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Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-821/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, J. Tomkin e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

a)    dichiarare che:

l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE avendo introdotto un nuovo motivo di inammissibilità oltre a quelli previsti espressamente in tale direttiva riguardo all’inammissibilità delle domande di asilo,

l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 8, paragrafo 2, 12, paragrafo 1, lettera c), e 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, e altresì in forza dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, avendo adottato misure con cui si configura come reato l’attività organizzativa realizzata al fine di consentire l’avvio di un procedimento di asilo a favore di persone che non soddisfano i criteri previsti dal diritto nazionale nella normativa in materia di asilo e mediante le quali si prescrive l‘adozione di misure restrittive nei confronti delle persone accusate di tale reato e per il medesimo condannate;

b)    condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dopo che, nel corso del 2015, vi è stato un improvviso aumento del numero dei richiedenti asilo, l’Ungheria ha modificato in varie occasioni il suo sistema di asilo. Nel 2018 è stata modificata in modo significativo la normativa ungherese relativa al diritto di asilo. Il 20 giugno 2018 il Parlamento ungherese ha approvato la az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. évi VI. Törvény (Legge VI del 2018, di modifica di determinate leggi in relazione alle misure contro l’immigrazione illegale) e la settima modifica della Costituzione ungherese. Tale pacchetto legislativo è altresì noto come legge «Stop Soros». Con tali modifiche si è ulteriormente ristretta la cerchia delle persone che possono beneficiare del diritto di asilo, dal momento che, ai sensi della modifica della legge relativa al diritto di asilo, si considera inammissibile la domanda quando il richiedente ha raggiunto il territorio ungherese da un paese in cui non sia stato esposto a persecuzione né al rischio diretto di essere perseguitato. Anche il Büntető Törvénykönyv (codice penale) è stato modificato nello stesso spirito. Pertanto, si configura come reato l’attività organizzativa realizzata al fine di consentire l’avvio di procedimenti di asilo a favore di persone che non siano perseguitate nel loro paese di origine, nel loro paese di residenza abituale o in un altro paese attraverso il quale sono giunte [in Ungheria] per motivi di razza, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, religione e opinioni politiche, o che abbiano un fondato timore di essere direttamente perseguitate.

Considerando che la normativa adottata nel 2018 è contraria al diritto dell’Unione, la Commissione ha avviato ha avviato una procedura di infrazione contro l’Ungheria. Dato che gli argomenti formulati dall’Ungheria nell’ambito del procedimento amministrativo non hanno dissipato i dubbi della Commissione, la stessa ha deciso di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia.

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