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)


così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 7 novembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.