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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 25 gennaio 2019 – HA / Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Causa C-47/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: HA

Resistente: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di insegnamento scolastico e universitario di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), includa anche le lezioni di surf e di vela. Se sia sufficiente che tali lezioni siano offerte da almeno una scuola o un’università dello Stato membro.

Se per includere un insegnamento scolastico o universitario nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva IVA sia necessario che tale insegnamento sia oggetto di valutazione, o se sia sufficiente che il corso di surf o di vela si svolga nell’ambito di un evento scolastico o universitario, come ad esempio un viaggio di studio.

Se dalle norme in materia di ordinamento scolastico o universitario possa derivare il riconoscimento di una scuola di surf e di vela come organismo avente finalità simili ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, qualora ai sensi di dette norme anche i corsi esterni di surf o di vela facciano parte dell’insegnamento sportivo o dell’istruzione superiore per insegnanti di educazione fisica e siano oggetto di valutazione o di un altro tipo di attestato, e/o corrispondano a un interesse pubblico all’attività sportiva. Se un tale riconoscimento richieda che la scuola o l’università sostenga direttamente o indirettamente i costi dei corsi.

Se i corsi di surf o di vela offerti nell’ambito di un viaggio di studio costituiscano una prestazione di servizi strettamente connessa con la protezione dell’infanzia e della gioventù ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera h), della direttiva IVA; in caso affermativo, se a tal fine sia necessaria una determinata durata della protezione.

5.    Se la formulazione relativa alle «lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA presupponga che il soggetto passivo impartisca personalmente le lezioni.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.