Language of document : ECLI:EU:F:2015:66

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

25 giugno 2015

Causa F‑55/14

EE

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Domanda di annullamento – Procedura di rinnovo – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al contraddittorio – Violazione – Domanda di risarcimento danni – Danno morale»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale EE chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale e della decisione di rigetto del suo reclamo, nonché la condanna della Commissione a versargli una somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento danni.

Decisione:      La decisione della Commissione europea di non rinnovare il contratto di agente contrattuale di EE, comunicata oralmente il 14 ottobre 2013, confermata dalla nota del 31 ottobre 2013 e motivata con la nota del 13 dicembre 2013, è annullata. La Commissione europea è condannata a pagare a EE la somma di EUR 10 000. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da EE.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di non rinnovare un contratto – Decisione distinta dal contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 25 e 90, § 1)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Reclutamento – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Adozione della decisione senza dare previamente all’interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni – Violazione del diritto al contraddittorio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 47]

1.      Una decisione con cui viene negato il rinnovo di un contratto a tempo determinato configura un atto lesivo ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto se è distinta dal contratto in questione, ossia, in particolare, qualora sia fondata su elementi nuovi o costituisca una presa di posizione dell’amministrazione intervenuta a seguito di una domanda dell’agente interessato e vertente su una possibilità di rinnovo del contratto prevista dal contratto stesso.

(v. punto 25)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, F‑8/10, EU:F:2010:151, punto 64

2.      Il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere sentiti in ordine ad elementi che possono essere posti a carico del funzionario, per fondare una decisione che gli arreca pregiudizio, costituisce una forma sostanziale la cui violazione può essere constatata d’ufficio.

A tale riguardo, la decisione di non rinnovare il contratto di un agente contrattuale incide in modo sfavorevole sulla situazione di quest’ultimo, in quanto ha come risultato quello di privarlo della possibilità di proseguire il suo rapporto di lavoro. Ora, i diritti della difesa, quali ormai sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale è di applicazione generale, comprendono, pur essendo più estesi, il diritto procedurale di ogni persona, previsto al paragrafo 2, lettera a), di detto articolo, di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare le condizioni che consentono di porre dei limiti a un diritto fondamentale, è sufficiente rilevare che, se l’interessato fosse stato debitamente sentito, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione avrebbe potuto disporre di più informazioni per valutare se la decisione di non rinnovare il contratto potesse o meno dipendere dalla situazione dell’interessato nel suo luogo di lavoro e per comprendere meglio le condizioni nelle quali quest’ultimo svolgeva il suo lavoro. Non può quindi essere escluso che la conclusione di detta autorità di non rinnovare il contratto dell’interessato avrebbe potuto essere diversa se quest’ultimo fosse stato messo in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista.

(v. punti 35, 37 e 40)

Riferimento:

Corte: sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 65; del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punti 81‑83, e del 18 luglio 2013, Commissione/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 98 e 99

Tribunale dell’Unione europea: sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punto 81

Tribunale della funzione pubblica: sentenze dell’11 settembre 2008, Bui Van/Commissione, F‑51/07, EU:F:2008:112, punto 77, e del 17 settembre 2014, Wahlström/Frontex, F‑117/13, EU:F:2014:215, punto 27