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Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dalla Quanta Storage, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-772/15: Quanta Storage, Inc. /Commissione europea

(Causa C-699/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Quanta Storage, Inc. (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso e condanna la Quanta Storage a sostenere le proprie spese e a pagare un quinto delle spese sostenute dalla Commissione;

annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 (caso AT.39639 — Unità a dischi ottici), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha applicato il criterio giuridico rilevante e ha snaturato il significato chiaro degli elementi di prova in relazione alla violazione dei diritti della difesa commessa dalla Commissione nell’accertare varie violazioni.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato il significato chiaro degli elementi di prova relativi ai diritti della difesa e al diritto a una buona amministrazione.

Terzo motivo, vertente sulla mancata trattazione o incorretta comprensione da parte del Tribunale di un punto rilevante e/o mancata applicazione di un criterio giuridico corretto in relazione a contraddizioni riguardanti la portata della violazione.

Quarto motivo, vertente su uno snaturamento del significato chiaro degli elementi di prova, mancata applicazione del criterio giuridico corretto e/o mancata trattazione di un punto rilevante o incorretta comprensione del medesimo per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente ai sensi dell’articolo 101 TFEU.

Quinto motivo, vertente su una violazione della competenza giurisdizionale anche di merito, su uno snaturamento del significato chiaro degli elementi di prova e su un’erronea motivazione per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda.

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