Language of document : ECLI:EU:F:2011:2

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

13 gennaio 2011

Causa F‑77/09

Bart Nijs

contro

Corte dei conti dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Artt. 22 bis e 22 ter dello Statuto — Imparzialità — Termine ragionevole»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Nijs chiede, in via principale, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del 15 gennaio 2009 con cui è stato destituito dall’impiego, in secondo luogo, della decisione della Corte dei conti 20 settembre 2007, n. 81‑2007, che attribuisce i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina (APN) ad un comitato ad hoc, in terzo luogo, di tutte le decisioni preparatorie adottate dall’APN ad hoc; in subordine, il ricorrente chiede al Tribunale di «considerare» sproporzionata la sanzione della destituzione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Corte dei conti.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Limiti

(Artt. 266 TFUE e 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1)

2.      Funzionari — Diritti ed obblighi — Libertà d’espressione — Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave — Tutela contro procedimenti disciplinari — Presupposti

(Statuto dei funzionari, artt. 22 bis, n. 1, e 22 ter, n. 1)

3.      Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Ricorso a un’autorità che ha il potere di nomina ad hoc composta da membri di un’istituzione, nella fattispecie la Corte dei conti — Ammissibilità

(Art. 247, n. 2, CE)

4.      Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Obbligo dell’amministrazione di esercitare il suo potere disciplinare con cura ed imparzialità

5.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Concordanza tra reclamo e ricorso — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari — Regime disciplinare — Sanzione — Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 17, 17 bis e 86‑89)

7.      Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Termini — Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole — Valutazione

(Statuto dei funzionari, allegato IX)

1.      Il Tribunale della funzione pubblica non è competente per riformare una sanzione disciplinare o per dichiarare che una siffatta sanzione è sproporzionata e rinviare all’autorità amministrativa il compito di pronunciarne un’altra. È infatti l’autore della sanzione che è tenuto, se del caso, in forza dell’art. 266 TFUE, ad adottare i provvedimenti di esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento.

(v. punto 55)

2.      L’art. 22 ter, n. 1, dello Statuto rinvia all’art. 22 bis, n. 1, primo comma, dello Statuto per la definizione delle informazioni la cui divulgazione non può dar luogo a procedimenti disciplinari: queste due disposizioni riguardano soltanto la comunicazione di fatti concreti, una prima valutazione dei quali ha potuto portare il funzionario che li comunica a presumere ragionevolmente l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave.

La divulgazione prevista in tali articoli è protetta contro i procedimenti disciplinari solo se rispetta tale condizione ed è effettuata con la riserva imposta dai doveri di obiettività e di imparzialità, del rispetto della dignità della funzione, del rispetto dell’onore delle persone e della presunzione di innocenza.

La tutela dell’art. 22 ter, n. 1, dello Statuto non può applicarsi ai funzionari colpevoli di mancanze quali la violazione dell’obbligo di dar prova della massima prudenza e del massimo riserbo nella pubblicità data ad affermazioni rientranti nella competenza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(v. punti 65, 66, 70 e 80)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione, punto 162

3.      Un’autorità che ha il potere di nomina ad hoc, composta di membri della Corte dei conti, offre tutte le garanzie di parità di trattamento nell’ambito di un procedimento disciplinare poiché si richiede ai detti membri che essi offrano tutte le garanzie di indipendenza e di imparzialità e si conformino a tale obbligo durante il loro mandato. Il codice di condotta dei membri della Corte dei conti dispone altresì che essi evitino qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse.

Inoltre, ogni autorità amministrativa ha l’obbligo, vincolante in maniera del tutto particolare nell’ambito disciplinare, di rispettare il principio di imparzialità.

(v. punto 102)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, causa F‑125/07, Hau/Parlamento (punto 27 e giurisprudenza ivi citata)

4.      L’amministrazione deve esercitare il suo potere disciplinare con cura e imparzialità.

Il compito del funzionario incaricato dell’indagine amministrativa implica necessariamente che egli proceda all’accertamento dei fatti e delle circostanze pertinenti e quindi ad una valutazione di questi ultimi al fine di determinare la loro pertinenza, nonché ad una valutazione della forza probatoria degli elementi di prova utilizzabili nell’ambito di procedimenti disciplinari. Tale potere discrezionale varia, a sua volta, in relazione alla natura delle infrazioni disciplinari sanzionabili e delle indagini che esse richiedono. Le verifiche effettuate dal funzionario incaricato dell’indagine impongono che egli formuli una valutazione sugli elementi che possono costituire un pregiudizio del rispetto della dignità della funzione, che è un importante dovere di ogni funzionario, al fine di rilevarvi, eventualmente, elementi pertinenti. Vietargli di formulare una valutazione impedirebbe qualsiasi indagine amministrativa su fatti del genere.

(v. punti 110, 115 e 118)

5.      Al fine di preservare l’obiettivo del procedimento precontenzioso, cioè quello di consentire all’amministrazione di rivedere la sua decisione e ottenere così una definizione stragiudiziale delle controversie, è stato dichiarato che la regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso contenzioso può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, quest’ultima nozione di «causa» dovendosi interpretare in senso lato, vuoi nel senso di una contestazione della legittimità interna dell’atto impugnato vuoi, in alternativa, di una contestazione della sua legittimità esterna. Conseguentemente, e fatte salve eccezioni di illegittimità e motivi di ordine pubblico, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza si verificherebbero, di norma, solo se il ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che gli arreca pregiudizio, compresi gli aspetti procedurali, fa valere motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se il ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che gli arreca pregiudizio, presenta un ricorso che contiene motivi relativi alla validità formale di quest’ultimo, aspetti procedurali compresi.

(v. punto 129)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento, punti 110, 119 e 120

6.      Il regime disciplinare istituito dallo Statuto non stabilisce un rapporto fisso tra la sanzione e l’infrazione commessa. Pertanto, quando la realtà dei fatti presi in considerazione a carico di un funzionario è provata, la scelta della sanzione disciplinare adeguata spetta all’autorità che ha il potere di nomina e il giudice dell’Unione non può sostituire la sua valutazione a quella di tale autorità, salvo il caso di errore manifesto o di sviamento di potere.

Le istituzioni possono legittimamente attendersi dai funzionari aventi un certo livello di inquadramento che agiscano con discernimento e cautela. Pertanto, il funzionario, autore di scritti ingiuriosi, da lui divulgati in maniera estesa, è responsabile di due violazioni flagranti degli artt. 17 e 17 bis dello Statuto. La destituzione del detto funzionario non ha quindi un carattere sproporzionato.

(v. punti 131, 132 e 135)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑12/94, Daffix/Commissione, punti 63 e 89, e 12 settembre 2000, causa T‑259/97, Teixeira Neves/Corte di giustizia, punto 108

7.      Discende dal principio di buona amministrazione che le autorità incaricate delle indagini hanno l’obbligo di gestire diligentemente il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. Il problema se il procedimento disciplinare, una volta aperto, sia stato condotto con la diligenza necessaria è influenzato dal fatto che un periodo più o meno lungo sia trascorso tra il verificarsi della presunta infrazione disciplinare e la decisione di aprire il procedimento disciplinare.

Tuttavia, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo. Infatti, solo quando l’eccessivo periodo di tempo decorso può avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo il mancato rispetto del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo. Ciò può verificarsi appunto in procedimenti a carattere sanzionatorio, quando l’eccessivo periodo di tempo decorso pregiudica la capacità degli interessati di difendersi effettivamente.

(v. punti 141 e 146)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/Commissione, punto 44

Tribunale di primo grado: 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione (punti 36 e 40 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 13 gennaio 2001, cause riunite F‑124/05 e F‑96/06, A e G/Commissione, punti 390 e 392