Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) l’8 maggio 2020 – NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(Causa C-205/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: NE
Autorità interveniente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
Questioni pregiudiziali
Se il requisito di proporzionalità delle sanzioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE 1 e oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle ordinanze Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) 2 e Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 e C-494/19, EU:2019:1103) costituisca una disposizione della direttiva direttamente applicabile.
Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:
Se l’interpretazione del diritto degli Stati membri conforme al diritto dell’Unione consenta e richieda che i giudici e le autorità amministrative degli Stati membri integrino, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le disposizioni penali nazionali applicabili nella specie sulla base dei criteri di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) 3 e Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C 492/19, C-493/19 e C-494/19, EU:2019:1103).
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1 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 159, pag. 11).
2 EU:C:2019:1108.
3 EU:C:2019:1108.