Language of document : ECLI:EU:F:2009:85

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

7 luglio 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo ordinario – Attività di rappresentante del personale – Comando a metà tempo per fini di rappresentanza sindacale – Attività di rappresentanza statutaria – Assenza ingiustificata – Detrazione dal congedo ordinario – Art. 60 dello Statuto»

Nella causa F‑39/08,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Giorgio Lebedef, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg (Lussemburgo), rappresentato dall’avv. F. Frabetti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berscheid e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel e H. Tagaras (relatore), giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2008 tramite fax (mentre il deposito dell’originale è avvenuto il 31 marzo seguente), il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle decisioni 29 maggio, 20 giugno, 28 giugno e 6 luglio 2007, nonché delle due decisioni 26 luglio 2007 e della decisione 2 agosto 2007, tutte relative alla detrazione complessiva di 32 giorni dal congedo ordinario a lui spettante per l’anno 2007.

 Contesto normativo

 Diritto al congedo dei funzionari

2        Ai sensi dell’art. 57, primo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto».

3        L’art. 59 dello Statuto dispone quanto segue:

«1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L’interessato deve informare il più presto possibile l’istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest’ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l’assenza è considerata ingiustificata.

(…)

2. Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L’assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, il funzionario perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente.

(…)».

4        Secondo l’art. 60, primo comma, dello Statuto:

«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».

 Rappresentanza del personale

5        L’art. 10 quater dello Statuto così recita:

«Ciascuna istituzione può concludere accordi concernenti il suo personale con le sue organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell’istituzione interessata. Le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative firmatarie agiscono presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale».

 Diritti dei rappresentanti del personale

6        Per quanto riguarda il Comitato del personale (in prosieguo: il «CP»), l’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto così dispone:

«Le funzioni assunte dai membri del [CP], nonché dai funzionari che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall’istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’esercizio delle predette funzioni».

7        L’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro relativo ai rapporti tra la Commissione delle Comunità europee e le organizzazioni sindacali e professionali (in prosieguo: le «OSP»), entrato in vigore il 27 gennaio 2006 e avente una validità di 18 mesi (in prosieguo: l’«accordo quadro»), prevede quanto segue:

«L’appartenenza a una OSP, la partecipazione a un’attività sindacale o l’esercizio di un mandato sindacale non possono in alcun modo e per nessun motivo arrecare pregiudizio alla situazione professionale o allo sviluppo della carriera dell’interessato».

 Risorse messe a disposizione della rappresentanza del personale

8        La rappresentanza del personale nell’ambito della Commissione è stata oggetto di vari accordi tra l’istituzione e le OSP, che riguardano anche il CP e vertono in particolare sulle risorse messe a disposizione della rappresentanza del personale.

9        Nell’«accordo tra il vicepresidente [della Commissione] e le [OSP]» del 4 aprile 2001 (in prosieguo: l’«accordo sulle risorse del 2001») è stato stabilito che le OSP si impegnavano a garantire una ripartizione delle risorse tra le OSP, nonché nell’ambito del comitato centrale del personale e dei comitati locali del personale, sulla base della rappresentatività delle OSP, tenendo conto dei vincoli locali. È stato inoltre previsto che la ripartizione delle risorse sarebbe stata disciplinata mediante un protocollo tra le OSP, sottoscritto altresì dalla direzione generale (DG) «Personale e amministrazione». Infine, è stato concordato che la Commissione avrebbe messo a disposizione delle OSP 31,5 posizioni di comando, di cui 19,5 per il CP, distribuite tra le OSP in base alla rappresentatività.

10      Per quanto riguarda il caso di specie, il «[p]rotocollo di accordo tra le [OSP] e la [DG “Personale e amministrazione”] relativo all’assegnazione di risorse per la rappresentanza del personale a titolo dell’anno 2007» ha previsto l’attribuzione di 20 posizioni di comando – alle quali si aggiunge una dotazione supplementare – per il CP, vale a dire il comitato centrale del personale e i comitati locali del personale. Per quanto riguarda specificamente la ripartizione di queste 20 posizioni di comando, 10 sono state concesse all’Alliance confédérale des Syndicats libres.

11      In pratica, per uno stesso funzionario o agente comandato possono esistere varie modalità di comando – presso una OSP, a titolo sindacale, e/o presso il CP, ai sensi dello Statuto – come di seguito specificate:

–        100% a titolo statutario, presso il Comitato centrale del personale o presso un comitato locale del personale, o 100% a titolo sindacale;

–        50% a titolo statutario e 50% a titolo sindacale;

–        50% a titolo statutario o a titolo sindacale, con assegnazione dell’agente interessato per il 50% del tempo di lavoro rimanente a un servizio della Commissione.

12      I rappresentanti del personale oggetto di un comando a titolo sindacale e/o statutario vengono scelti dalle OSP, ma le decisioni relative al comando sono adottate dalla Commissione.

 Fatti all’origine della controversia

13      In seguito alla decisione 12 marzo 2004 del sig. Reichenbach, all’epoca direttore generale della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente, funzionario della Commissione presso Eurostat, usufruiva al 100% di un comando a titolo sindacale dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004, data in cui doveva essere riassegnato al suo servizio di provenienza, Eurostat. Al momento di tale decisione di comando, il ricorrente ricopriva la carica di segretario politico dell’Alliance confédérale des Syndicats libres.

14      Nell’ottobre del 2004 il ricorrente sarebbe stato eletto al posto di vicepresidente del comitato locale del personale di Lussemburgo (in prosieguo: il «CLP»).

15      Con decisione 23 dicembre 2004 del sig. Chêne, successore del sig. Reichenbach alla DG «Personale e amministrazione», decisione sostituita da una nuova decisione dello stesso sig. Chêne in data 10 febbraio 2005, il ricorrente veniva riassegnato, a partire dal 1° gennaio 2005, al 50% ad Eurostat. Egli continuava quindi a beneficiare per il rimanente 50% del tempo di lavoro di un comando in qualità di rappresentante sindacale.

16      Ciononostante, in realtà, negli anni 2005 e 2006 il ricorrente lavorava esclusivamente per la rappresentanza statutaria e sindacale del personale (v. rispettivamente punti 14 e 15 della presente sentenza), dedicando a tali attività (in prosieguo: le «attività di rappresentanza del personale») il 100% del suo tempo di lavoro e quindi senza lavorare affatto presso il servizio di assegnazione. È accertato che tale situazione non ha avuto ripercussioni sul suo diritto al congedo.

17      Con nota del 27 settembre 2006 indirizzata al ricorrente, il capo dell’unità E.5 «Cooperazione statistica internazionale» della direzione E «Statistiche agricole ed ambientali, cooperazione statistica» (in prosieguo: il «capo unità del ricorrente» o il «suo capo unità») chiedeva al ricorrente, in particolare, di presentarsi da allora in poi al lavoro presso l’unità E.5 per il 50% del suo tempo di lavoro, di svolgere le mansioni afferenti al suo impiego e raggiungere gli obiettivi fissati e discussi nel 2005, nonché di presentargli un rapporto, alla fine di ogni mese, sui «progressi realizzati»; il capo unità del ricorrente precisava a quest’ultimo che «ciò [non escludeva] eventuali conseguenze derivanti dalla sua mancata presenza sul posto di lavoro e dalla mancata esecuzione dei compiti nel periodo successivo alla data [della sua] assegnazione all’unità E.5».

18      Con lettera del 5 ottobre 2006 indirizzata al suo capo unità, il ricorrente, riferendosi al proprio «comando a metà tempo» e alla carica di vicepresidente del CLP, esprimeva stupore per essere considerato in difetto ancorché, in un periodo in cui non era in posizione di comando ed esercitava in misura minore attività di rappresentanza del personale, le decisioni di non promuoverlo per non aver svolto alcuna attività lavorativa per Eurostat fossero state annullate dal Tribunale di primo grado (v. sentenze 17 marzo 2004, causa T‑175/02, Lebedef/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑73 e II‑313, e causa T‑4/03, Lebedef/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑337); il ricorrente aggiungeva: «ciò senza considerare le conseguenze derivanti dal fatto di avere ostacolato la mia attività sindacale, dalla violazione dell’art. 24 ter dello Statuto, dalla violazione dell’accordo quadro tra la Commissione e le OSP, nonché dalle molestie psicologiche (…) subite (…) per anni [da parte di] Eurostat».

19      Con nota del 3 novembre 2006 il ricorrente, riferendosi alla citata sentenza 17 marzo 2004, causa T‑4/03, Lebedef/Commissione (punti 60 e 64), comunicava al suo capo unità, in particolare, che la propria presenza e la propria attività di rappresentanza del personale «[valevano] anche per Eurostat»; egli proponeva inoltre di «mettersi d’accordo» su un sistema che consentisse un controllo della sua presenza da parte della rappresentanza del personale, nel caso in cui tale controllo fosse risultato necessario per motivi pratici e formali.

20      Con una nota del 17 novembre 2006 il direttore generale di Eurostat comunicava al ricorrente che la gestione del suo fascicolo era stata affidata al capo dell’unità A.1 «Personale» della direzione A «Risorse» di Eurostat (in prosieguo: il «capo dell’unità del personale di Eurostat»).

21      Con lettera del 16 gennaio 2007 il capo unità del ricorrente informava quest’ultimo che, dopo avere consultato i servizi competenti della DG «Personale e amministrazione», non poteva accettare la posizione assunta dal ricorrente nella sua lettera del 5 ottobre 2006, e aggiungeva quanto segue:

«Infatti, l’assenza totale di attività lavorativa per l’unità di assegnazione non è possibile senza un comando formale. Pertanto, ritengo che tale assenza non sia conforme allo Statuto e risulti quindi ingiustificata. Devo ribadire l’istruzione impartita con la mia nota del 27 settembre 2006 (…) affinché Lei aderisca al regime di lavoro normale per il tempo di assegnazione ad Eurostat. Le chiedo di comunicarmi anticipatamente qualsiasi assenza, a prescindere dal motivo della stessa. Tali assenze devono essere oggetto di un mio previo consenso».

22      Secondo il ricorrente, a partire dal 29 gennaio 2007 egli si sarebbe reso conto che ogni qualvolta non era presente presso la Commissione in un giorno lavorativo, compresi i giorni in cui era in missione di rappresentanza sindacale, gli era stata imputata sul sistema informatico di gestione del personale denominato «SysPer 2» (in prosieguo: il «SysPer 2») una mezza giornata di assenza ingiustificata.

23      Con lettera del 5 febbraio 2007 indirizzata al capo unità del ricorrente, il difensore del ricorrente ricordava che il tempo in cui quest’ultimo non si occupava dei compiti assegnati da Eurostat dipendeva «esclusivamente dalla quantità del suo lavoro di rappresentanza statutaria del personale» e ribadiva gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione «dei diritti sindacali» e dell’art. 24 ter dello Statuto, secondo cui i funzionari godono del diritto di associazione e possono essere membri di OSP.

24      Con note del 12 marzo e del 14 maggio 2007 rivolte al capo unità del personale di Eurostat, il sig. Frankin, presidente del CLP, da un lato, riguardo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2007, attestava la presenza del ricorrente presso la rappresentanza sindacale o statutaria, o a Bruxelles per missioni di rappresentanza sindacale (missioni in data 11 e 30 gennaio 2007, 14 febbraio 2007, 2 e 22 marzo 2007) e, dall’altro, attestava periodi di congedo e di malattia del ricorrente; questi avrebbe infatti usufruito, il 9 gennaio 2007 e nel periodo compreso tra il 19 e il 28 febbraio 2007, di congedi autorizzati da Eurostat, mentre nel periodo dal 18 gennaio al 26 gennaio avrebbe fruito di un congedo per malattia notificato ad Eurostat, ma sarebbe anche stato, nei periodi dal 26 al 30 marzo 2007 e dal 2 al 30 aprile 2007, prima ospedalizzato e successivamente in congedo per malattia «approvato» da Eurostat. Nelle medesime note il presidente del CLP aggiungeva che, secondo lo Statuto e l’accordo quadro, le attività esercitate dal ricorrente presso la rappresentanza del personale valevano come attività presso il suo servizio e, pertanto, come presenza presso Eurostat.

25      Come risulta dalla tabella intitolata «Evoluzione della quota», apparentemente estratta dal SysPer2 (in prosieguo: la «tabella SysPer2»), sono stati detratti dal congedo ordinario annuo del ricorrente quindici giorni e mezzo in data 29 maggio 2007 e successivamente due giorni il 20 giugno, tre giorni il 28 giugno e tre giorni il 6 luglio; tali detrazioni di giorni di congedo si riferivano ai quattro periodi compresi rispettivamente tra il 29 gennaio e il 23 marzo 2007, tra il 15 giugno e il 20 giugno 2007, tra il 21 giugno e il 28 giugno 2007 e, infine, tra il 29 giugno e il 6 luglio 2007.

26      Con nota del 5 luglio 2007 rivolta al capo dell’unità del personale di Eurostat, il presidente del CLP, riguardo ai mesi di maggio e giugno del 2007, da un lato, attestava la presenza del ricorrente, anche nei giorni in cui egli aveva lavorato a metà tempo per motivi di salute (ossia dodici giorni, dal 2 al 25 maggio 2007, e successivamente otto giorni dal 4 al 15 giugno 2007), presso la rappresentanza sindacale o statutaria ovvero a Bruxelles per missioni di rappresentanza sindacale (missioni in data 2, 15 e 16 maggio 2007, nonché 7, 14 e 28 giugno 2007) e, dall’altro, attestava un periodo di congedo approvato da Eurostat per il periodo compreso tra il 28 maggio e il 1° giugno 2007. Nella medesima nota il presidente del CLP aggiungeva che, secondo lo Statuto e l’accordo quadro, le attività svolte dal ricorrente presso la rappresentanza del personale valevano come attività presso il suo servizio di appartenenza e, pertanto, come presenza presso Eurostat.

27      Con e‑mail del 16 luglio 2007 indirizzata al ricorrente, il suo capo unità respingeva una sua domanda di congedo di 34 giorni – tra il 30 luglio 2007 e il 14 settembre seguente – in quanto i suoi giorni di congedo ordinario rimanenti sarebbero stati solo 8 e mezzo; secondo il capo unità del ricorrente, ogni volta che quest’ultimo non si fosse presentato al lavoro o non avesse prodotto un adeguato certificato medico, l’amministrazione di Eurostat sarebbe stata obbligata, come indicato nella nota del 16 gennaio 2007, a registrarne l’assenza come assenza non autorizzata.

28      Con nota del 23 luglio 2007 il ricorrente replicava alla menzionata e‑mail del 16 luglio 2007 qualificando le decisioni del suo capo unità come «molestie psicologiche reiterate e continuate».

29      Con e‑mail del 26 luglio 2007 il capo unità del ricorrente confermava il proprio rifiuto di accogliere la domanda di congedo di 34 giorni, precisando che le assenze del ricorrente non erano state previamente autorizzate e affermava che il periodo di congedo che gli rimaneva era ormai di soli quattro giorni e mezzo. Lo stesso giorno, come risulta dalla tabella SysPer2, venivano detratti dal congedo ordinario del ricorrente tre giorni e successivamente quattro giorni; tali detrazioni erano riferite ai periodi compresi rispettivamente tra il 9 e il 16 luglio 2007 e tra il 17 e il 26 luglio 2007.

30      Con e‑mail del 1° agosto 2007 indirizzata al suo capo unità, il ricorrente segnalava, in primo luogo, di essere in congedo per malattia dal 1° al 24 agosto 2007, come risulta peraltro dalla tabella SysPer2, e, in secondo luogo, di avere chiesto un congedo per un periodo di sette giorni, dal 27 agosto al 4 settembre 2007.

31      Con e‑mail del 2 agosto 2007 il capo unità del ricorrente respingeva tale richiesta in quanto il periodo di congedo che gli rimaneva era oramai solo di un giorno e mezzo, informandolo al contempo di essere disposto ad accogliere una sua richiesta per un numero di giorni inferiore o pari a cinque. Lo stesso giorno, come risulta sempre dalla tabella SysPer2, veniva detratto un giorno mezzo dal congedo del ricorrente; tale detrazione riguardava il periodo compreso tra il 27 e il 31 luglio 2007.

32      Con nota del 27 agosto 2007 indirizzata al capo dell’unità del personale di Eurostat, il presidente del CLP, da un lato, in relazione al mese di luglio 2007, attestava la presenza del ricorrente presso la rappresentanza sindacale o statutaria, ovvero a Bruxelles per missioni di rappresentanza sindacale (missioni in data 12, 18 e 26 luglio 2007) e, dall’altro, in relazione al mese di agosto 2007, attestava un periodo di congedo per malattia per l’intero mese, ad eccezione, secondo tale nota, del 2 agosto 2007, data in cui il ricorrente era in missione a Bruxelles per rappresentanza sindacale; come nelle attestazioni precedenti, menzionate ai punti 24 e 26 della presente sentenza, il presidente del CLP aggiungeva che, secondo lo Statuto e l’accordo quadro, le attività svolte dal ricorrente presso la rappresentanza del personale valevano come attività presso il suo servizio di appartenenza e, pertanto, come presenza presso Eurostat.

33      Il 29 agosto 2009 il ricorrente proponeva un reclamo contro le decisioni 29 maggio, 20 giugno, 28 giugno e 6 luglio 2007, nonché contro le due decisioni 26 luglio 2007 e la decisione 2 agosto 2007, relative alla detrazione di 32 giorni dal congedo ordinario a lui spettante per il 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). Nel suo reclamo il ricorrente lamentava, da un lato, la violazione degli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto, dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto e dell’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro, nonché l’ostacolo alla libertà sindacale, e, dall’altro, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola patere legem quam ipse fecisti.

34      Il 18 dicembre 2007 l’autorità che ha il potere di nomina respingeva esplicitamente il reclamo del ricorrente in quanto quest’ultimo non poteva avvalersi della sua qualità di rappresentante del personale per eludere gli obblighi che gli incombevano in quanto funzionario assegnato ad Eurostat per il 50% del suo tempo di lavoro; inoltre, dal momento che Eurostat avrebbe osservato scrupolosamente le procedure e poiché la conversione delle assenze ingiustificate in giorni di congedo costituiva solo l’applicazione rigorosa, in particolare, degli artt. 59 e 60 dello Statuto, non era ravvisabile alcuna irregolarità nelle decisioni impugnate.

 Conclusioni delle parti e procedimento

35      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni 29 maggio, 20 giugno, 28 giugno e 6 luglio 2007, nonché le due decisioni 26 luglio 2007 e la decisione 2 agosto 2007, relative alla detrazione di 32 giorni dal congedo ordinario a lui spettante per l’anno 2007;

–        decidere su spese e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

36      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

37      Conformemente all’art. 56 del regolamento di procedura, il Tribunale ha disposto misure di organizzazione del procedimento, portate a conoscenza delle parti con lettere dell’8 gennaio 2009 e del 3 febbraio 2009; le parti hanno ottemperato a tali misure.

38      Nell’ambito delle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha affermato, senza essere contraddetto in udienza dalla Commissione su questo punto, che, per quanto riguardava il periodo dal 1° agosto 2007 al 6 settembre 2007, egli era stato in congedo per malattia dal 1° al 24 agosto 2007 (v. anche punto 32 della presente sentenza) e successivamente dal 27 agosto al 6 settembre 2007; inoltre, in relazione al periodo compreso tra il 10 settembre e il 21 dicembre 2007, egli ha dichiarato, sempre senza essere contraddetto dalla Commissione, di avere lavorato a metà tempo per motivi di salute e di avere dedicato esclusivamente alla rappresentanza statutaria e sindacale del personale il resto del suo tempo di lavoro senza che Eurostat, che lo avrebbe considerato presente al lavoro in tale periodo, abbia detratto un solo giorno dal suo periodo di congedo.

 In diritto

 Argomenti delle parti

39      A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente deduce due motivi, il primo dei quali verte, da un lato, sulla violazione degli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto, dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, nonché dell’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro, e, dall’altro, sull’ostacolo alla libertà sindacale, mentre il secondo riguarda la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola patere legem quam ipse fecisti.

40      Per quanto concerne il primo motivo, il ricorrente, dopo avere richiamato le citate sentenze 17 marzo 2004, causa T‑175/02, Lebedef/Commissione, e T‑4/03, Lebedef/Commissione, sostiene che le sue attività di rappresentanza del personale lo occupano per oltre sette ore e mezza al giorno e che non è possibile distinguere nettamente le attività di rappresentanza sindacale da quelle di rappresentanza statutaria. Inoltre, il ricorrente afferma che le violazioni lamentate risultano ancora più manifeste in quanto Eurostat avrebbe persino rifiutato di regolarizzare le assenze per missione di rappresentanza sindacale e si interroga sui motivi per i quali le assenze anteriori al gennaio 2007 non erano state ritenute ingiustificate. Per di più, osservando che lo Statuto non pone limiti alle attività di rappresentanza del personale, il ricorrente sostiene che il suo è un caso del tutto peculiare e che «non si deve generalizzare».

41      Per quanto riguarda il secondo motivo, il ricorrente deduce aspettative fondate, sostiene che Eurostat ha iniziato a detrarre giorni dal congedo ordinario a lui spettante senza mai informarlo che l’amministrazione non intendeva prendere in considerazione le attestazioni del presidente del CLP (attestazioni menzionate ai punti 24, 26 e 32 della presente sentenza) e ritiene che la Commissione debba rispettare, conformemente al principio pacta sunt servanda, le disposizioni degli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto, dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, nonché dell’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro.

42      Per quanto attiene al primo motivo, la Commissione fa valere che nulla dispensa il ricorrente dall’obbligo di ottenere, in caso di assenza, la previa autorizzazione del suo superiore gerarchico o di informarlo anticipatamente. Orbene, tale autorizzazione o informazione sarebbe sempre mancata nel caso di specie. Inoltre, la Commissione rileva che il tenore letterale dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto implica che, oltre alle funzioni assunte dai rappresentanti del personale, un’altra parte delle funzioni dev’essere imperativamente esercitata nell’ambito del servizio di assegnazione, salvo comando a tempo pieno. La Commissione osserva altresì che le citate sentenze 17 marzo 2004, causa T‑175/02, Lebedef/Commissione, e causa T‑4/03, Lebedef/Commissione, si limitano ad annullare decisioni che negano una promozione, senza neppure considerare se il ricorrente fosse o meno tenuto a svolgere il suo lavoro presso il servizio di assegnazione. Peraltro, la Commissione sostiene che nella specie sussiste un abuso di diritto e che la sentenza del Tribunale 7 maggio 2008, causa F‑36/07, Lebedef/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), confermerebbe che il ricorrente non può in alcun caso decidere egli stesso come impiegare il proprio tempo di lavoro nel periodo di assegnazione ad Eurostat. Infine, la Commissione avrebbe comunicato a più riprese al ricorrente, in particolare con la nota del 16 gennaio 2007, che richiama quella del 27 settembre 2006, quali fossero i suoi obblighi; la detrazione delle assenze ingiustificate dai giorni di congedo ordinario a lui spettante costituirebbe solo l’applicazione rigorosa, segnatamente, degli artt. 59 e 60 dello Statuto.

43      Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione sostiene che l’argomento relativo all’asserita violazione della regola patere legem quam ipse fecisti deve essere respinto, dato che nel caso di specie sono state applicate correttamente tutte le disposizioni pertinenti. Per lo stesso motivo non potrebbe essere accolto l’argomento concernente la pretesa violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, tanto più che il ricorrente non avrebbe mai ricevuto promesse individuali e, al contrario, sarebbe stato avvertito delle «eventuali conseguenze dell’irregolarità della sua condotta». Infine la Commissione osserva che il ricorrente, pur invocando l’accordo quadro, mantiene un rapporto statutario e non contrattuale con la Commissione e che, pertanto, il principio pacta sunt servanda non può trovare applicazione.

44      Nella replica il ricorrente sostiene che il suo capo unità e il suo superiore gerarchico erano al corrente delle sue attività. Egli fa inoltre valere che non sussiste alcun abuso di diritto, ma semmai un conflitto di «interessi» o più precisamente un conflitto tra i doveri e gli obblighi inerenti al suo servizio, da un lato, e la rappresentanza del personale, dall’altro, Infine, il ricorrente ritiene che, sebbene nella causa decisa con la citata sentenza 7 maggio 2008, Lebedef/Commissione, il Tribunale abbia accolto le censure formulate dalla Commissione al comportamento del ricorrente, esso tuttavia «non si è pronunciato sulle asserite (…) assenze».

45      Nella controreplica la Commissione sostiene, in particolare, che il fatto che il capo unità e il superiore gerarchico del ricorrente fossero a conoscenza delle sue attività di rappresentante del personale non può equivalere a una previa informazione né a una previa autorizzazione.

 Giudizio del Tribunale

 Sul motivo concernente, da un lato, la violazione degli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto, dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, nonché dell’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro e, dall’altro, l’ostacolo alla libertà sindacale

46      La rappresentanza del personale riveste un’importanza fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e, pertanto, per l’adempimento dei loro compiti.

47      Riconoscendo tale importanza, il legislatore statutario ha previsto, all’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, che le funzioni assunte dai membri del CP sono considerate «come parte dei compiti che essi sono tenuti ad assolvere presso la loro istituzione» e che essi non possono «subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’esercizio delle predette funzioni». Del pari, l’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro dispone in particolare che le attività di rappresentanza sindacale non possono «in alcun modo o per nessun motivo arrecare pregiudizio alla situazione professionale o allo sviluppo della carriera dell’interessato».

48      Inoltre, l’esperienza acquisita nell’ambito delle istituzioni comunitarie in materia di rappresentanza del personale ha permesso di constatare i vantaggi di un sistema in applicazione del quale taluni funzionari o agenti dedicano il 50% o il 100% del loro tempo di lavoro a tali funzioni di rappresentanza, sistema esposto al punto 11 della presente sentenza.

49      Nondimeno, non è né possibile né auspicabile che la rappresentanza del personale venga assicurata unicamente da funzionari o agenti in posizione di comando, che lo siano al 50% o al 100% del loro tempo di lavoro. Sussiste un interesse certo a che personale non comandato assolva una parte degli obblighi di rappresentanza del personale. Tuttavia, il sistema richiamato al punto precedente e che prevede specificamente la concessione di posizioni di comando a taluni rappresentanti del personale implica che, nel caso dei funzionari o agenti non in posizione di comando, la partecipazione alla rappresentanza del personale abbia natura occasionale e, calcolata su base semestrale o trimestrale, interessi una percentuale relativamente limitata del tempo di lavoro.

50      È vero che la delimitazione esatta della natura «occasionale» della partecipazione alla rappresentanza del personale, nonché la delimitazione esatta della percentuale di tempo ad essa dedicato sono, per loro natura, impossibili e possono essere effettuate solo caso per caso. Tuttavia, si deve rilevare che ammettere che un funzionario o un agente non in posizione di comando dedichi alla rappresentanza del personale la quasi totalità o addirittura la totalità del suo tempo di lavoro e dedichi quindi poco tempo o non ne dedichi affatto al servizio di assegnazione ha l’effetto di aggirare il sistema istituito dai vari accordi conclusi tra la Commissione e le OSP (v. punti 8, 9 e 10 della presente sentenza) e potrebbe costituire, a seconda delle circostanze del caso di specie, un abuso di diritto, che il giudice comunitario può essere indotto a sanzionare (v. sentenza del Tribunale di primo grado 8 maggio 2007, causa T‑271/04, Citymo/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punti 100 e segg.; più specificamente, nel settore della funzione pubblica, sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑222/95, Angelini/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑491 e II‑1277, punti 35 e 36, e causa T‑57/96, Costantini/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1293, punti 28 e 29; ordinanza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2001, causa T‑95/98 DEP, Gogos/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑123 e II‑571, punto 24).

51      In ogni caso, non occorre che per dirimere la controversia di cui è investito il Tribunale si pronunci sui limiti esatti che i rappresentanti del personale devono rispettare, in assenza di un comando o in presenza di un comando al 50% del tempo di lavoro, nell’esercizio delle loro attività di rappresentanza. Non occorre neppure che il Tribunale si pronunci sulla questione se il ricorrente abbia eventualmente commesso un abuso di diritto né che esso esamini, per accertare l’esistenza di tale abuso, il comportamento dell’istituzione, in particolare la coerenza e la continuità della sua interpretazione ed applicazione delle norme statutarie pertinenti, nonché la chiarezza e la coerenza del suo atteggiamento nei confronti del ricorrente, elementi la cui assenza avrebbe potuto contribuire a siffatto abuso.

52      Infatti, si deve osservare che per tutto il 2007 il ricorrente non ha lavorato affatto presso il suo servizio di assegnazione. Nel periodo considerato dalle decisioni impugnate, ossia il periodo compreso tra il 29 gennaio 2007 e il 23 marzo 2007 e tra il 15 giugno 2007 e il 31 luglio 2007, egli avrebbe dedicato – come è indicato nel suo ricorso – il 60% del suo tempo di lavoro alle attività di rappresentanza sindacale, per le quali usufruiva di un comando al 50%, e il tempo rimanente alle attività di rappresentanza statutaria. Inoltre, dalle risposte del ricorrente alle misure di organizzazione del procedimento risulta che, per il resto del 2007, ancorché non considerato dalle decisioni impugnate, egli ha usufruito di un congedo per malattia, o di un orario ridotto della metà per motivi di salute, e che il suo tempo di lavoro in tale ambito era «dedicato esclusivamente alla rappresentanza sindacale e statutaria del personale» (in relazione a quest’ultimo periodo non sarebbe stato detratto neppure un giorno dal suo congedo ordinario).

53      Orbene, per quanto riguarda alcune delle assenze che sono state dapprima considerate ingiustificate dall’amministrazione di Eurostat, in seguito detratte dal congedo ordinario del ricorrente in corrispondenza al tempo di lavoro che egli avrebbe dovuto prestare nell’ambito del suo servizio di assegnazione, ossia per il 50%, e che, infine, hanno dato luogo alle decisioni impugnate, il superiore gerarchico del ricorrente presso Eurostat, vale a dire il suo capo unità, non lo aveva previamente autorizzato ad assentarsi, né era stato, quanto meno, da questo informato anticipatamente delle sue assenze.

54      Pertanto, il ricorrente non si è conformato all’art. 60 dello Statuto, che esige la previa autorizzazione del superiore gerarchico dell’interessato per qualsiasi assenza, salvo in caso di malattia o di incidente, né ha quanto meno soddisfatto la condizione che la Commissione, come ha lasciato intendere in udienza, avrebbe accettato, ossia di informare preventivamente il suo capo unità, informazione del tipo previsto all’art. 6, n. 1, della decisione della Commissione C(2005) 2665 del 15 luglio 2005 sul miglioramento del dialogo sociale all’interno di detta istituzione, decisione citata nella nota del 4 gennaio 2007 del capo dell’unità B.5 «Dialogo sociale, allargamento e rapporti con le amministrazioni pubbliche nazionali» della DG «Personale e amministrazione», rivolta al capo dell’unità del personale di Eurostat e allegata alle risposte della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento (articolo secondo cui i membri delle commissioni e dei comitati paritetici, tra i quali i rappresentanti del personale, devono comunicare in anticipo al loro superiore gerarchico qualsiasi assenza dovuta alla partecipazione ai lavori di una commissione o di un comitato).

55      Inoltre, tenuto conto di quanto precede, le attestazioni ex post del presidente del CLP in data 12 marzo, 14 maggio, 5 luglio e 27 agosto 2007, rivolte al capo dell’unità del personale di Eurostat, non avrebbero potuto consentire di convalidare a posteriori le assenze ingiustificate del ricorrente, dato che tale convalida avrebbe potuto intervenire solo in caso di malattia o di incidente, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto; in ogni caso, anche in presenza di attestazioni ex post, l’amministrazione competente deve poter mantenere un certo potere di controllo e valutare la fondatezza di una regolarizzazione a posteriori dell’assenza considerata ingiustificata.

56      È vero che per giustificare la sua mancata richiesta di autorizzazione previa o il fatto di non avere informato anticipatamente il suo capo unità il ricorrente ha addotto difficoltà pratiche e motivi di riservatezza inerenti alle sue attività di rappresentanza del personale.

57      Il Tribunale rileva tuttavia che la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta su questo punto dal ricorrente, che altri funzionari o agenti della Commissione riuscivano a conciliare i compiti afferenti al loro servizio di assegnazione con quelli di rappresentanza del personale, nel rispetto dell’art. 60 dello Statuto. Inoltre, sebbene si possa ammettere che, in talune circostanze, difficoltà pratiche o obblighi di riservatezza possano impedire ai rappresentanti del personale di rispettare l’obbligo di previa autorizzazione (o, quanto meno e nel senso indicato al punto 54 della presente sentenza, quello di previa informazione) del loro superiore gerarchico, tuttavia si deve rammentare che il ricorrente, nella specie, non ha mai chiesto la previa autorizzazione del suo capo unità (né, quanto meno, lo ha informato anticipatamente) per le proprie assenze. Inoltre, il ricorrente non ha menzionato, in particolare in udienza, alcun caso concreto in cui difficoltà pratiche o obblighi di riservatezza gli abbiano impedito di rispettare il suddetto obbligo; per quanto riguarda, in particolare, la questione concernente la riservatezza, e oltre al fatto che molte informazioni relative alle attività di rappresentanza del personale non sono riservate, segnatamente i luoghi, gli orari e i partecipanti alle riunioni ufficiali, e che l’obbligo di riservatezza riguarda solo una parte di tali attività, si deve ammettere che, anche in presenza di informazioni riservate, un rappresentante del personale ha sempre la possibilità di fornire al suo superiore gerarchico informazioni generali non riservate, quali la durata approssimativa di una riunione. Pertanto, l’argomento del ricorrente relativo all’esistenza di difficoltà pratiche o di obblighi di riservatezza nell’esercizio delle sue attività di rappresentante del personale, argomento peraltro non sostenuto da prove, non poteva in ogni caso esonerarlo totalmente dall’obbligo di acquisire la previa autorizzazione del suo capo unità (o, quanto meno e nel senso indicato al punto 54 della presente sentenza, di informarlo anticipatamente).

58      Inoltre, neppure il fatto che l’amministrazione di Eurostat, e quindi il capo unità del ricorrente, fossero a conoscenza delle sue attività di rappresentanza del personale espletate al di fuori dell’orario di lavoro dedicato al comando sindacale può avere l’effetto di giustificare il comportamento del ricorrente. Una conoscenza generale e vaga, come nel caso di specie, delle attività di rappresentanza del personale del funzionario da parte del servizio di assegnazione non può valere come previa informazione nel senso indicato al punto 54 della presente sentenza, né, a fortiori, come previa autorizzazione del superiore gerarchico.

59      Peraltro, sebbene con una lettera del 3 novembre 2006 indirizzata al suo capo unità il ricorrente abbia proposto che fosse effettuato un controllo delle sue assenze attraverso la «rappresentanza del personale», tale controllo non può essere opportuno in un caso come quello in esame. È infatti pacifico che il ricorrente appartiene a due strutture gerarchiche, la prima delle quali è quella della rappresentanza del personale concernente le sue attività di rappresentante sindacale e la seconda è quella di Eurostat nell’ambito della sua assegnazione a tale servizio; orbene, se la rappresentanza del personale è competente ad esercitare un controllo delle assenze del ricorrente nell’ambito del suo comando sindacale, non si può dire lo stesso per le sue assenze nel tempo di lavoro che egli deve dedicare al proprio servizio di assegnazione, assenze per le quali è competente esclusivamente Eurostat.

60      Infine, il fatto, da un lato (come ha dichiarato il ricorrente in udienza e anche ammettendo che sia così), che la maggioranza dei rappresentanti del personale non in posizione di comando si occuperebbe marginalmente della rappresentanza del personale, mentre altre persone, tra cui lui stesso, svolgerebbero compiti importanti e necessari ai fini della preparazione e del corretto svolgimento delle riunioni del CP e, dall’altro, che le assenze del ricorrente non rientrerebbero nella sfera privata bensì nell’esercizio di attività di rappresentanza del personale non può avere l’effetto di rimettere in discussione la posizione del Tribunale.

61      Dalle suesposte considerazioni risulta che, nella specie, la detrazione dei giorni di congedo del ricorrente effettuata dall’amministrazione di Eurostat non è in contrasto con l’art. 60 dello Statuto.

62      Lo stesso può dirsi per quanto riguarda altre disposizioni richiamate dal ricorrente a sostegno del suo primo motivo, nonché per l’ostacolo alla libertà sindacale. Ciò vale in particolare per l’asserita violazione dell’art. 57 dello Statuto lamentata dal ricorrente, dato che tale articolo prevede semplicemente il diritto al congedo dei funzionari, diritto che, nella specie, non gli è stato negato. Quanto all’art. 59 dello Statuto, esso riguarda i funzionari impossibilitati ad esercitare le loro funzioni a causa di malattia o di incidente, mentre nella specie la questione controversa della detrazione dal congedo non riguardava tali ipotesi. In ogni caso, il ricorrente non ha fornito alcun argomento autonomo in merito all’asserita violazione di questi ultimi due articoli. Inoltre, né dall’equiparazione delle funzioni dei membri del CP ai compiti che essi sono tenuti ad assolvere nell’ambito delle loro istituzioni (quale enunciata all’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto), né dal divieto imposto alle istituzioni di arrecare pregiudizio in qualsiasi modo ai rappresentanti del personale (quale enunciato all’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto e all’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro), né, infine, dalla nozione stessa di libertà sindacale invocata dal ricorrente si può dedurre un diritto generale dei rappresentanti del personale di assentarsi dal loro posto di lavoro nel servizio di assegnazione senza previa autorizzazione (né, quanto meno e nel senso indicato al punto 54 della presente sentenza, senza previa informazione) del loro superiore gerarchico, e di non lavorare affatto presso il loro servizio di assegnazione; ciò vale a maggior ragione quando tali assenze riguardano una parte essenziale o addirittura la totalità del loro tempo di lavoro e non viene affermato né tanto meno dimostrato che l’amministrazione avesse rifiutato di concedere all’interessato le agevolazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza.

63      Le conclusioni cui il Tribunale è giunto ai punti 61 e 62 della presente sentenza valgono anche per i giorni di congedo che sono stati detratti per le missioni effettuate dal ricorrente nel 2007 a Bruxelles a fini di rappresentanza sindacale, nei giorni 30 gennaio, 14 febbraio, 2 e 22 marzo, 28 giugno, nonché 12, 18 e 26 luglio. Anche per le assenze connesse a tali missioni il ricorrente era tenuto a chiedere la previa autorizzazione del suo capo unità presso Eurostat (o, quanto meno e nel senso indicato al punto 54 della presente sentenza, ad informarlo anticipatamente); ciò vale a fortiori in quanto, con riferimento a riunioni ufficiali programmate, non possono sussistere problemi del tipo menzionato al punto 57 della presente sentenza, vale a dire difficoltà pratiche o un obbligo di riservatezza.

64      Inoltre, anche se per ciascuna missione effettuata a Bruxelles a fini di rappresentanza sindacale il ricorrente era legittimato a dedicare la totalità di una giornata di lavoro e a superare quindi, dato che usufruiva solo di un comando sindacale al 50%, l’orario di lavoro che poteva dedicare a tali attività, tuttavia il ricorrente avrebbe dovuto compensare tale situazione lavorando, per ogni giorno di missione effettuata a Bruxelles, un’intera giornata nella sua unità di assegnazione nell’ambito di Eurostat. In ogni caso, si tratta solo di una censura relativa alla detrazione di quattro giorni di congedo per otto giorni di missione trascorsi a Bruxelles a fini di rappresentanza sindacale. Orbene, nel periodo considerato dalle decisioni impugnate Eurostat non ha proceduto a detrarre giorni di congedo in corrispondenza dei giorni nei quali il ricorrente aveva lavorato a metà tempo per motivi di salute senza tuttavia dedicare tempo di lavoro al suo servizio di assegnazione. Infatti, l’amministrazione di Eurostat ha accettato che in tali giorni (v. punto 26 della presente sentenza) il ricorrente avesse dedicato il rimanente 50% del suo orario di lavoro alla rappresentanza del personale, mentre, come ha rilevato la Commissione nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, Eurostat avrebbe potuto, per tale motivo, detrarre alcuni giorni dal congedo del ricorrente (per un numero di giorni superiore a quello detratto per i giorni di missione a Bruxelles) e si riterrebbe peraltro legittimata a farlo «qualora il Tribunale non dovesse accogliere gli argomenti [della Commissione]». Analogamente, dalle risposte del ricorrente alle misure di organizzazione del procedimento risulta che, in relazione al periodo (non considerato dalle decisioni impugnate) in cui egli ha lavorato a metà tempo per motivi di salute, ossia dal 10 settembre al 21 dicembre 2007, Eurostat non ha detratto neppure un giorno dal suo congedo, mentre egli aveva dedicato il resto del suo tempo di lavoro esclusivamente alla rappresentanza statutaria e sindacale del personale.

65      Ne consegue che tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul motivo concernente la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola patere legem quam ipse fecisti

66      Secondo una giurisprudenza ben consolidata, il diritto di rivendicare la tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i singoli che possano far valere assicurazioni precise, incondizionate e concordanti fornite dall’amministrazione (sentenze del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1996, causa T‑235/94, Galtieri/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑129, punti 63 e 65, nonché 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑315, punto 79; sentenze del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 79, e 4 novembre 2008, causa F‑126/07, Van Beers/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70).

67      Nella specie, anche ammettendo che l’inerzia di Eurostat negli anni 2005 e 2006 rispetto alle continue assenze del ricorrente dal suo servizio di assegnazione sia assimilabile, ai sensi della citata giurisprudenza, ad «assicurazioni precise, incondizionate e concordanti» dell’amministrazione, la quale aveva tollerato, da un lato, che l’interessato esercitasse le sue attività di rappresentanza del personale senza lavorare affatto nella sua unità di assegnazione e, dall’altro, che egli si sottraesse all’obbligo di previa autorizzazione (o, quanto meno e nel senso indicato al punto 54 della presente sentenza, di previa informazione) del suo capo unità, tale constatazione vale in ogni caso solo fino all’invio al ricorrente della nota del 27 settembre 2006, o al più tardi di quella del 16 gennaio 2007. Infatti, con tali note il suo capo unità gli ha chiesto di presentarsi da allora in poi in servizio per il 50% del suo orario di lavoro e di svolgere le relative mansioni, precisando successivamente che l’assenza totale di attività lavorativa per il servizio di assegnazione non era, in mancanza di comando formale, conforme allo Statuto ed era quindi irregolare e, infine, gli ha chiesto di comunicargli in anticipo qualsiasi assenza, affinché sussistesse un previo consenso; per di più, nella nota del 27 settembre 2006 il capo unità del ricorrente ha dichiarato che il contenuto della nota «non escludeva eventuali conseguenze derivanti dalla mancata presenza sul posto di lavoro e dalla mancata esecuzione dei compiti nel periodo successivo alla data [di assegnazione] all’unità E.5».

68      Pertanto, a partire dalla ricezione di tali note e successivamente, ossia nel periodo considerato dalle decisioni impugnate, il ricorrente non poteva far valere alcuna assicurazione fornitagli dall’amministrazione di Eurostat, né tanto meno un legittimo affidamento ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 66 della presente sentenza, né il diritto al mantenimento della situazione esistente negli anni 2005 e 2006.

69      Inoltre, dalla lettura del fascicolo emerge che, anche se l’interpretazione e l’applicazione delle norme statutarie pertinenti da parte di Eurostat non sono state coerenti e continue nel caso di specie e l’atteggiamento dell’amministrazione nei confronti dell’interessato non è sempre stato chiaro e coerente, ciò non toglie che Eurostat abbia agito diligentemente avvertendo il ricorrente, con le menzionate note del 27 settembre 2006 e del 16 gennaio 2007, del suo obbligo di presentarsi da allora in poi in servizio presso Eurostat, dell’ingiustificabilità delle sue assenze alla luce dello Statuto e della necessità di previa comunicazione e autorizzazione delle sue assenze.

70      Per quanto riguarda le censure relative all’obbligo della Commissione di rispettare, conformemente al principio pacta sunt servanda, le disposizioni degli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto, dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, nonché dell’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro, e a parte il fatto che, per quanto attiene all’obbligo della Commissione di rispettare tali disposizioni, il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l’amministrazione ha natura statutaria e non contrattuale, si deve rilevare che, alla luce delle considerazioni esposte nell’ambito del primo motivo, anche tale censura dev’essere respinta.

71      Pertanto, il motivo concernente la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola patere legem quam ipse fecisti dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

72      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento de procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

73      Nella specie, il ricorrente è rimasto soccombente. Pertanto, e in assenza di motivi che giustifichino l’applicazione dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, egli deve essere condannato alla totalità delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Lebedef sopporterà la totalità delle spese.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 2009.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.