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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 20 aprile 2020 – Airhelp Limited / Austrian Airlines AG

(Causa C-164/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited

Resistente: Austrian Airlines AG

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 5, 6, e, 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato 1 , debbano essere interpretati nel senso che la malattia accertata da un medico in servizio presso l’aeroporto e la conseguente inabilità al volo di un passeggero, il quale si trovi già a bordo di un aeromobile non ancora decollato e al quale venga negato l’imbarco dal vettore aereo, con conseguente obbligo per il passeggero di abbandonare l’aeromobile con relativo sbarco del suo bagaglio, debba essere considerata quale “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

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1 GU 2004, L 46, pag. 1.