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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 4 novembre 2019 – DS / Volkswagen AG

(Causa C-808/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Gera

Parti

Ricorrente: DS

Resistente: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV 1 [regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], o l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE 2 , debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all’obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o all’obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 3 e la messa in circolazione del veicolo stesso violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE).

In caso di risposta affermativa:

1a.    Se gli articoli 6 e 27, dell’EG-FGV, o l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, siano volti a tutelare parimenti il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l’acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l’acquisto di un autoveicolo usato immesso in circolazione privo di certificato di conformità valido ricada nell’ambito dei rischi per la cui prevenzione tali norme sono state disposte.

2.    Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l’acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l’acquisto di un veicolo usato sul quale sia installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell’ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta.

3.    Se gli articoli 6 e 27, dell’EG-FGV, o l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazione di tali disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un indennità per l’effettivo uso del veicolo non si applichi in tutto o in parte (ed eventualmente con quali modalità e in qual misura), qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chieda, l’annullamento del contratto di acquisto del veicolo per effetto della violazione stessa. Se dette disposizioni debbano essere diversamente interpretate qualora la violazione implichi l’inganno nei confronti delle autorità di omologazione e dei clienti finali quanto alla sussistenza di tutte le condizioni relative all’omologazione e che l’uso del veicolo sulla strada fosse consentito senza restrizioni, e qualora la violazione e l’inganno siano stati commessi al fine di ridurre i costi e massimizzare i profitti attraverso elevati volumi di vendita, ottenendo, al contempo, un vantaggio concorrenziale a detrimento dei clienti ignari.

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1 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore) del 3. febbraio 2011 (BGBl. I, pag. 126), modificato da ultimo dall’articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2017 (BGBl. I, pag. 522).

2 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).