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Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla VodafoneZiggo Group BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 luglio 2019, causa T-660/18, VodafoneZiggo Group BV / Commissione

(Causa C-689/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VodafoneZiggo Group BV (rappresentanti: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019, causa T-660/18 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»);

rinviare l’esame della causa al Tribunale;

riservare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso errori di diritto per aver dichiarato che la decisione C(2018) 5848 final della Commissione europea (in prosieguo: la «decisione contestata») non produce effetti giuridici vincolanti.

Prima parte del primo motivo: il requisito prescritto alle autorità nazionali di regolamentazione di «tenere il più possibile conto» delle osservazioni della Commissione europea effettuate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 1 impone a tali autorità un obbligo giuridicamente vincolante.

Seconda parte del primo motivo: le osservazioni effettuate ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE equivalgono a un’autorizzazione, perché la Commissione europea sceglie in tal modo di chiudere la sua indagine senza fare uso del suo diritto di veto.

Terza parte del primo motivo: la decisione contestata non può essere qualificata come atto preparatorio, perché il procedimento seguito dalla Commissione europea è separato e distinto dal procedimento nazionale.

Quarta parte del primo motivo: il Tribunale, nel dichiarare che il termine «decisione» utilizzato dalla Commissione è «improprio», eccede la sua competenza in materia di sindacato giurisdizionale.

Quinta parte del primo motivo: l’ordinanza impugnata è viziata da assenza di motivazione nell’affermare che l’oggetto della decisione contestata sarebbe «inconferente».

Secondo motivo d’impugnazione: errori di procedura per non aver svolto argomenti atti a inficiare il merito dell’esito del ricorso.

Prima parte del secondo motivo: riguarda l’affermazione che al BEREC non è stata data la possibilità di presentare osservazioni.

Seconda parte del secondo motivo: riguarda l’affermazione che il non aver dato la possibilità di essere ascoltato non può essere sanata con un’altra opportunità di essere ascoltato, non correlata.

Terzo motivo d’impugnazione: errori di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che i diritti fondamentali del ricorrente non sono stati violati. Il ricorrente gode dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla luce dei quali devono essere interpretati i suoi argomenti e la ricevibilità. Inoltre, il procedimento pregiudiziale non può evitare la violazione.

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1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).