Language of document : ECLI:EU:C:2003:387

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 luglio 2003 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti in favore del gruppo belga Verlipack - Settore del vetro cavo da imballaggio»

Nella causa C-457/00,

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dai sigg. J.-M. De Backer, G. Vandersanden e L. Levi, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2000, 2001/856/CE, relativa agli aiuti di Stato in favore di Verlipack - Belgio (GU 2001, L 320, pag. 28),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs


cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali delle parti all'udienza dell'11 giugno 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 dicembre 2000, il Regno del Belgio ha chiesto, a norma dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2000, 2001/856/CE, relativa agli aiuti di Stato in favore di Verlipack - Belgio (GU 2001, L 320, pag. 28; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

2.
    L'art. 87, n. 1, CE così dispone:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

3.
    L'art. 88 CE prevede quanto segue:

«1.    La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2.    Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3.    Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

4.
    L'art. 295 CE prevede quanto segue:

«Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

5.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), dispone, all'art. 9, intitolato «Revoca di una decisione», quanto segue:

«La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. (...)».

6.
    La Commissione ha espresso la propria posizione generale in merito all'acquisizione di partecipazioni nel capitale delle imprese da parte delle autorità pubbliche nel Bollettino delle Comunità europee (9-1984, pag. 92; in prosieguo: gli «orientamenti»).

7.
    Ai sensi del punto 3.1 degli orientamenti della Commissione, la semplice acquisizione parziale o totale di attività in un'impresa esistente senza apporto di capitale fresco non costituisce un aiuto a favore di questa impresa.

8.
    Conformemente al punto 3.2 degli orientamenti, non sussiste aiuto di Stato quando, in occasione di un apporto di capitale nuovo in un'impresa, tale apporto viene effettuato in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

9.
    Per contro, ai sensi del punto 3.3 degli orientamenti, sussiste un aiuto di Stato quando, in occasione di un apporto di capitale nuovo in un'impresa, tale apporto viene effettuato in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

10.
    Inoltre, secondo il punto 3.4 degli orientamenti, non può escludersi che determinate acquisizioni di partecipazioni non rientrino nelle categorie descritte nei precedenti punti 3.2 e 3.3. Vi sono tuttavia casi in cui sussiste una presunzione di aiuto. Ciò si verifica in particolare allorché l'intervento finanziario pubblico abbina un'assunzione di partecipazione ad altre modalità d'intervento che devono essere notificate ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE.

11.
    La comunicazione della Commissione agli Stati membri 13 novembre 1993, relativa all'applicazione degli artt. [87] e [88] del Trattato [CE] e dell'art. 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione 13 novembre 1993»), codifica, ai sensi del suo punto 12, «[il] principio che individua nell'investitore (...) operante in normali condizioni di mercato il parametro per stabilire se sussista o meno un aiuto di Stato e, in caso positivo, per quantificare siffatto aiuto (...)».

12.
    Al punto 25 della comunicazione 13 novembre 1993 viene precisato che «non si può fare una distinzione di principio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestiti o sotto forma di partecipazione al capitale dell'impresa (...). Onde accertare se siffatto provvedimento abbia la natura di aiuto statale, è opportuno applicare il criterio (...) che si basa sulle possibilità per l'impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali».

13.
    Al punto 39 della comunicazione 13 novembre 1993 viene indicato che «la perdita potenziale riguarda non solo la totalità dell'importo anticipato (cioè il capitale), ma anche gli interessi dovuti e non pagati al momento dell'insolvenza [del debitore]». Secondo il medesimo punto 39, il rischio inerente ad un prestito trova in genere riflesso in due distinti parametri, ossia il tasso d'interesse applicato e le garanzie richieste a copertura del prestito. Secondo il punto 40 della detta comunicazione, quando il rischio soggettivo inerente al prestito è elevato, è lecito attendersi che, a parità di circostanze, i due parametri di cui sopra riflettano tale rischio. La Commissione aggiunge che, se ciò non si verifica nella pratica, essa riterrà che l'impresa in questione abbia beneficiato di un vantaggio, vale a dire che abbia ricevuto un aiuto.

14.
    In conformità del punto 41 della comunicazione 13 novembre 1993 «[l]'elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d'interesse che l'impresa dovrebbe pagare (che dipende a sua volta dalla situazione finanziaria dell'impresa e dalle garanzie che questa può fornire) e il tasso effettivamente pagato». Al medesimo punto 41, la Commissione precisa che «[n]el caso estremo in cui venga erogato un prestito senza garanzie ad una società che in circostanze normali non sarebbe in grado di ottenere alcun credito (ad esempio perché le prospettive di rimborso sono bassissime), il prestito equivarrà di fatto ad una sovvenzione e la Commissione lo considererà come tale». Secondo il punto 42 della medesima comunicazione, la situazione verrà esaminata dal punto di vista del finanziatore nel momento in cui il prestito viene approvato.

15.
    La comunicazione della Commissione 10 agosto 1996, relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 232, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione 10 agosto 1996»), indica, al terzo comma, che il tasso di riferimento permette di calcolare a priori l'elemento di aiuto risultante dai regimi di abbuono di interessi relativi ai prestiti agli investimenti e che il detto tasso di riferimento deve rispecchiare il livello medio dei tassi d'interesse in vigore per i prestiti a medio e lungo termine (5-10 anni) corredati delle normali garanzie. Conformemente al quarto comma della detta comunicazione, il tasso di riferimento viene calcolato, a partire dal 1° agosto 1996, sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio specifico per ciascuno Stato membro.

16.
    La comunicazione 10 agosto 1996 è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione 9 settembre 1997, relativa al metodo di fissazione di tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273, pag. 3), la quale prevede che, a partire dal 1° agosto 1997, i tassi di riferimento vengano determinati sulla base del tasso «swap» interbancario a 5 anni, nella valuta di cui trattasi, maggiorato di un premio di 75 punti base.

Fatti all'origine della controversia

17.
    Fino alla sua messa in stato di fallimento nel 1999, il gruppo Verlipack (in prosieguo: la «Verlipack») era il maggiore produttore belga di vetro cavo da imballaggio, con una quota di mercato del 20% in Belgio e del 2% nell'Unione europea. Il detto gruppo impiegava 735 persone nei suoi stabilimenti di Ghlin, Jumet e Mol (Belgio), appartenenti ciascuno a una diversa società.

18.
    Nel 1985 le pubbliche autorità belghe entravano nel capitale della Verlipack. La loro partecipazione era a quel tempo pari al 49% del capitale. Il resto era detenuto da un operatore privato, il gruppo Beaulieu. Dopo vari aumenti di capitale realizzati da quest'ultimo, la partecipazione pubblica veniva progressivamente ridotta. Nel 1996 la Regione vallona cedeva al gruppo Beaulieu la propria partecipazione nel capitale delle società Verlipack Ghlin e Verlipack Jumet.

19.
    A tale data la Verlipack si trovava in difficoltà economiche. Nel settembre 1996 essa concludeva un accordo di cooperazione tecnica con uno dei più importanti produttori europei di vetro cavo da imballaggio, il gruppo tedesco Heye (in prosieguo: la «Heye»). Nell'aprile 1997 tale accordo veniva ampliato includendovi un'assistenza di gestione e un'assistenza finanziaria. I gruppi Beaulieu e Heye costituivano una holding, la società Verlipack Holding I, controllata dalla Heye. Una seconda holding, la società Verlipack Holding II, veniva costituita tra gli azionisti della società Verlipack Holding I e la Regione vallona, la quale effettuava un apporto di capitale di BEF 350 milioni.

20.
    Il 16 settembre 1998 la Commissione decideva di non sollevare obiezioni nei confronti del detto apporto di capitale (in prosieguo: la «decisione 16 settembre 1998») a seguito di un esame delle misure in questione alla luce delle disposizioni degli artt. 87 CE e 88 CE. La detta decisione concludeva nel senso della compatibilità di tali misure con gli orientamenti. La detta decisione giungeva in particolare alla conclusione che l'apporto della Regione vallona era stato quello di un investitore di capitale di rischio nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Inoltre, la partecipazione concomitante, maggioritaria ed effettiva di BEF 500 milioni di un investitore privato - la Heye - nella società Verlipack Holding I avrebbe dimostrato che esistevano prospettive di redditività a termine e di vitalità economica della Verlipack.

21.
    Secondo notizie di stampa e alcuni denuncianti, i siti di produzione della Verlipack subivano nuove perdite nel corso dell'anno 1998. Inoltre, secondo uno dei detti denuncianti, l'apporto privato della Heye al capitale della società Verlipack Holding I nell'aprile 1997 proveniva in realtà da fondi originari della Regione vallona, sotto forma di due prestiti di BEF 250 milioni ciascuno.

22.
    Successivamente il Regno del Belgio forniva precisazioni in ordine all'evoluzione della Verlipack, nonché alcuni chiarimenti in merito alla concessione dei due prestiti alla Heye. Il detto Stato membro chiariva, in particolare, che l'investimento della Heye, in misura pari a BEF 500 milioni, nel capitale della società Verlipack Holding I era frutto di due prestiti concessi dalla Société régionale d'investissement de Wallonie (in prosieguo: la «SRIW»).

23.
    Il primo prestito, emesso il 27 marzo 1997, ammontava a BEF 250 milioni, per una durata di cinque anni e ad un tasso del 5,10%, più l'1% di premio di rischio. Esso era destinato a finanziare in misura corrispondente la realizzazione delle operazioni di capitalizzazione dei siti di Ghlin e di Jumet nonché degli investimenti nei tre siti aziendali della Verlipack, ivi compreso il sito di Mol nelle Fiandre. Una clausola di rinuncia condizionata del credito stabiliva che, nel caso in cui, alla data di scadenza convenuta di una rata del prestito la società Verlipack Holding II nonché le tre società operative avessero costituito l'oggetto di una sentenza dichiarativa di fallimento, le somme dovute dalla Heye a partire da tale scadenza, compresa la rata relativa a quest'ultima, non avrebbero più dovuto essere rimborsate alla SRIW, in quanto quest'ultima si impegnava in tale eventualità a rinunciare al credito corrispondente, a condizione che la Heye avesse regolarmente onorato fino a tale data le scadenze relative sia al capitale sia agli interessi. Tuttavia, tale clausola non sarebbe stata applicabile se il fallimento fosse derivato da una politica deliberata dell'azionista di maggioranza Heye avente come conseguenza una delocalizzazione della produzione verso paesi terzi.

24.
    Il secondo prestito della SRIW alla Heye, concesso il 28 marzo 1997, aveva una durata di dieci anni con un interesse al tasso «BIBOR» (tasso di base che funge da riferimento sul mercato bancario belga) a sei mesi in vigore il primo giorno lavorativo di ciascun semestre di debenza degli interessi, aumentato dell'1,5%. Tuttavia, a partire dal sesto anno, il mutuatario poteva in ogni momento decidere di optare per un tasso di interesse fisso del 7% annuo, che diveniva in tal caso invariabile per tutta la residua durata del prestito. La clausola di destinazione della convenzione di prestito prevedeva che l'intero importo concesso fosse, così come l'importo del primo prestito, destinato a finanziare in misura corrispondente la realizzazione delle operazioni di capitalizzazione dei siti di Ghlin e di Jumet nonché degli investimenti nei tre siti aziendali della Verlipack. Nella convenzione di prestito, una clausola di esigibilità immediata consentiva alla SRIW di esigere il rimborso immediato del proprio credito in determinate circostanze, in particolare in caso di inadempimento della clausola di destinazione.

25.
    Con lettera 1° luglio 1999 la Commissione informava il Regno del Belgio della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, nei confronti degli interventi della Regione vallona. In seguito all'apertura di tale procedimento, la Commissione riceveva osservazioni da tre denuncianti, dalla Heye nonché dal detto Stato membro.

26.
    Nel gennaio 1999, ossia ben prima dell'invio della lettera suddetta, le società del gruppo Verlipack erano state dichiarate fallite. Nel maggio 1999, la società Verlipack Holding II veniva messa in liquidazione.

Decisione impugnata

27.
    Al punto 98 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che l'apporto di capitale effettuato dalla Regione vallona nell'aprile 1997 in favore della Verlipack e due prestiti concessi dalla SRIW alla Heye nel marzo 1997 per finanziare l'apporto di capitale di quest'ultima nella Verlipack (in prosieguo: i «prestiti controversi») provenivano da risorse pubbliche.

28.
    Al punto 99 della motivazione della decisione impugnata la Commissione ha indicato che, conformemente agli orientamenti, esiste una presunzione di aiuto quando l'acquisizione di una partecipazione è abbinata ad altre modalità d'intervento che devono essere notificate ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE. La Commissione ha affermato che si poteva presumere che la concessione dei prestiti controversi per finanziare l'apporto di capitale della Heye nella Verlipack costituisse un aiuto e che i detti prestiti, combinati con l'apporto di capitale della Regione vallona nella Verlipack, avrebbero dovuto essere notificati.

29.
    Ai punti 101-114 della motivazione della decisione impugnata la Commissione ha esaminato la compatibilità degli interventi in questione con il principio dell'investitore privato.

30.
    Al punto 102 la Commissione ha affermato che qualsiasi aiuto accordato da uno Stato membro che non corrisponda al comportamento di un investitore privato favorisce l'impresa beneficiaria e può incidere sugli scambi fra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Al punto 103 la Commissione ha affermato che, conformemente agli orientamenti, si verificherebbe tale ipotesi qualora, in occasione di un apporto di capitale in imprese il cui capitale è suddiviso fra azionisti privati e azionisti pubblici, la partecipazione pubblica raggiungesse una proporzione sensibilmente superiore a quella iniziale e il disimpegno relativo degli azionisti privati fosse essenzialmente imputabile alle sfavorevoli prospettive di redditività dell'impresa.

31.
    Al punto 106 la Commissione ha constatato il disimpegno relativo della Heye al momento del suo ingresso nella società Verlipack Holding II nell'aprile 1997. Tenuto conto delle clausole di destinazione, il cui obiettivo era di finanziare, mediante i fondi prestati alla Heye, la ricapitalizzazione della Verlipack, la Commissione ha affermato, al punto 111, che tali fondi erano soltanto transitati tramite la Heye e la società Verlipack Holding II verso la Verlipack. Tale società doveva quindi essere considerata la beneficiaria dei prestiti di cui essa sola aveva avuto il godimento.

32.
    Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha rilevato, al punto 112, che un finanziatore, da un lato, non avrebbe assunto una partecipazione di BEF 350 milioni e, dall'altro, non avrebbe prestato un capitale di rischio di BEF 500 milioni, coprendo il 50% del rischio, se le prospettive di redditività della Verlipack non si fossero dimostrate favorevoli. La Commissione ha concluso, al punto 114, che il Regno del Belgio non si era comportato come un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

33.
    Quanto al primo prestito controverso, per un ammontare di BEF 250 milioni, la Commissione ha constatato, al punto 115 della motivazione della decisione impugnata, che esso conteneva una clausola di rinuncia del credito in caso di fallimento della Verlipack. Secondo la Commissione, nessun finanziatore avrebbe accettato la rinuncia a BEF 250 milioni per finanziare indirettamente la ricapitalizzazione di un gruppo come la Verlipack, i cui risultati operativi dimostravano le difficoltà in cui versava. Di conseguenza, la Commissione ha concluso, al punto 116 della detta motivazione, che il prestito di cui sopra, concesso alla Heye per finanziare il suo apporto nel capitale della Verlipack, costituiva un aiuto in favore di quest'ultima ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

34.
    Quanto al secondo prestito controverso, pure ammontante a BEF 250 milioni, la Commissione ha ricordato che esso era stato accordato nel marzo 1997 al tasso del 4,92% per il periodo dal 28 marzo al 31 settembre 1997 e al tasso del 5,30% per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998. Tuttavia, secondo la Commissione, il confronto delle condizioni di mercato con quelle dei prestiti controversi doveva esser effettuato con riferimento alla data di concessione di questi ultimi, vale a dire il 27 e il 28 marzo 1997. Il tasso di riferimento applicabile in Belgio a tale data era del 7,21%. La Commissione ha concluso che, in virtù di una durata di dieci anni e di una proroga del termine di rimborso di tre anni, e per effetto della previsione di un abbuono di interessi in misura variabile, la concessione del detto prestito presentava un elemento di aiuto del 2,85% lordo, corrispondente a un importo di BEF 7,125 milioni. Inoltre, la Commissione ha constatato che la convenzione di prestito non prevedeva alcuna costituzione di garanzie da parte della Heye per la somma avuta in prestito dalla SRIW. Quindi, pur prendendo atto della lettera della banca della Heye che confermava la solvibilità di quest'ultima, la Commissione ha affermato di dubitare che, senza una garanzia, un istituto finanziario privato si sarebbe accollato un tale rischio.

35.
    Dopo aver constatato che gli aiuti non potevano beneficiare delle deroghe previste dall'art. 87, nn. 2 e 3, CE, la Commissione ha innanzi tutto concluso, al punto 141 della motivazione della decisione impugnata, che l'apporto di capitale della Regione vallona per BEF 350 milioni a favore della Verlipack, unitamente alla concessione dei due prestiti controversi provenienti anch'essi da fondi pubblici, doveva essere considerato un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, per il fatto che il detto apporto di capitale non era stato effettuato in circostanze che sarebbero state accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

36.
    La Commissione ha poi affermato, al punto 142 della detta motivazione, che la concessione del primo prestito controverso, il cui beneficiario era stato in realtà la Verlipack, costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, per il fatto che l'accettazione di una clausola di rinuncia del credito in caso di fallimento della Verlipack non poteva essere considerata alla stregua di un comportamento normale di un investitore privato.

37.
    Infine, la Commissione ha affermato, al punto 143 della medesima motivazione, che la concessione del secondo prestito controverso, per un identico ammontare, il cui beneficiario era stato in realtà anche in questo caso la Verlipack, conteneva un elemento di aiuto pari a BEF 7,125 milioni. Tenuto conto della mancata costituzione di una garanzia, neppure tale comportamento della SRIW poteva essere equiparato a quello di un investitore privato.

38.
    Sulla scorta di tali circostanze, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, i cui artt. 1-5, n. 1, sono formulati nei seguenti termini:

«Articolo 1

La decisione della Commissione del 16 settembre 1998 di non sollevare obiezioni nei riguardi dell'apporto di capitale in favore di Verlipack è revocata in forza dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità d'applicazione dell'articolo [88] del trattato CE.

Articolo 2

L'aiuto di Stato dell'importo di 8 676 273 EUR (350 milioni di BEF) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

L'aiuto di Stato dell'importo di 6 197 338 EUR (250 milioni di BEF) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

L'aiuto di Stato dell'importo di 6 197 338 EUR (250 milioni di BEF) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack contiene un elemento di aiuto di 176 624 EUR (7,125 milioni di BEF) che è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 5

1.    Il Belgio adotta tutte le misure necessarie per ricuperare dal beneficiario gli aiuti di cui agli articoli 2-4 già messi illegalmente a sua disposizione».

Conclusioni delle parti

39.
    Il Regno del Belgio chiede alla Corte di annullare la decisione impugnata e di condannare la Commissione alle spese.

40.
    A sostegno del proprio ricorso, il detto Stato membro fa valere che la Commissione, affermando che gli interventi in questione della Regione vallona costituiscono aiuti di Stato, ha violato gli artt. 87 CE e 295 CE. Il Regno del Belgio sostiene, in particolare, che la Commissione, da un lato, ha erroneamente affermato che la SRIW non aveva agito come un investitore privato in occasione della concessione dei prestiti controversi e, dall'altro, ha erroneamente qualificato la Verlipack come beneficiaria delle somme di cui agli artt. 2-4 della decisione impugnata. Il Regno del Belgio asserisce inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione sotto diversi profili.

41.
    La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso perché infondato e di condannare il Regno del Belgio alle spese.

Quanto al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 87 CE e 295 CE

Quanto alla prima parte del primo motivo, relativa alla presunzione che i prestiti controversi costituissero aiuti di Stato

42.
    Il Regno del Belgio fa valere che la Commissione, presumendo, al punto 99 della motivazione della decisione impugnata, che i due prestiti controversi costituissero aiuti per il fatto che la Regione vallona aveva effettuato un apporto di capitale in favore della società Verlipack Holding II, ha travisato la nozione di aiuti di Stato ed ha prematuramente espresso il suo giudizio sul merito della questione, in violazione degli artt. 87 CE e 295 CE.

43.
    A questo proposito, occorre constatare come la Commissione, al punto 99 della motivazione della decisione impugnata, richiami il contenuto del punto 3.4 degli orientamenti, che essa ha giustamente ritenuto applicabile agli interventi di cui trattasi.

44.
    Il punto in questione della motivazione della decisione impugnata costituisce l'introduzione della parte di quest'ultima dedicata alla valutazione dell'aiuto. In tale parte della detta decisione la Commissione esamina le condizioni di concessione dei due prestiti controversi e conclude, dopo un'analisi approfondita, che tali condizioni sono incompatibili con il principio dell'investitore privato. Pertanto, nessun elemento consente di ritenere che la Commissione abbia prematuramente espresso il suo giudizio sul merito della questione in violazione degli artt. 87 CE e 295 CE.

45.
    Ciò premesso, occorre respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.

Quanto alla seconda parte del primo motivo, relativa all'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato

46.
    Il Regno del Belgio sostiene che la Commissione ha applicato il criterio dell'investitore privato in modo erroneo. A suo avviso, la SRIW ha effettuato un esame approfondito della pratica relativa al finanziamento della Verlipack da parte della Heye sulla base del piano economico e dei documenti trasmessi da quest'ultima. Alla data della concessione dei due prestiti controversi gli elementi che dimostravano la credibilità dell'operazione sarebbero stati numerosi e sarebbero stati illustrati in dettaglio alla Commissione.

47.
    A questo proposito, occorre constatare che, al fine di stabilire se la Commissione abbia correttamente applicato il criterio dell'investitore privato, bisogna verificare se un investitore privato, in possesso di informazioni uguali a quelle detenute dalle autorità vallone in merito alla situazione finanziaria della Verlipack, avrebbe concesso i due prestiti controversi a condizioni identiche a quelle accordate dalle dette autorità.

48.
    Quanto alla situazione economica della Verlipack, risulta in particolare da una nota interna del 7 gennaio 1997 all'attenzione del consiglio di amministrazione della SRIW che la concessione dei due prestiti controversi, destinati alla ristrutturazione della Verlipack, era connessa a rischi assai rilevanti. Secondo la nota suddetta, malgrado considerevoli investimenti, il gruppo Beaulieu non era riuscito ad ottenere una migliore qualità del prodotto, una produttività normale ovvero risultati finanziari che consentissero di sperare in un futuro migliore per la Verlipack. Infatti, secondo la medesima nota, l'acquisizione della Verlipack da parte della Heye rappresentava l'unica ed ultima opportunità di evitare il fallimento.

49.
    E' alla luce di tali fatti che le autorità vallone hanno accettato di concedere il primo prestito controverso, contenente una clausola di rinuncia del credito in caso di fallimento, nonché il secondo prestito controverso, senza esigere alcuna garanzia dalla Heye.

50.
    Ciò premesso, il Regno del Belgio non dimostra che la Commissione abbia compiuto un'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato ritenendo che le autorità vallone avessero accordato i due prestiti controversi a condizioni che non sarebbero state accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

51.
    Occorre pertanto respingere la seconda parte del primo motivo.

Quanto alla terza parte del primo motivo, relativa all'erronea qualificazione della Verlipack come beneficiaria dei due prestiti controversi

52.
    Il Regno del Belgio sostiene che la constatazione, di cui al punto 109 della motivazione della decisione impugnata, secondo cui la Verlipack sarebbe stata l'effettivo beneficiario dei fondi pubblici messi a disposizione della Heye si basa su una valutazione dei fatti manifestamente erronea. Il detto Stato membro sostiene, in subordine, che una constatazione siffatta travisa la nozione di beneficiario.

53.
    Una clausola di destinazione non sarebbe censurabile in quanto tale, poiché figurerebbe nella maggior parte delle convenzioni di credito. La Heye sarebbe l'effettivo debitore dei fondi prestati dalla SRIW e dovrebbe d'altronde effettuarne il rimborso anticipato nonostante la clausola di rinuncia del credito prevista per il primo prestito controverso. Di conseguenza, prima di stabilire il beneficiario dell'aiuto, occorrerebbe constatare l'esistenza di un aiuto e, per fare ciò, bisognerebbe valutare l'intervento alla luce delle caratteristiche dell'operazione.

54.
    Il Regno del Belgio fa valere altresì che l'identificazione della Verlipack come beneficiaria dei prestiti controversi determina, come conseguenza, un'impossibilità di eseguire la decisione impugnata.

55.
    A questo proposito, per stabilire il beneficiario di un aiuto di Stato, occorre identificare le imprese che hanno avuto il godimento effettivo dell'aiuto medesimo.

56.
    Anche se l'esistenza di clausole di destinazione delle somme prestate è del tutto legittima, non è escluso che la Commissione possa tener conto della formulazione di tali clausole per determinare il beneficiario di un aiuto.

57.
    E' possibile che un'analisi di questo tipo porti alla conclusione che il beneficiario dell'aiuto di Stato è diverso dal mutuatario. Posto che l'art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, in qualunque forma, non è necessario, per giungere a una tale conclusione, constatare preliminarmente che l'intervento costituisce un aiuto di Stato nei confronti del mutuatario.

58.
    Nella fattispecie la Commissione ha constatato, in sostanza, ai punti 109 e 111 della motivazione della decisione impugnata che, alla luce delle clausole di destinazione, la Heye era costretta a far transitare i fondi prestatile dalla SRIW verso la Verlipack per consentire la ristrutturazione di tale gruppo.

59.
    Occorre poi rilevare come il Regno del Belgio non contesti il fatto che i detti fondi sono stati effettivamente destinati alla Verlipack.

60.
    E' quindi giocoforza constatare come la Commissione sia giunta legittimamente alla conclusione che la Verlipack ha avuto il godimento effettivo dei fondi pubblici di cui trattasi.

61.
    E' opportuno infine rilevare che le difficoltà di recupero dell'aiuto che deriverebbero da un'individuazione della Verlipack come beneficiario degli interventi in questione non possono portare a inficiare la validità della conclusione di cui sopra.

62.
    Alla luce di tali premesse, occorre respingere la terza parte del primo motivo.

Quanto alla quarta parte del primo motivo, riguardante una contraddizione tra la decisione impugnata e la decisione 16 settembre 1998

63.
    Il Regno del Belgio sostiene che la Commissione non poteva, senza contraddirsi, ritenere - nella decisione 16 settembre 1998 - che potesse ragionevolmente riconoscersi la redditività della Verlipack nell'aprile 1997 e affermare - al punto 115 della motivazione della decisione impugnata - che i risultati operativi del detto gruppo erano tali che, nel marzo 1997, nessun finanziatore avrebbe accettato di accordare il primo prestito controverso. Infatti, a quell'epoca, le condizioni economiche sarebbero state le stesse, ossia vi sarebbe stata una ragionevole prospettiva di vitalità economica per il gruppo. Pertanto, la Commissione avrebbe compiuto una valutazione dei fatti manifestamente erronea, avrebbe commesso un errore di motivazione, avrebbe travisato la nozione di aiuto di Stato e avrebbe altresì violato il principio della certezza del diritto.

64.
    Ad ogni modo, la Commissione, ritenendo che il detto primo prestito configurasse nella sua interezza un aiuto di Stato, avrebbe travisato questa nozione. Considerato che la situazione finanziaria della Heye era sana, l'elemento di aiuto contenuto nel prestito sarebbe consistito unicamente in una differenza fra il tasso calcolato sulla base di un tasso di riferimento e il tasso che sarebbe stato ottenuto sul mercato tenuto conto delle modalità di rimborso. La clausola di rinuncia del credito avrebbe presentato inoltre un rischio meno rilevante di quanto ritenuto dalla Commissione, dato che tale clausola non avrebbe potuto impedire il rimborso dell'ammontare del prestito suddetto per effetto della risoluzione anticipata da parte della SRIW dell'accordo da questa concluso con la Heye.

65.
    A questo proposito occorre rilevare, da un lato, come la decisione 16 settembre 1998 sia stata revocata a norma dell'art. 9 del regolamento n. 659/1999, in quanto fondata su informazioni inesatte trasmesse nel corso del procedimento. Pertanto, il fatto che tale decisione e la decisione impugnata contengano valutazioni differenti quanto alla situazione economica della Verlipack, alla luce delle informazioni successivamente trasmesse, non costituisce una contraddizione della motivazione.

66.
    Dall'altro lato, occorre constatare come, in virtù della clausola di rinuncia del credito stipulata nel primo prestito controverso, la Heye non fosse più tenuta a rimborsare le somme da essa dovute alla SRIW in caso di fallimento della Verlipack. Pertanto, il rischio connesso a tale prestito non dipendeva né dalla situazione finanziaria della Heye né da quella della Verlipack. Orbene, come risulta dalla decisione impugnata, non contestata sul punto dal ricorrente, la situazione finanziaria della Verlipack era assai critica e la SRIW ne era a conoscenza alla data in cui il prestito suddetto è stato concesso.

67.
    Alla luce di tali premesse, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la concessione del primo prestito controverso comportasse un rischio rilevante per la SRIW e che nessun finanziatore avrebbe accettato di accollarsi un tale rischio.

68.
    Occorre pertanto respingere la quarta parte del primo motivo.

Quanto alla quinta parte del primo motivo, relativa all'applicazione di un erroneo tasso di riferimento

69.
    Il Regno del Belgio censura l'applicazione, da parte della Commissione, al prestito del 28 marzo 1997 del tasso di riferimento valido per la prima metà del 1997, pari al 7,21%. La Commissione avrebbe applicato tale tasso di riferimento omettendo di esaminare le condizioni di concessione dei due prestiti controversi alla luce dei documenti e degli argomenti presentati dalle autorità belghe nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 88 CE e, in particolare, omettendo di pronunciarsi sulle lettere di diverse banche in proposito e su uno studio realizzato dalla società KPMG, relativo alle modalità di fissazione dei tassi di riferimento nell'ambito dei regimi di aiuto alle imprese nell'Unione europea. Pertanto, la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione. Applicando in modo automatico il tasso di riferimento, la Commissione avrebbe altresì rinunciato ad esercitare il potere discrezionale conferitole dall'art. 87 CE ed avrebbe violato il criterio dell'investitore privato.

70.
    Secondo lo studio della società KPMG, il tasso di riferimento, particolarmente elevato, non corrispondeva, a quell'epoca, al tasso praticato sul mercato. Il Regno del Belgio aggiunge che, in seguito a tale studio, la Commissione ha deciso di modificare il suo metodo di fissazione dei tassi di riferimento a partire dal 1° agosto 1997. Il detto Stato membro afferma inoltre che le autorità belghe avrebbero trasmesso alla Commissione due lettere, una della banca Artesia e l'altra del Crédit à l'industrie, che dimostrerebbero che i tassi d'interesse erano conformi al tasso di mercato e al tasso di riferimento fissato dalla Commissione a partire dal 1° agosto 1997. Il Regno del Belgio ricorda che le autorità belghe avevano fornito alla Commissione una lettera della Dresdner Bank che attestava che quest'ultima concedeva facilitazioni di credito per importi compresi tra 10 e 99 milioni di DEM senza garanzie. Pertanto, la censura della Commissione relativa alla mancata costituzione di garanzie a favore della SRIW non potrebbe essere ritenuta valida.

71.
    A questo proposito, occorre fare presente che il tasso di riferimento viene utilizzato per calcolare l'elemento di aiuto risultante dai sistemi di abbuono di interessi riguardanti i prestiti agli investimenti. Nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato il tasso di riferimento calcolato sulla base dei criteri fissati nella comunicazione 10 agosto 1996, che era applicabile al prestito concesso il 28 marzo 1997.

72.
    Per motivi di certezza del diritto e di parità di trattamento, la Commissione ritiene, come regola generale, che sia legittimo applicare il tasso di riferimento in vigore in un periodo determinato a tutti i prestiti concessi durante tale periodo.

73.
    Inoltre, risulta dal punto 117 della motivazione della decisione impugnata che la Commissione ha applicato il tasso di riferimento alla luce delle particolari caratteristiche della convenzione di prestito, ossia che quest'ultimo era stato concesso sulla base di una durata di dieci anni, con una proroga del termine di rimborso di tre anni e con un abbuono di interessi variabile e senza che la Heye fosse tenuta a fornire garanzie.

74.
    Occorre rilevare come, tenuto conto di tali particolarità, il ricorrente non dimostri che la Commissione abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che il prestito controverso, malgrado fosse provvisto di un tasso d'interesse assolutamente normale, contenesse un elemento di aiuto di Stato.

75.
    Pertanto, occorre constatare che l'applicazione del tasso di riferimento in vigore alla data della concessione del prestito controverso del 28 marzo 1997 risulta assolutamente giustificata. Nessuna delle lettere provenienti da istituti bancari fatte valere dal Regno del Belgio è idonea a invalidare tale conclusione.

76.
    Alla luce di tali circostanze, la quinta parte del primo motivo dev'essere respinta.

Quanto alla sesta parte del primo motivo, relativa alla mancata valutazione particolare degli interventi in questione

77.
    Il Regno del Belgio sostiene che la Commissione ha trattato uniformemente interventi la cui natura giuridica è del tutto differente e che avrebbero dovuto essere valutati separatamente. A suo avviso, la Commissione, nell'esaminare l'apporto di capitale della Regione vallona, ha preso in considerazione i due prestiti controversi come se questi fossero stati riqualificati come apporti di capitale diretto a favore della Verlipack. Pertanto, la Commissione avrebbe travisato la nozione di aiuto di Stato.

78.
    A questo proposito, occorre constatare che tutti gli interventi in questione, vale a dire i due prestiti controversi e l'apporto di capitale, sono stati effettuati più o meno simultaneamente da due istituzioni che erano strettamente legate tra loro e che perseguivano il medesimo obiettivo, vale a dire permettere la ristrutturazione della Verlipack che si trovava in gravi difficoltà finanziarie.

79.
    Come risulta dal punto 3.4 degli orientamenti, sussiste una presunzione di aiuto quando l'intervento finanziario pubblico abbina un'assunzione di partecipazione ad altre modalità d'intervento che devono essere notificate ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE.

80.
    Alla luce di tali premesse, legittimamente la Commissione ha tenuto conto dell'esistenza dei due prestiti controversi allorché ha esaminato la compatibilità dell'apporto di capitale con l'art. 87 CE.

81.
    Ne consegue che la sesta parte del primo motivo dev'essere respinta.

Quanto alla settima parte del primo motivo, relativa alla valutazione manifestamente erronea della natura degli interventi provenienti dai fondi pubblici

82.
    Il Regno del Belgio sostiene che la Commissione, ritenendo che la Heye non avesse apportato un capitale di rischio, bensì fondi provenienti da risorse pubbliche, ha proceduto ad una nuova qualificazione della natura giuridica ed economica degli interventi in questione senza alcuna giustificazione.

83.
    A questo proposito, è sufficiente constatare che la Commissione ha giustamente rilevato, ai punti 101 e 106 della motivazione della decisione impugnata, che i fondi relativi ai due prestiti controversi non provenivano da un finanziatore privato, bensì da un organismo pubblico, nella fattispecie la SRIW, la quale non può essere assimilata a un investitore privato. Tale constatazione non costituisce una nuova ingiustificata qualificazione degli interventi in questione.

84.
    Alla luce di tali circostanze, la settima parte del primo motivo dev'essere respinta.

Quanto all'ottava parte del primo motivo, relativa alla valutazione manifestamente erronea della partecipazione effettiva dei partner privati

85.
    Il Regno del Belgio sostiene, in primo luogo, che non è possibile ritenere, come fa la Commissione al punto 106 della motivazione della decisione impugnata, che la Heye, ricorrendo a un finanziamento presso la SRIW, si sia disimpegnata al momento del suo ingresso nella Verlipack, dal momento che tali prestiti dovevano essere rimborsati alle normali condizioni di mercato. Inoltre, vi sarebbe stato a carico della Heye un obbligo di realizzare un importante programma di investimenti e, successivamente, il detto gruppo avrebbe dovuto effettuare un importante aumento di capitale.

86.
    In secondo luogo, il Regno del Belgio fa valere che è errato dal punto di vista giuridico ed economico ritenere, come fa la Commissione ai punti 108-110 della motivazione della decisione impugnata, che la Heye sarebbe intervenuta soltanto in veste di intermediario e che essa non avrebbe apportato un capitale di rischio nella Verlipack. Pertanto, la Commissione non avrebbe potuto ritenere - senza commettere un manifesto errore di valutazione - che i partner privati della Regione vallona si fossero disimpegnati a partire dal mese di marzo 1997.

87.
    In terzo luogo, la posizione della Commissione sarebbe contraddittoria. Infatti, pur qualificando apparentemente i due prestiti controversi come apporti di capitale della Regione vallona, essa li considererebbe come prestiti allorché esamina le condizioni relative alla loro concessione al fine di verificare l'esistenza o meno di un elemento di aiuto. La Commissione dovrebbe dunque riconoscere che, se poteva eventualmente ritenersi che la Heye avesse beneficiato di aiuti, contenuti nei prestiti suddetti, l'apporto di capitale di BEF 515 250 000 costituiva un'operazione distinta e autonoma, realizzata da una società privata a titolo di investimento idoneo a divenire redditizio entro un dato termine.

88.
    In quarto luogo, la Commissione cadrebbe in contraddizione anche laddove afferma che un investitore privato, da un lato, non avrebbe effettuato un apporto di capitale di BEF 350 000 000 né, dall'altro, prestato un capitale di rischio di BEF 500 000 000, ma conclude poi, quanto a quest'ultima somma, che soltanto un importo di BEF 257 125 000 (BEF 250 000 000 + BEF 7 125 000) configurava un aiuto di Stato.

89.
    Per quanto riguarda il primo argomento, occorre rilevare che risulta dal punto 106 della motivazione della decisione impugnata che la Commissione ha constatato un disimpegno relativo della Heye a motivo del fatto che quest'ultima sopportava soltanto il 50% del rischio del proprio investimento nella Verlipack. Anche alla luce delle circostanze dedotte dal Regno del Belgio, tale constatazione non può rappresentare un errore manifesto di valutazione.

90.
    Quanto al secondo e al terzo argomento, occorre fare rinvio ai punti 55-62, 78 e 79 della presente sentenza, che illustrano, rispettivamente, le ragioni per le quali la Commissione era legittimata a tener conto dei prestiti controversi al fine di valutare la compatibilità dell'apporto di capitale con l'art. 87 CE, nonché i motivi per i quali la Commissione poteva legittimamente concludere che il beneficiario degli aiuti di Stato era la Verlipack e non la Heye.

91.
    Per quanto riguarda il quarto argomento, occorre constatare che non sussiste alcuna contraddizione nella decisione impugnata tra le considerazioni della Commissione secondo cui nessun investitore privato avrebbe prestato un capitale corrispondente all'ammontare complessivo dei due prestiti controversi ed il fatto che la detta istituzione ha concluso che tale importo non costituiva interamente un aiuto di Stato.

92.
    Occorre pertanto respingere l'ottava parte del primo motivo e, dunque, il motivo stesso nel suo insieme.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

93.
    Il Regno del Belgio sostiene che la decisione impugnata ha violato sotto quattro diversi profili l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE.

94.
    In primo luogo, la Commissione, nel dispositivo della decisione impugnata, avrebbe designato la Verlipack, senza alcuna ulteriore precisazione, come beneficiaria dei due prestiti controversi. Pertanto, la detta decisione non consentirebbe di identificare la società nei cui confronti la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti in questione.

95.
    In secondo luogo, il Regno del Belgio fa valere che l'art. 4 della decisione impugnata contiene una palese contraddizione, in quanto in esso si afferma che «[l]'aiuto di Stato dell'importo di EUR 6 197 338 (BEF 250 milioni) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack contiene un elemento di aiuto di EUR 176 624 (BEF 7,125 milioni) che è incompatibile con il mercato comune».

96.
    In terzo luogo, la decisione impugnata costituirebbe la replica esatta della posizione che la Commissione aveva già espresso al momento di avviare il procedimento formale di esame, cosicché sembrerebbe che la detta istituzione non abbia preso in considerazione i documenti, i chiarimenti e gli argomenti forniti dalle autorità belghe nel corso di tale procedimento.

97.
    In quarto luogo, nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe effettuato, un esame dell'impatto delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri per ciascuno degli interventi censurati. La detta decisione si limiterebbe a fare riferimento, ai punti 102 e 103 della motivazione, ai criteri menzionati negli orientamenti in termini teorici e generici. Il Regno del Belgio fa valere che la decisione impugnata non contiene neppure una descrizione del mercato di cui trattasi. Tale esame si imporrebbe a maggior ragione per il fatto che, nel 1998, la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni riguardo all'aumento di capitale realizzato dalla Regione vallona a vantaggio della società Verlipack Holding II.

98.
    Quanto alla prima censura, occorre fare presente che dalla decisione impugnata risulta che il recupero degli aiuti illegittimi deve essere effettuato nei confronti del gruppo Verlipack, composto dalle società holding Verlipack I e Verlipack II, nonché dalle controllate di queste ultime.

99.
    Ad ogni modo, se il Regno del Belgio nutriva seri dubbi in proposito, avrebbe potuto, come ogni Stato membro che incontri difficoltà impreviste nell'esecuzione di un ordine di recupero, sottoporre tali problemi alla valutazione della Commissione. In questo caso, la Commissione e lo Stato membro interessato, in ossequio al dovere di leale collaborazione enunciato in ispecie nell'art. 10 CE, devono infatti collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti (sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 58).

100.
    Quanto alla seconda censura, occorre constatare che si tratta, come ammesso dalla Commissione, di un errore materiale. Tale errore non è tuttavia idoneo a creare confusione in chi legga la decisione impugnata. Infatti, risulta chiaramente dalla motivazione di tale decisione, segnatamente dal punto 143, che è il prestito di BEF 250 000 000 concesso alla Heye dalla SRIW a contenere un elemento d'aiuto di BEF 7,125 milioni.

101.
    Quanto alla terza censura, è sufficiente constatare, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, che numerosi elementi della motivazione della decisione impugnata, riguardanti la valutazione degli interventi in questione, sono diretti a replicare agli argomenti sottoposti alla Commissione dalle autorità belghe e dalle altre parti interessate nel corso del procedimento amministrativo.

102.
    Quanto alla quarta e ultima censura, è pacifico che essa è stata dedotta dal Regno del Belgio soltanto in sede di replica. Tuttavia, un difetto o un'insufficienza di motivazione che ostacolino il controllo giurisdizionale del giudice comunitario configurano questioni di ordine pubblico che possono e anzi debbono essere rilevate d'ufficio dal detto giudice (sentenza 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punto 24). Occorre pertanto esaminare anche quest'ultima censura.

103.
    A questo proposito, occorre ricordare che, sebbene in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 52).

104.
    Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, la Commissione indica, al punto 130 della motivazione della decisione impugnata, circostanze che dimostrano effettivamente la struttura del mercato in questione, la quota detenuta dalla Verlipack in tale mercato e le ragioni per le quali gli aiuti concessi sono idonei a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza sul detto mercato.

105.
    Ne consegue che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE, dev'essere respinto.

106.
    Tutto ciò premesso, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.

Sulle spese

107.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Timmermans
Edward
La Pergola

Jann

von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 luglio 2003.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

M. Wathelet


1: Lingua processuale: il francese.