Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Tecnhology Korea Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Korea / Commissione
(Causa C-700/19P)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (in prosieguo: le «ricorrenti») (rappresentanti: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, avvocato, A. Aresu, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
annullare la sentenza del Tribunale impugnata;
annullare la decisione della Commissione nel caso COMP/39.639 – Unità a dischi ottici controversa, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in tale decisione;
condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese in primo grado e nel procedimento d’impugnazione, e
adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente alla prima, seconda e terza parte del primo motivo di ricorso di primo grado, consistente nella violazione di forme sostanziali e dei diritti della difesa.
Secondo motivo, vertente su errori di diritto nell’indicare il criterio giuridico per l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.
Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione dei diritti della difesa e su un criterio giuridico errato.
Quarto motivo, vertente sull’inosservanza delle forme sostanziali, insufficienza della motivazione a sostegno del rigetto della prima parte del secondo motivo di primo grado (incompetenza), ed errori nel requisito giuridico che disciplina la ricevibilità delle prove.
____________