Language of document :

Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dal CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-522/15, CCPL e a. / Commissione

(Causa C-706/19 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (rappresentanti: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che questa Ill.ma Corte voglia

annullare in parte, nei limiti precisati nel presente ricorso, la sentenza impugnata e, conseguentemente, annullare la decisione impugnata con riferimento alle ammende inflitte alle ricorrenti per violazione dell’art. 23, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1/20031 , nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

condannare la Commissione a sopportare le spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti invocano i seguenti motivi.

1. Primo motivo – Errore di diritto, motivazione assente o insufficiente in relazione alle contestazioni relative alla c.d. parental liability.

Con il primo motivo le parti ricorrenti eccepiscono che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto e da assenza o carenza di motivazione laddove essa ha ritenuto sussistente la responsabilità della società holding del gruppo, sebbene la società intermedia – tramite cui erano detenute le società coinvolte nell’infrazione – sia stata ritenuta non responsabile.

2. Secondo motivo – Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in relazione alla lamentata violazione dell’art. 23 del Reg. n. 1/2003

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di diritto nel rigettare la censura relativa alla non corretta applicazione del limite del 10% previsto dall’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. n. 1/2003, poiché la Commissione ha applicato tale limite su un fatturato diverso dal fatturato consolidato, calcolato sulla base delle regole di consolidamento contabile dell’Unione. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato i princìpi di proporzionalità e adeguatezza, avendo prospettato un’inammissibile differenza di trattamento, ai fini del calcolo del fatturato consolidato di cui all’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. n. 1/2003, tra i rami d’azienda oggetto di cessione a titolo definitivo e quelli concessi in affitto, a motivo di una presunta diversità in termini di redditività economica e sostanziale.

____________

1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).